Credits to Unsplash.com
17.02.2021
Luca Santa Maria

Asbestos/8: how little a man’s life is worth for criminal law

Issue 2/2021

Article originally published in Il Fatto Quotidiano, on October 22, 2020, in the weekly column “Giustizia di Fatto“, by Antonio Massari.

We thank the Editor of Il Fatto Quotidiano for their kind permission.

***

Quanto vale la vita d’un uomo morto d’amianto?

Il diritto civile funziona meglio?

In diritto civile possono valere convenzioni come quelle create dalle Corti Usa che, per condannare il convenuto, cioè il datore di lavoro, pretendono la prova di un aumento del rischio, cioè di un rischio relativo, superiore a 2 (C. Reynolds, Public Health and Environment Law, Federation Press, 2011, p. 98).

Il raddoppio del rischio garantirebbe – così si pensa laggiù – che l’attore abbia adempiuto l’onore probatorio del “più probabile che no” perché un rischio statistico relativo più alto di 2 significa – o significherebbe – una probabilità logica maggiore del 50%.

È una convenzione, peraltro assai dibattuta, anche negli Usa.

Se la si volesse importare in Italia, quanto dovrebbe essere alto l’aumento del rischio per soddisfare lo standard? Quanto vale la vita d’un operaio morto d’amianto, se chi difendeva la famiglia ebbe l’accortezza di scegliere la via civile e non quella penale?

Il diritto, però, ha anche bisogno di certezza e quella regola convenzionale, per quanto dubbia, tende a preservare questo valore del diritto.

Negli Usa il problema – o uno dei problemi – è che il quantum delle condanne inflitte dalle Corti civili è del tutto imprevedibile, ora non c’è ora può essere o apparire spropositato.

In Italia, invece?

Spesso il quantum di risarcimento liquidato dalle Corti in Italia vale meno della parcella dell’avvocato che ha difeso il datore di lavoro, e questo è un bel paradosso che dovrebbe far riflettere molto e invece nessuno ci pensa. Nessuno è innocente, però, di fronte all’ingiustizia feroce.

Il diritto civile funziona meglio […]? Spesso il quantum di risarcimento liquidato dalle Corti in Italia vale meno della parcella dell’avvocato che ha difeso il datore di lavoro, e questo è un bel paradosso

E se invece, come nella maggior parte dei processi penali ancora accade, il problema della causalità non è il problema della scienza applicata al diritto penale? Quante volte la formula del controfattuale non ha una risposta auto evidente? Che cosa fa, allora, il giudice?

Chiede aiuto alle massime d’esperienza, all’id quod plerumeque accidit che è solo il nome elegante che il giudice dà alla generalizzazione che ha costruito ad hoc per spiegare l’evento in modo che la spiegazione collimi con la volontà di condanna o di assoluzione. Peggio, molto peggio, quindi.

La causalità pretesa, perché sia possibile imputare l’evento al concorrente ex art. 110 c.p., quale e quanta dev’essere?

E se è un concorrente esterno in associazione ex art. 416 c.p., quanta causalità ci vuole? Quanto è abbastanza e quanto no?

Nessuno lo sa davvero. Il giudice fa il diritto e quando lo vuole lo disfa. Che almeno sappia fare un buon diritto, culturalmente accettabile e adeguato per la società in cui deve essere applicato.

Nel campo dell’amianto si è consumata ormai una tragedia di dimensioni bibliche, ma quasi nessuno lo sa, e non lo hanno visto, per incapacità o cattiva volontà, per decenni nemmeno i pm e i Giudici penali, perché il diritto penale non c’era.

Il giudice fa il diritto e quando lo vuole lo disfa. Che almeno sappia fare un buon diritto, culturalmente accettabile e adeguato per la società in cui deve essere applicato

Quando è apparso all’orizzonte, nel nuovo millennio, il diritto penale non solo ha lasciato senza giustizia innumerevoli vittime per le quali nessun processo, pur se ancora possibile, è stato celebrato, ma quando invece i processi ci sono stati, il diritto penale ha mostrato che deve essere rifondato quasi per intero se davvero pretenda il compito di regolare i conflitti non meno drammatici oggi rispetto a ieri che la nuova società del rischio propone.

Il problema è, però, assai più generale e non può essere circoscritto al diritto penale della causalità d’amianto.

La causalità è morta, viva la causalità.

 

(8/Fine)

Il problema è […] assai più generale e non può essere circoscritto al diritto penale della causalità d’amianto. La causalità è morta, viva la causalità

Altro

A meeting of knowledge on individual and society
to bring out the unexpected and the unspoken in criminal law

 

ISSN 2612-677X (website)
ISSN 2704-6516 (journal)

 

The Journal does not impose any article processing charges (APC) or submission charges