09.09.2020
Raffaele Bianchetti

Diritto penale ed economia: un Cantiere di studio della criminalità dei potenti e dei colletti bianchi

Fascicolo 9/2020

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Perché la criminalità dei c.d. “colletti bianchi”, ossia la criminalità commessa da coloro che operano nel settore economico, finanziario, produttivo e politico o che amministrano, più o meno ad alti livelli, strutture pubbliche o private, desta poco o nessun allarme sociale? Perché queste persone, che occupano posizioni di potere, violano la legge, danneggiano il prossimo e, spesso, non rispondono dei loro misfatti? Perché i loro illeciti vengono trattati diversamente (a livello legislativo, processuale e di esecuzione penale) dai furti, dalle rapine, dagli omicidi, insomma dall’insieme dei comportamenti illeciti che, tradizionalmente, vengono attributi ai c.d. “colletti blu”, vale a dire ai soggetti dotati di scarso o nullo potere? Perché i crimini da loro commessi, specie per finalità economiche o politiche (intese, queste ultime, nel senso ampio del termine), sono quelli meno “presenti” nelle aule di giustizia e, di conseguenza, nelle statistiche giudiziarie?

Perché, in estrema sintesi, i crimini dei “colletti bianchi” sono, nonostante la loro ampia diffusione e la loro rilevante dannosità, quelli che vengono meno perseguiti, processati e sanzionati?

Per varie ragioni, ma soprattutto perché gli autori di questo tipo di criminalità sono persone che generalmente ricoprono posizioni di potere (decisionale, operativo, gestionale etc.), godono di importanti privilegi e, proprio per questo, molte volte, riescono anche ad esercitare la loro influenza a livello legislativo e giudiziario, e dunque a farla franca.

Del resto, come rilevano i sociologi del diritto, il reato (ossia il comportamento umano, antigiuridico, colpevole e punibile) è una costruzione sociale vera e propria che, come tale, è espressione di bisogni e di interessi prevalenti che mutano con il passare del tempo e con il variare dei luoghi in base alle “forze” politiche (e non solo) che sostengono il governo di un paese in un dato momento storico.

Per cui la criminalizzazione di una certa condotta dipende sia dalle esigenze collettive sia dalle finalità che vogliono essere perseguite: essa rappresenta il momento finale di un iter, a volte lungo ed altamente conflittuale, nel quale entrano in gioco interessi di varia natura (come quelli economici, commerciali, ideologici o semplicemente politici) e si esercita la forza dei diversi gruppi di potere, per mantenere o sovvertire l’ordine costituito.

Di conseguenza, sono evidenti i motivi per cui, ancora oggi, la criminalità dei “colletti bianchi” e, più, in generale la criminalità dei “potenti”, sia poco conosciuta e poco perseguita dalle Autorità competenti e per cui molte delle condotte dannose da loro messe in atto (evasione fiscale, corruzione, turbativa d’asta, inquinamento ambientale etc.) siano considerate, seppur disoneste, non criminali.

Basta soffermarsi a riflettere, per qualche istante, su due soli aspetti.

In primo luogo, questo tipo di criminalità è poco visibile, per cui poco fastidiosa e disfunzionale al vivere sociale. Alla scarsa visibilità degli illeciti che, chiaramente, rende difficile il controllo sociale, si aggiunge poi l’atteggiamento sostanzialmente disattento che la collettività – altrimenti assai sensibile alle varie, presunte emergenze (ieri la prostituzione, oggi l’immigrazione clandestina) – assume nei confronti di fenomeni criminali che dovrebbero invece destare forti preoccupazioni per l’effetto deleterio che essi hanno sull’economia del paese e non solo. Tale atteggiamento dipende, tra l’altro, dall’immagine sociale che i suoi autori hanno all’interno della collettività, nonché dal modo a dir poco “edulcorato” con cui i loro misfatti vengono rappresentati dai principali mass media (non immuni, neanche loro, dalle pressioni dei vari gruppi di potere).

Anche se è vero che le ricerche criminologiche, a partire da quella pionieristica di Edwin Sutherland, hanno dimostrato che il comportamento criminale è trasversale a tutte le classi sociali, è altrettanto vero che le statistiche ufficiali sulla criminalità e sulla composizione sociale della popolazione carceraria rivelano una pressoché totale assenza di detenuti appartenenti alla classe egemone.

Sappiamo tutti perfettamente, però, che i dati ufficiali sulla criminalità non riflettono la reale distribuzione della stessa nelle varie classi sociali, e che essi sono piuttosto il risultato di un lungo processo di “selezione” dei potenziali colpevoli; selezione la cui prima ragion d’essere sta nell’assenza di una uguaglianza sostanziale dei cittadini di fronte alla legge.

Ad ogni modo, la scarsa presenza dei detenuti dal “colletto bianco” negli istituti di pena italiani fa sì che il carcere diventi quasi esclusivamente il contenitore di coloro che, per la loro condizione di subalternità, non hanno possibilità alcuna di sottrarsi alla giustizia.

In secondo luogo, questo tipo di criminalità è, nel concreto, poco punita. E questo avviene per varie ragioni, tra cui: la difficile ricerca delle prove; la forte solidarietà di classe; le ingenti risorse (non solo economiche) per difendersi nel e dal processo penale.

Come le ricerche empiriche hanno più volte dimostrato, la qualità della difesa, la credibilità dei testimoni, la comunanza di classe di imputati e giudici sono solo alcuni dei fattori che spiegano la conclusione sistematicamente più favorevole dei processi a carico di imputati di classe sociale elevata rispetto a quella dei processi che coinvolgono imputati di classe sociale medio-bassa.

Già questi due aspetti sono di per se stessi sufficienti per far sorgere ragionevoli dubbi sulla possibilità di azioni efficaci, preventive e repressive, nei confronti della criminalità dei “colletti bianchi” e, più in generale, dei “potenti”. In realtà, la stessa impunità (presumibilmente una – se non la principale – delle cause di questo reato), può indicare un percorso a un legislatore seriamente intenzionato a contrastare seriamente questa forma di criminalità.

In che modo? Ad esempio, con una maggiore effettività dell’applicazione della legge e delle sanzioni in esse previste.

Del resto, esiste un consenso relativamente generalizzato nella letteratura specialistica sul fatto che la decisione di violare la legge presa dal manager o dal politico corrotto presenta, di regola, un elemento di calcolo. È vero che ci sono i vincoli di mercato ed è vero altresì che l’impresa produce una cultura che tende, in misura diversa da caso a caso, a “normalizzare” il comportamento deviante. Però, è ragionevole supporre che, a monte dell’azione criminale, vi sia appunto un elemento di scelta e che, in ogni caso, i gradi di libertà di cui gode il “potente” siano certamente più ampi di quelli di cui dispone il criminale comune.

Se questo rilievo è fondato, allora un intervento sul sistema sanzionatorio, non necessariamente in termini di inasprimento delle pene detentive, quanto piuttosto di quelle pecuniarie (oltre che quelle accessorie) e di una loro effettiva e rapida applicazione, può conseguire un effetto deterrente.

In tal senso, resta sempre valida la proposta di Cesare Beccaria in tema di prevenzione, se applicata a una criminalità che si muove sulla base di calcoli, di valutazioni razionali, e cioè quella di formulare sanzioni tali da infliggere al reo un costo superiore ai vantaggi che deriverebbero dalla commissione dell’illecito.

Vi è poi un’altra azione che un Paese attento e civile dovrebbe compiere nei confronti di questa forma di criminalità: quella culturale. Infatti, se sono diffuse – come lo sono –, sia nell’immaginario collettivo sia nei mass media, le rappresentazioni di una criminalità che non è propriamente tale, allora è compito di chi opera nell’informazione (scientifica e non) creare contro-informazione, al fine di far comprendere e soppesare gli effetti deleteri che certi tipi di condotte, oggi percepite come funzionali al sistema costituito, stanno producendo all’intera collettività e alle future generazioni.

Tale compito è arduo, a volte impopolare, ma non per questo deve essere trascurato. Anzi, proprio per evitare l’oblio, il disinteresse, la rassegnazione davanti ad un siffatto quadro situazionale – gioco forza del perpetuarsi e dell’ulteriore diffondersi di questo tipo di criminalità – DPU intende contribuire a tenere desta l’attenzione su questi argomenti attraverso azioni di tipo scientifico-culturale, riflessioni, indagini, ricerche e proposte mirate di intervento.

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In questo documento, con il quale si intende aprire il Cantiere di lavoro denominato “Diritto penale ed economia”, abbiamo preso a prestito alcune illuminate, quanto incisive, riflessioni di Amedeo Cottino (A. Cottino, Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti, Carocci, 2005; Id., Disonesto, sì, ma non criminale, in Lessico di etica pubblica, 5, 2014, n. 1, p. 33 ss.) poiché riteniamo che pochi, come lui, abbiano saputo in questi ultimi anni trattare ed analizzare, dal punto di vista socio-giuridico, il tema della criminalità dei “potenti” e del rapporto tra devianza-economia e società.

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