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17.04.2019
Francesca Tomasello

Science and Law in the United Kingdom – pt. 1

The British legal system opens the doors to manuals on scientific evidence

La più antica e, al contempo, una tra le più prestigiose associazioni accademiche esistenti al mondo, la Royal Society di Londra, negli ultimi anni ha inaugurato un programma di studio in materia di “Scienza e Diritto” con lo scopo di raccogliere intorno allo stesso tavolo scienziati e rappresentanti del sistema giudiziario, per consentire lo sviluppo di un confronto proficuo in relazione alle aree tematiche di comune interesse e, in ultima analisi, assicurare ai giudici la miglior guida possibile in materia scientifica. Nell’ambito di questo ambizioso piano di lavoro è stato sviluppato un interessante progetto per l’elaborazione di una serie di manuali di riferimento in materia di prova scientifica (c.d. Primers for Court), pubblicati a partire da novembre 2017, destinati a fungere da strumento di lavoro per i giudici e ad assisterli quando si trovano a dover maneggiare le evidenze scientifiche a processo[1].

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Il progetto per l’elaborazione dei Primers for Court è figlio della cooperazione tra l’Accademia scientifica londinese, la Royal Society di Edimburgo e la magistratura, e vede coinvolte le più brillanti menti del paese, sia in ambito scientifico sia in ambito legale, che hanno messo a disposizione della collettività il proprio tempo e le proprie competenze specifiche.

Obiettivo dei promotori dell’iniziativa[2] è quello di approfondire tutte le fondamentali questioni scientifiche che ordinariamente si pongono all’attenzione dei giudici – rispetto alle quali, il più delle volte, gli scienziati che intervengono in aula in qualità di esperti assumono posizioni diametralmente opposte –, e di tradurre i complessi temi scientifici oggetto di analisi in un linguaggio semplice e privo di tecnicismi, che consenta ai giudici di cogliere le questioni chiave connesse a ciascun argomento.

Funzione precipua dei manuali è, dunque, quella di fornire brevi e puntuali relazioni in ordine a ciascuna prova scientifica oggetto di analisi, che diano conto, non soltanto dello stato delle ricerche in materia, ma anche dei limiti e delle sfide connesse alla relativa applicazione in giudizio, in modo da guidare i giudici nella formulazione dei quesiti da sottoporre agli scienziati che intervengono a processo e consentire agli stessi di valutare, caso per caso, se gli argomenti spesi dalle contrapposte parti processuali abbiano o meno un fondamento scientifico.

 

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Nell’ambito del progetto in parola è previsto un contributo sinergico di tutte le parti ai fini della concreta realizzazione dei manuali: la stesura dei compendi è affidata ad autorevoli scienziati e giudici in servizio; i testi elaborati sono poi revisionati da pratici del settore legale e, a valle di tale verifica, vengono sottoposti all’approvazione dei consigli direttivi delle due accademie scientifiche impegnate nel progetto.

La descritta collaborazione, annunciata per la prima volta l’11 aprile del 2016, ha già dato alla luce due manuali in materia di prova scientifica, ufficialmente presentati dalla Royal Society il 22 novembre 2017 e contestualmente pubblicati sul sito internet dell’Accademia londinese[3].

L’obiettivo è quello di fornire al giudice i riferimenti di base a partire dai quali si sviluppa qualsiasi discussione in ambito scientifico

Oggetto di approfondimento sono, in particolare, due tecniche ampiamente utilizzate nell’ambito dell’attività investigativa per l’identificazione dei soggetti sospettati di un crimine: la prima, il c.d. “DNA fingerprinting[4], che, attraverso la raccolta e l’analisi di frammenti di DNA di un soggetto, consente di ricostruirne le informazioni genetiche identificative e di operare comparazioni con il materiale genetico raccolto durante l’attività d’indagine (ad esempio, coi frammenti di DNA rinvenuti sul luogo di un crimine); la seconda, la c.d. “gait analysis[5], che ha come finalità quella di pervenire all’identificazione di un soggetto grazie all’esame delle peculiarità che ne caratterizzano l’incedere e il portamento.

Con riguardo allo strumento del DNA fingerprinting, trattandosi di un’evidenza scientifica ormai ampiamente utilizzata in tutta la nazione e la cui attendibilità è unanimemente riconosciuta tra gli scienziati, scopo del primer elaborato dalla Royal Society è, da un lato, quello di guidare il giudice nella verifica dell’ammissibilità della prova nel caso concreto, alla luce delle specifiche modalità di raccolta del materiale genetico utilizzato per compiere l’indagine forense e, dall’altro lato, quello di fornire allo stesso giudicante criteri utili per calibrare, di volta in volta, il peso da attribuire ai risultati di tale analisi scientifica, veicolati a processo dagli esperti.

Con riferimento, invece, alla gait analysis, gli autori del compendio spiegano trattarsi di una tecnica di identificazione di più recente sviluppo, utilizzata nei casi in cui si renda necessario risalire all’identità dell’autore di un reato che è stato videoripreso sulla scena del crimine senza, però, che sia possibile identificarne il volto. Questo strumento prevede, in particolare, il ricorso a software che, comparando le immagini relative all’autore del crimine con quelle estrapolate da altri videofilmati che riprendono il soggetto di volta in volta sospettato, ne analizzano i rispettivi movimenti e consentono di stabilire se vi sia o meno corrispondenza tra un soggetto e l’altro.

Gli autori del manuale, tuttavia, pur dando atto del sempre maggiore impiego del predetto strumento di indagine nell’ambito dell’attività di polizia, concludono la propria analisi rilevando l’assenza, allo stato attuale, di studi e di ricerche attendibili in grado di associare univocamente una determinata modalità di incedere a un singolo individuo, e per tale motivo raccomandano ai giudici di non fare esclusivo affidamento su tale tecnica di identificazione nell’ambito del processo.

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Questi, dunque, i primi due compendi in materia di prova scientifica oggi a disposizione dei giudici di tutte le corti del Regno Unito.

Altri progetti di studio sono però in cantiere e riguardano, in particolare, il peso da attribuire agli studi statistici, l’individuazione delle leggi della fisica alla base della collisione tra veicoli e la fondatezza scientifica della c.d. shaken baby syndrome[6].

Come ha, infatti, sottolineato uno dei promotori del progetto, Lord Anthony Hughes, in occasione della pubblicazione sul sito della Royal Society dei primi due compendi in materia di prova scientifica, tali manuali sono soltanto «i primi di una serie di manuali destinati a fungere da strumento di lavoro per i giudici. […] L’obiettivo è quello di fornire al giudice i riferimenti di base a partire dai quali si sviluppa qualsiasi discussione in ambito scientifico»[7].

L’ordinamento britannico pare, insomma, avere definitivamente preso coscienza dell’esigenza di affrontare i problemi connessi al rapporto tra scienza e diritto: in un sistema giudiziario nel quale, ormai sempre più di frequente, la prova scientifica entra prepotentemente in scena e il giudice – investito del ruolo di peritus peritorum – spesso nulla sa (o comunque sa troppo poco) di scienza, si impone l’obbligo di mettere a disposizione dello stesso gli strumenti necessari per colmare le proprie lacune conoscitive e per guidarlo nella valutazione dell’ammissibilità e dell’attendibilità dell’evidenza scientifica di volta in volta portata nel processo[8].

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[1] Per un confronto con le iniziative statunitensi promosse in materia, che hanno condotto, nel 1994, alla pubblicazione del Reference Manual on Scientific Evidence, oggi alla sua terza edizione (2011), cfr. S. Arcieri, Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence, in Diritto Penale Contemporaneo, 6 marzo 2017; per un approfondimento in relazione ai lavori e alle iniziative promosse dalla National Commission on Forensic Science (NCFS), creata nel 2013 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con il compito di studiare l’attuale stato dei rapporti tra il diritto e la scienza, al fine di elaborare proposte volte a migliorare la prassi e l’affidabilità della scienza forense, cfr. ead., Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti – II – La National Commission on Forensic Science (NCFS), in ivi, 20 marzo 2017.

[2] L’iniziativa del progetto è attribuita alla Direttrice esecutiva della Royal Society, Dott.ssa Julie Maxton. Il comitato che ha commissionato la stesura dei manuali è composto, tra l’altro, da tre eminenti giudici: Lord Justice Anthony Huges della Corte Suprema, Lady Justice Anne Rafferty della Corte d’Appello e Mark Wall QC in rappresentanza dei giudici dei Tribunali penali.

[3] Alla stesura delle due guide hanno altresì collaborato attivamente i Professori Charles Godfray e Angela McLean dell’Università di Oxford che avevano lavorato a un progetto similare indirizzato però agli impiegati statali e ai ministri, e volto ad assistere tali soggetti nella gestione delle questioni di rilievo politico.

[4] Le analisi in materia sono state compiute, in particolare, da Niamh Nic Daéid (Professore della cattedra di scienza forense dell’Università di Dundee, dalla Lady Justice Anne Rafferty della Corte d’Appello, sotto la guida di Alec Jeffreys, l’inventore dell’impronta genetica (che nel 1984 ha scoperto un metodo per mostrare le variazioni nel DNA dei singoli individui) e del biochimico Paul Nurse, premio Nobel per la medicina e attuale Primo Presidente della Royal Society.

[5] Gli studi alla base della stesura del manuale sono stati condotti, in particolare, dalla Professoressa Sue Black (una delle più importanti esperte al mondo in materia di antropologia forense) e dal giudice Mark Wall QC della Crown Court.

[6] Oggi anche definita “Abusive Head Trauma” (AHT), è una condizione patologica riscontrata in molti neonati, che viene fatta derivare da un violento scuotimento del bambino o da un impatto traumatico violento contro una superficie rigida o semi-rigida che possono comportare lesioni all’encefalo e successive sequele neurologiche.

[7]These are the first in a series of primers designed to be working tools for judges. (…) The objective is to provide a judge with the scientific baseline from which any expert dispute in a particular case can begin”, cfr. Courtroom science primers launched today, pubblicato sul sito della Royal Society, 22 novembre 2017

[8] Per un approfondimento in relazione ai problemi che connotano il rapporto tra scienza e processo penale, cfr. L. Santa Maria, La verità. Il problema della verità: il giudice è il garante della la verità della sentenza ma…il processo accusatorio non è stato concepito per aiutare il giudice a trovare la verità. Il giudice e la scienza quando il peritus peritorum non sa di scienza, in Diritto Penale Contemporaneo, 1 marzo 2017; id., A proposito del convegno “Rethinking wrongful conviction” Italia e USA: 25 anni di ritardo ed è ancora poco, troppo poco. Perché?, in ivi, 24 novembre 2017.

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to bring out the unexpected and the unspoken in criminal law

 

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