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Issue 12/2020

1. Questo scritto ha per oggetto la criminalità nel campo degli affari.

Gli economisti sono esperti di questioni concernenti gli affari, ma essi non sono abituati a considerarli dal punto di vista della rilevanza penale. D’altra parte, la maggior parte dei sociologi prende in considerazione la criminalità, ma non quella che è propria del mondo economico. Questo scritto è un tentativo di integrazione tra i due campi di conoscenze. Più precisamente, esso vuole confrontare la delinquenza delle classi “superiori” o dei “colletti bianchi”, cioè di professionisti rispettabili o almeno rispettati, con quella delle classi socio-economiche più squalificate.

Il confronto ha lo scopo di integrare le teorie sul comportamento criminale, non quello di portare alla luce scandali o di riformare alcunché, tranne la criminologia.

Questo scritto è un tentativo di integrazione tra i due campi di conoscenze. Più precisamente, esso vuole confrontare la delinquenza delle classi “superiori” o dei “colletti bianchi”, cioè di professionisti rispettabili o almeno rispettati, con quella delle classi socio-economiche più squalificate

2. Le statistiche giudiziarie dimostrano inequivocabilmente che il delitto, così come è inteso comunemente e così com’è stimato ufficialmente, ha una maggiore incidenza nelle classi sfavorite rispetto a quelle più elevate; meno del 2% delle persone condannate ogni anno a pene detentive appartengono alle classi “superiori”. Queste statistiche si riferiscono a reati che vengono a conoscenza della polizia e dei tribunali penali ordinari e minorili, reati come l’omicidio, le lesioni, la rapina, i furti, anche di scarsa entità, i delitti sessuali, i reati legati all’abuso di bevande alcooliche, ma escludono reati legati agli affari.

I criminologi hanno tratto i loro dati più significativi e hanno costruito teorie generali sul comportamento criminale basandosi sui casi individuali e sulle statistiche delle agenzie ufficiali, che concentrano la delinquenza nelle classi “inferiori” ed elevano a causa del crimine quelle caratteristiche personali e sociali che vengono statisticamente associate alla povertà, tra cui la debolezza mentale, la psicopatia, l’abitare nei “bassifondi” e la disgregazione familiare.

Le statistiche giudiziarie dimostrano inequivocabilmente che il delitto, così come è inteso comunemente e così com’è stimato ufficialmente, ha una maggiore incidenza nelle classi sfavorite rispetto a quelle più elevate; meno del 2% delle persone condannate ogni anno a pene detentive appartengono alle classi “superiori”

Quanto detto non rende certamente ragione della complessità e della varietà delle teorie convenzionali sul comportamento delinquenziale, ma ne traccia abbastanza fedelmente l’impostazione generale.

 

3. La mia tesi rifiuta queste concezioni e queste spiegazioni della criminalità e sostiene che il delinquere non è strettamente correlato alla povertà e alle condizioni ad essa associate. Anzi, la mia tesi ritiene che un’adeguata spiegazione del comportamento criminale debba procedere secondo linee abbastanza diverse.

Le teorie convenzionali sulla criminalità sono poco significative, anzitutto perché basate su campioni non oggettivi, nel senso che escludono le aree di comportamento delinquenziale delle persone non appartenenti alle classi “inferiori”.

Una delle aree tralasciate, ad esempio, è quella degli uomini d’affari e dei professionisti: in questo scritto cercherò di colmare questa lacuna.

 

4. Sono ormai tutti d’accordo nel ritenere che i grandi industriali[1] della seconda metà del diciannovesimo secolo fossero delinquenti dal “colletto bianco”.

Non è difficile descriverli. Vanderbilt era famoso per questa frase: «Non crederete di poter far funzionare una ferrovia nel rispetto della legge?». Stickney, presidente di una ferrovia, disse, nel 1890, ad altre persone che ricoprivano la sua stessa carica: «lo ho il massimo rispetto per ognuno di voi, signori, ma come presidenti delle ferrovie non vi affiderei nemmeno il mio orologio». Adams disse: «La difficoltà nell’amministrare una ferrovia… sta nell’avidità, nel desiderio di arricchirsi, nello scarso senso morale dei dirigenti di questo settore e nella loro completa assenza di onestà commerciale».

La mia tesi […] sostiene che il delinquere non è strettamente correlato alla povertà e alle condizioni ad essa associate […]. Le teorie convenzionali sulla criminalità sono poco significative, anzitutto perché basate su campioni non oggettivi, nel senso che escludono le aree di comportamento delinquenziale delle persone non appartenenti alle classi “inferiori”

Al giorno d’oggi, i delinquenti dal “colletto bianco” più raffinati ed ipocriti tra i grandi industriali si chiamano Kreuger, Stavisky, Whitney, Mitchell, Foshay, Insull, Van Sweringens, Musica-Coster, Fall, Sinclair; con loro vi sono molti altri “re” del commercio, “capitani” della finanza e dell’industria ed una moltitudine di loro seguaci meno noti. I loro reati sono venuti ripetutamente alla luce nel corso di indagini giudiziarie inerenti ad attività immobiliari o di traffico di armi, vicende autostradali, assicurative o bancarie, irregolarità in appalti di servizi, in borsa, nel commercio petrolifero, nelle curatele fallimentari, nelle bancarotte e nell’attività politica. Di casi come questi si legge spesso sui quotidiani e talvolta le notizie dei delitti più gravi si trovano sulle pagine finanziarie piuttosto che sulle prime pagine dei giornali.

La delinquenza dal “colletto bianco” riguarda ogni professione e ce ne si può rendere conto facilmente durante le conversazioni casuali, chiedendo ad un qualsiasi professionista quali pratiche illecite siano state scoperte nel suo ramo di attività.

La criminalità del “colletto bianco” si esprime, di solito, nel campo degli affari in falsità di rendicontazione finanziaria di società, nell’aggiotaggio in borsa, nella corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, nella falsità in pubblicità, nella frode nell’esercizio del commercio, nell’appropriazione indebita e nella distrazione di fondi, nella frode fiscale, in altre “scorrettezze” operate nell’ambito delle curatele fallimentari e nella bancarotta. Questi reati, e molti altri ancora, sono frequenti nel mondo degli affari; sono quelli che Al Capone definì “rackets legittimi”.

Nella professione medica, che prendo ad esempio perché verosimilmente esprime meno criminalità di altre, si ritrovano vendite illegali di alcool e narcotici, aborti, cure compiacenti ai delinquenti, false testimonianze negli incidenti automobilistici, casi di interventi chirurgici assolutamente inutili etc. […].

 

5. I diversi tipi di reato del “colletto bianco” in ambito economico e professionale consistono, soprattutto, nella violazioni della fiducia implicitamente o esplicitamente accordata, e possono ricondursi quasi tutti a due categorie:

1) distrazioni di beni patrimoniali;

2) manovre scorrette nella gestione del potere.

Nel primo caso ci si avvicina alla frode o alla truffa; nel secondo caso si tratta di una sorta di “doppio gioco”. Ad esempio: un dirigente di un’impresa che, agendo in base a notizie riservate, acquista beni necessari all’impresa in cui lavora e glieli rivende con notevole profitto. Alla base di una tale manovra vi è il fatto di ricoprire contemporaneamente due posizioni antagoniste: una, quella di fiducia, è disattesa, in genere attraverso distrazioni di fondi nell’interesse dell’altra […].

I diversi tipi di reato del “colletto bianco” in ambito economico e professionale consistono, soprattutto, nella violazioni della fiducia implicitamente o esplicitamente accordata

Queste situazioni non possono essere completamente evitate in un mondo complicato come quello degli affari, ma in molti casi ci si rende conto che è una regola violare sistematicamente la fiducia accordata.

Se la legge impone poi una netta separazione di interessi, ciò viene fatto solo nominalmente: sottobanco si prosegue nelle due posizioni.

Ad ogni modo, non è possibile fornire un accurato riscontro statistico dei reati dei due tipi. Le prove più evidenti sulla natura e sull’ampiezza della criminalità dei “colletti bianchi” si hanno nelle relazioni di inchieste di particolare importanza […].

 

6. Comunque sia, il danno economico dei delitti dei “colletti bianchi”, per quanto grande esso sia, è meno preoccupante di quello arrecato alle relazioni sociali.

I delitti di questo tipo minano la fiducia e dunque creano sfiducia, il che indebolisce la morale sociale e incrementa la disorganizzazione sociale.

Altri tipi di reato non hanno lo stesso effetto sulle istituzioni o sull’organizzazione sociale.

 

7. Il delitto del “colletto bianco” è un vero e proprio reato.

Non è comunemente definito tale, ma chiamarlo così non lo rende più grave, così come non lo rende “migliore” non definirlo reato.

In questo scritto lo definisco reato perché si tratta di una violazione della legge penale ed appartiene quindi all’ambito di studio della criminologia.

Un punto cruciale di quest’analisi, quindi, è quello di adottare come criterio di riferimento la violazione della legge penale, e non la condanna.

Comunque sia, il danno economico dei delitti dei “colletti bianchi”, per quanto grande esso sia, è meno preoccupante di quello arrecato alle relazioni sociali. I delitti di questo tipo minano la fiducia e dunque creano sfiducia, il che indebolisce la morale sociale e incrementa la disorganizzazione sociale. Altri tipi di reato non hanno lo stesso effetto sulle istituzioni o sull’organizzazione sociale

La condanna, talvolta suggerita come criterio di base, non è adeguata, perché gran parte di coloro che commettono reati non sono poi condannati. Questo criterio ha dunque bisogno di essere integrato […][2].

 

8. Dato che questa discussione è in stretta relazione con le teorie criminologiche convenzionali, il criterio alla base dell’analisi sui reati dei “colletti bianchi” si giustifica se si usano gli stessi principi che i criminologi adottano con gli altri tipi di reato.

Il modo di approccio alla delinquenza dei “colletti bianchi” qui proposto suffraga il ricorso alla condanna da parte dei tribunali sotto quattro punti di vista […].

 

8.1. Primo punto. Devono essere prese in considerazione altre agenzie di controllo sociale oltre ai tribunali, dato che questi ultimi non sono i soli organi che prendono decisioni ufficiali sulle violazioni della legge penale. Il tribunale per i minorenni, che si occupa della delinquenza giovanile delle classi più “sfavorite”, non rientra in molti stati nella giurisdizione penale, eppure i criminologi hanno fatto largo uso di casi individuali e di statistiche sui minori delinquenti per formulare le loro teorie. Ciò giustifica, a maggior ragione, che debbano essere incluse agenzie diverse dai tribunali nell’occuparsi dei reati dei “colletti bianchi”, come gli uffici e le commissioni amministrative il cui lavoro consiste in gran parte proprio nell’intervenire laddove si verificano violazioni della legge penale […].

Gran parte dei casi di cui si occupano questi uffici e queste commissioni dovrebbero essere considerati dati da utilizzare da parte dei criminologi; trascurarli è una delle ragioni principali delle distorsioni dei loro modelli e degli errori nelle loro considerazioni di carattere generale.

 

8.2. Secondo punto. Dovrebbe qualificarsi delinquenziale ogni comportamento che possa avere serie probabilità di condanna, se giudicato da un tribunale o da un’agenzia sostitutiva. Il criterio dovrebbe essere quello della possibilità di essere condannati, non quello dell’effettiva condanna.

I criminologi non dovrebbero esitare ad occuparsi di una persona che commette reati, anche se non ha mai subito condanne. Allo stesso modo ci si deve comportare nel caso dei “colletti bianchi”, qualora si abbiano prove convincenti per ritenere che abbiano commesso reati. Queste prove possono emergere nel corso di cause civili, come quelle proposte da azionisti di società o quelle intentate per violazione di brevetti. Questi casi avrebbero potuto essere giudicati dai tribunali penali, ma non lo furono perché la parte lesa era più interessata al risarcimento che alla punizione del colpevole. La stessa cosa accadde in alcuni casi di appropriazione indebita […] perché (la causa penale, n.d.C.) avrebbe interferito con la restituzione delle somme distratte […].

Dovrebbe qualificarsi delinquenziale ogni comportamento che possa avere serie probabilità di condanna, se giudicato da un tribunale o da un’agenzia sostitutiva. Il criterio dovrebbe essere quello della possibilità di essere condannati, non quello dell’effettiva condanna

8.3. Terzo punto. Un comportamento dovrebbe essere definito criminale anche quando ci si sottrae alla condanna solo a causa delle pressioni esercitate sul tribunale o sull’agenzia sostitutiva. In molte città, i gangsters e gli appartenenti ad organizzazioni criminali sono sempre stati relativamente immuni da condanne, proprio per le loro “pressioni” sugli eventuali testimoni e sui pubblici ufficiali; i ladri professionali, così come i borseggiatori e i truffatori, non usano metodi violenti e riescono ad evitare spesso le condanne per l’abilità dimostrata nell’influenzare l’operato della polizia […]. Allo stesso modo, i “colletti bianchi” godono di una relativa immunità, grazie alla comune estrazione di classe con i giudici e al potere del loro ambiente di influenzare l’andamento e l’amministrazione della giustizia […]. Quindi, è più che giustificato interpretare le effettive o potenziali mancanze di una condanna alla luce di quanto sappiamo sulle pressioni esercitate nei confronti delle agenzie che si occupano dei delinquenti.

 

8.4. Quarto punto. I complici dei reati dei “colletti bianchi” dovrebbero essere accomunati nella definizione di delinquenti, così come viene fatto riguardo agli altri reati. Quando l’F.B.I. ha a che fare con un caso di sequestro di persona, non si limita ad arrestare i sequestratori, ma può condurre davanti al giudice, che a sua volta può condannare, anche […] altre persone che hanno collaborato nascondendo la vittima, negoziando il riscatto, o riciclando il denaro.

Al contrario, l’azione penale nei confronti del delinquente dal “colletto bianco” raramente riguarda più di un soggetto. La corruzione politica, ad esempio, implica quasi sempre collusioni tra politici e uomini d’affari, ma le azioni penali sono generalmente limitate […].

 

9. Quest’analisi della criminalità del “colletto bianco” porta alla conclusione che una descrizione in termini generali delle criminalità varrà anche come descrizione della criminalità delle classi “inferiori”.

I reati delle due classi differiscono negli elementi accidentali, non in quelli essenziali, e si distinguono principalmente nell’applicazione della legge penale. I reati propri delle classi “inferiori” sono presi in considerazione dalla polizia, dagli organi che promuovono l’azione penale e dai giudici con sanzioni penali […]. I reati delle classi “superiori” o non danno affatto luogo a procedimenti da parte degli organi ufficiali o si concretano in cause per il risarcimento dei danni in sede civile, oppure ancora diventano di competenza di funzionari di uffici amministrativi o di commissioni, che possono comminare sanzioni in forma di ammonimenti […] e, in casi estremi, in multe o condanne alla reclusione. In questo modo, la procedura amministrativa separa i “colletti bianchi” dagli altri delinquenti, permettendo a loro di non considerarsi criminali e di non essere considerati tali dalla società […].

La differenza nell’applicazione della legge penale è dovuta in massima parte alla disparità della posizione sociale dei due tipi di delinquenti […]. Proprio per il loro status sociale, i “colletti bianchi” hanno anche notevoli possibilità di influenzare la determinazione dei contenuti delle norme nonché l’effettiva amministrazione della giustizia penale, soprattutto per quanto riguarda i loro interessi.

I reati delle due classi differiscono negli elementi accidentali, non in quelli essenziali, e si distinguono principalmente nell’applicazione della legge penale […]. La procedura amministrativa separa i “colletti bianchi” dagli altri delinquenti, permettendo a loro di non considerarsi criminali e di non essere considerati tali dalla società

Un esempio è fornito dalla legge sulle sofisticazioni alimentari (Pure Food and Drug Law): tra il 1879 e il 1906, furono presentati al Congresso 140 progetti di legge in questo campo, ma nessuno fu approvato per l’influenza delle persone che ne sarebbero state danneggiate […].

Con questo non si vuol dire che tutti gli sforzi per influenzare l’emanazione e l’applicazione delle leggi siano da biasimare […]. Significa solo che le classi “superiori” hanno maggiore influenza nel creare e nel far applicare la norma penale, rispetto alle classi “inferiori”.

La posizione privilegiata dei delinquenti dal “colletto bianco” di fronte alla legge è già intuibile dalla corruzione e dalle pressioni politiche, ma è soprattutto evidente dalla facilità con cui riscuotono ammirazione. I potenti, nel Medioevo, si assicuravano una relativa immunità attraverso il “privilegio ecclesiastico”; oggi, i nostri potenti si garantiscono la stessa immunità attraverso i privilegi economici e professionali.

In contrasto con il potere dei delinquenti dal “colletto bianco”, c’è la debolezza delle loro vittime. Consumatori, piccoli azionisti e risparmiatori non sono ben organizzati, mancano di conoscenze tecniche e non riescono a difendersi in maniera appropriata […]. La criminalità dei “colletti bianchi” si sviluppa dove vi sono uomini d’affari e professionisti potenti e si esercita nei confronti […] di persone deboli. È come rubare una caramella ad un bambino […]. Proprio per questa differenza di potere dalle vittime i “colletti bianchi” godono di relativa immunità […].

 

10. A questo punto, la teoria secondo cui il comportamento criminale è causato, da un punto di vista generale, dalla povertà e dalle condizioni di patologia sociale e individuale che si accompagnano alla povertà, può ora confutarsi sotto tre aspetti.

Primo: questa teoria è fondata su di un campione non rappresentativo, in quanto ignora, quasi del tutto, il comportamento del delinquente dal “colletto bianco”. Per ragioni di comodo o per ignoranza, piuttosto che per ragioni di principio, i criminologi hanno limitato i loro studi ai casi che vengono all’attenzione dei tribunali penali ordinari e minorili, destinati ad occuparsi principalmente dei delinquenti degli strati socio-economici “inferiori”.

I dati dei criminologi, quindi, sono pesantemente influenzati dall’appartenenza dei criminali ad un certo status economico e l’affermazione che la criminalità è strettamente associata alla povertà non si giustifica.

Secondo: l’affermazione tradizionale della delinquenza come frutto della povertà non si applica ai delinquenti dai “colletti bianchi”. Tranne rarissimi casi, costoro non sono poveri, non sono cresciuti nei “bassifondi”[3] o in famiglie deprivate e non sono deboli o infermi di mente. Per cui, l’affermazione, tratta dai casi studiati dai criminologi convenzionali, secondo cui «il delinquente di oggi è il bambino difficile di ieri» è raramente vera a proposito dei delinquenti dal “colletto bianco”. Ed anche l’idea che le cause della criminalità debbano essere quasi esclusivamente individuate nell’infanzia è falsa.

Inoltre, anche se la povertà può comprendere le crisi economiche che investono gli affari durante i periodi di depressione, questo non influisce direttamente sulla criminalità del “colletto bianco”. Probabilmente, mai come negli ultimi cinquant’anni, i reati che avvengono nel campo degli investimenti e della gestione delle imprese sono stati così numerosi come durante il periodo di boom degli anni ‘20[4].

Terzo: la teoria convenzionale non spiega la criminalità delle classi “inferiori”. I fattori di patologia sociale ed individuale evidenziati dalle teorie convenzionali hanno senza dubbio rilevanza nell’eziologia della criminalità, ma non sono stati inseriti in un quadro generale che renda conto sia della delinquenza del “colletto bianco” sia di quella della classe meno abbiente. Non possono quindi spiegare la criminalità di entrambe le classi, sebbene siano in grado di descrivere certe modalità delinquenziali – perché, ad esempio, i delinquenti delle classi “inferiori” commettano furti o rapine piuttosto che false dichiarazioni pubblicitarie – […].

 

11. Considerati questi difetti nelle teorie convenzionali è necessaria una teoria che spieghi sia la criminalità del “colletto bianco” sia quella delle classi “inferiori”. Per ragioni di economia, semplicità e logica, la teoria dovrebbe applicarsi ad entrambe le classi, cosa che renderebbe possibile un’indagine sui fattori causali, liberata da quegli inconvenienti, quali il limitarsi ai casi che compaiono nelle aule di giustizia […].

L’ipotesi qui suggerita a sostituzione delle teorie convenzionali è che la delinquenza dei “colletti bianchi”, proprio come ogni altra forma di delinquenza sistematica, è appresa. Essa è appresa in associazione diretta o indiretta con coloro che già sono criminali, e coloro che apprendono questo comportamento criminale non hanno contatti frequenti e stretti con il comportamento conforme alla legge.

La delinquenza dei “colletti bianchi”, proprio come ogni altra forma di delinquenza sistematica, è appresa

Il fatto che una persona diventi o no un criminale viene così in larga misura determinato dal relativo grado di frequenza e di intensità dei suoi contatti con i due tipi di comportamenti. Ciò si può chiamare il processo dell’associazione differenziale. Si tratta di una spiegazione della genesi sia della criminalità del “colletto bianco” sia di quella della classe “inferiore”.

I futuri delinquenti dal “colletto bianco” iniziano generalmente la carriera nei quartieri alti e provengono da buone famiglie, si laureano – con grandi ideali – nei migliori colleges, e poi, magari senza neanche averlo scelto, si trovano in determinati ambienti del mondo degli affari in cui la criminalità è praticamente all’ordine del giorno, e sono spinti a quei comportamenti proprio come sarebbero spinti verso qualsiasi altro comportamento.

I delinquenti della classe “inferiore”, di solito, iniziano la carriera in quartieri e in famiglie di bassa estrazione e si trovano in mezzo ai delinquenti da cui apprendono gli atteggiamenti e le tecniche.

I caratteri fondamentali di questo processo sono gli stessi per le due classi di delinquenti. Non è solo un processo di assimilazione, ma vi sono frequenti “invenzioni” di comportamenti e di tecniche delinquenziali, forse più frequenti nel caso dei “colletti bianchi” […][5].

I futuri delinquenti dal “colletto bianco” iniziano generalmente la carriera nei quartieri alti e provengono da buone famiglie, si laureano – con grandi ideali – nei migliori colleges, e poi, magari senza neanche averlo scelto, si trovano in determinati ambienti del mondo degli affari in cui la criminalità è praticamente all’ordine del giorno

Un secondo aspetto generale che va evidenziato è quello della disorganizzazione sociale. L’associazione differenziale culmina nel delitto perché la società non è saldamente organizzata contro questa forma di comportamento. La legge preme in una direzione, mentre altre forze premono nella direzione opposta. Negli affari, le “regole del gioco” entrano in conflitto con le norme giuridiche. Per cui, un uomo d’affari, anche se volesse obbedire alla legge, sarebbe spinto dai concorrenti ad adottare i loro metodi. Il fenomeno è ben illustrato dalla persistenza della corruzione nel commercio a dispetto degli sforzi delle stesse organizzazioni degli imprenditori per eliminarla.

Gruppi e soggetti singoli, comunque, sono più influenzati dai loro ambienti di appartenenza e dai loro interessi particolari che dall’obbiettivo del benessere generale. Di conseguenza, la comunità non è in grado di contrapporre al delitto un solido fronte. Nel migliore dei casi, le organizzazioni degli imprenditori e le commissioni anticrimine, composte da uomini di affari e da professionisti, condannano i furti, le rapine e le piccole truffe ma ignorano i reati dei membri delle loro organizzazioni.

La comunità non è in grado di contrapporre al delitto un solido fronte. Nel migliore dei casi, le organizzazioni degli imprenditori e le commissioni anticrimine, composte da uomini di affari e da professionisti, condannano i furti, le rapine e le piccole truffe ma ignorano i reati dei membri delle loro organizzazioni

12. Ho descritto brevemente e in modo generale la delinquenza del “colletto bianco”, basandomi su argomentazioni tratte dalle teorie del comportamento criminale. Queste argomentazioni, spogliate delle descrizioni, possono in sintesi così riassumersi:

1) la delinquenza del “colletto bianco” è una vera e propria delinquenza poiché, in ogni caso, è violazione della legge penale;

2) la delinquenza del “colletto bianco” differisce da quella della classe “inferiore” soprattutto perché è diversa, nei due rispettivi casi, l’applicazione della legge penale;

3) le teorie criminologiche, secondo cui la delinquenza è dovuta alla povertà o alle condizioni di patologia individuale e sociale ad essa legate, non sono valide per tre ragioni: primo, si basano su campioni non rappresentativi ma influenzati relativamente allo status socio-economico; secondo, non si applicano ai delinquenti dal “colletto bianco”; terzo, non spiegano adeguatamente nemmeno la criminalità della classe “inferiore”, dato che i fattori da esse evidenziati non sono correlati ad un processo generale caratteristico di tutta la criminalità;

4) è necessaria un’ipotesi del comportamento criminale che spieghi sia la delinquenza del “colletto bianco” sia quella convenzionale;

5) le teorie dell’associazione differenziale e della disorganizzazione sociale permettono di formulare una simile ipotesi.

 

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[*] Il presente saggio di E.H. Sutherland, rielaborato e con l’omissione di alcuni passaggi, viene qui riproposto al pubblico italiano nell’ambito del Programma DPU in quanto ritenuto utile e significativo, anche nel momento attuale, per porsi domande, sollecitare riflessioni e stimolare nuove indagini sull’argomento che auspichiamo possano essere condotte nell’ambito del Cantiere di DPU “Diritto penale ed economia”. Il testo originale, pubblicato in American Sociological Review, V, 1, 1940, pp. 1-12, può essere consultato qui. Ad Adolfo Ceretti e a Isabella Merzagora si deve il grande merito di averlo per la prima volta reso disponibile ai lettori italiani: v. A. Ceretti, I. Merzagora (a cura di), La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti, Edizioni Unicopli, 1986, pp. 61-74; in particolare, la traduzione in italiano del saggio effettuata da Isabella Merzagora è risultata essere assai preziosa per procedere alla rielaborazione della versione dello scritto di Sutherland qui proposta.

[1] L’Autore, per la precisione, usa l’espressione «robber barons», ossia baroni ladri (n.d.C.).

[2] Questo discorso verrà poi ripreso e sviluppato da Sutherland in un successivo scritto intitolato, appunto, Is “White Collar Crime” Crime?, pubblicato in American Sociological Review, X, 2, 1945, pp. 132-139.

[3] L’Autore, per la precisione, usa il termine «slums» (n.d.C.).

[4] Ovviamente, l’Autore fa riferimento agli anni ’20 del secolo scorso.

[5] Sutherland, successivamente a questo scritto, produsse uno testo intitolato The Swan Song of Differential Association – scritto nel 1944 e pubblicato, anni dopo, in P.F. Cromwell, Jr., G.G. Killinger, R.C. Sarri. H.M. Solomon (a cura di), Text and Readings: Introduction to Juvenile Delinquency, West Publishing Co., 1977 – incentrato sulle critiche inerenti alla teoria criminologica delle associazioni differenziali. Il manoscritto fu poi ripreso e sviluppato dallo stesso Autore nel saggio Critique of the Theory, anch’esso del 1944 – pubblicato in K.F. Schuessler (a cura di), Edwin H. Sutherland  On Analyzing Crime, University of Chicago Press, 1973 –, e quindi ulteriormente perfezionato nel 1947.

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A meeting of knowledge on individual and society
to bring out the unexpected and the unspoken in criminal law

 

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