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03.07.2019
Marilena Chessa

The Juvenile Criminal Judge: the need for balance between (legal) rationality and (affective) aspects inherent to the person

Revised and updated text of the report carried out for the Conference, entitled “Pensare i giovani: dai bisogni ai progetti. Rinnovare orientamenti e strumenti per operare nel circuito minorile” [Thinking about young people: from needs to projects. Renewing guidelines and tools for working in the juvenile circuit] which took place on 06 June 2019 at the IPM “Cesare Beccaria” Theatre in Milan. The conference was organised and promoted by the Juvenile Court of Milan and by the Public Prosecutor’s Office at the Juvenile Court of Milan.

Issue 7-8/2019

Un’opportuna considerazione inziale (nota redazionale)

Occorre partire da una considerazione: il processo penale minorile si celebra in un’aula giudiziaria, ma si realizza principalmente sul territorio.

Al giudice minorile è chiesto infatti di assicurare che il procedimento costituisca per l’imputato un’esperienza di crescita, a prescindere dal suo esito. Un’esperienza di crescita non si limita mai ad esprimere un episodio esclusivamente individuale, così come non può essere rappresentata in un evento che si celebra nelle separate stanze: è sempre e necessariamente un fatto sociale, un interesse pubblico, una chiamata in causa collettiva.

Il giudice penale minorile è quindi interno ad una dinamica processuale nella quale è posta l’istanza del cambiamento. Se la finalità esplicita del procedimento è quella di sostenere un cambiamento positivo del minorenne autore di reato, tutti gli attori in gioco (siano essi i genitori, gli operatori dei servizi, le parti in giudizio, il giudice stesso) a conclusione del processo debbono aver la percezione che “qualcosa di importante è cambiato”.

Sul presupposto di questa corresponsabilità si sviluppano le riflessioni svolte nell’intervento di seguito riportato.

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Alcune riflessioni necessarie

Tenuto conto del contesto e del tempo assegnato al mio intervento ho ritenuto di mettere a fuoco alcune delle riflessioni maturate insieme a colleghi togati e giudici onorari con cui ho condiviso e condivido, da quasi venti anni, l’esperienza di Giudice Penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Lamentiamo – in particolare sul nostro Territorio – una “carenza di pensiero”, più che di risorse, e tale carenza si avverte soprattutto allorché ci spendiamo, pur lodevolmente, per realizzare interventi “in rete” nei quali si superino autoreferenzialità ed incrostazioni burocratiche dei singoli servizi ed istituzioni.

Lamentiamo, quindi, una carenza culturale. Nella logica di efficienza e di riuscita individuale che informa la nostra società fermarsi per riflettere appare “sconveniente”: conta dare risultati “immediati” e “visibili”, ma questo approccio – già lo constatiamo – coarta l’intelligenza nella lettura e nell’affronto della complessità delle realtà umane ed è destinato a tradursi in risultati inefficaci, se non di ulteriore aggravio dei bisogni che si intendono affrontare.

Occorre allora cercare e condividere, quantomeno in termini di tensione ideale, un significato nell’agire.

A questo riguardo il Tribunale per i Minorenni può dare un fondamentale contributo giacché l’intervento giudiziario nel procedimento penale minorile si realizza istituzionalmente in una ricerca di senso, esplicitata nella realizzazione della “personalità” e delle “esigenze educative del minorenne”.

Il Giudice Penale Minorile “si muove” infatti in un sistema giuridico nel quale

  • se da una parte il minore viene considerato come individuo dotato di piena soggettività processuale, che ha diritto ad un processo in cui deve godere, rispetto all’intervento coercitivo dello Stato, delle stesse garanzie dell’adulto;
  • dall’altra viene considerato quale egli è: soggetto in formazione, con una personalità non ancora strutturata che esige[1] un trattamento penale differenziato, che rispetti ed accompagni l’evoluzione della sua personalità, in ispecie laddove deficit culturali ed educativi abbiano concorso in modo determinante nel portarlo a contatto con il sistema penale.

Queste caratteristiche si integrano con il principio a tutti noto della finalità rieducativa della pena, espresso nella nostra Costituzione  ( art. 27 co.2 Cost.)  e fanno sì che, con riferimento alla giustizia penale minorile, l’obiettivo riabilitativo dell’autore del reato non sia solo un obiettivo “tendenziale” e comunque differito al momento della esecuzione della pena, come per l’adulto[2], ma sia obiettivo attuale ed immediatamente cogente, tanto da richiedere – come avvenuto grazie al DPR 448/88 – la predisposizione di un procedimento e di istituti specificamente mirati allo scopo (in primis la messa alla prova, istituto in virtù del quale il Giudice dispone la sospensione del processo ed il contestuale avvio di un percorso psico riabilitativo che, se positivamente esperito, determina l’estinzione del reato).

Il giudizio culturale sotteso a questa impostazione sistematica – fondata sui valori della tradizione giudaico-cristiana del “nostro” Occidente – si salda perfettamente ai dati che ci consegna l’esperienza giudiziaria minorile, a conferma di quanto già da tempo rilevato da autorevoli psicoanalisti dell’età evolutiva[3] in merito al significato del reato del minore che delinque: il reato commesso dal minore – infatti – costituisce quasi sempre, a livello inconscio, espressione di un disagio esistenziale connesso ad uno stallo evolutivo. In altre parole solo in pochi casi la commissione di un reato da parte dell’adolescente è destinata ad evolvere in espressione di una personalità deviante, cristallizzata come tale: molto più spesso ha un’essenziale valenza comunicativa, è l’espressione più eclatante con la quale l’adolescente interpella gli adulti e li costringe ad ascoltare ed a rispondere, assumendo la responsabilità “dell’educare”, intesa come possibilità di ripresa dello sviluppo all’interno di una relazione interumana affettivamente  competente e  adeguata al compito.

Se questo è “il” livello del bisogno la risposta deve essere adeguata a “questo” livello e ciò implica che l’intervento riabilitativo da realizzare nel processo ed attraverso il processo non può esaurirsi sul versante socio-pedagogico e/o di cura in senso strettamente inteso, ma deve, almeno tentativamente, realizzarsi in termini di individuazione, affronto e trasformazione delle specifiche difficoltà evolutive del minore per favorirne lo sviluppo maturativo.

A tal proposito, nell’esperienza del Tribunale per i Minorenni di Milano, si è rivelato di primaria importanza il trattamento delle problematiche affettive dell’adolescente, che richiedono di essere decodificate ed elaborate all’interno della sua realtà psichica, familiare e gruppale, al fine di elaborare i vissuti traumatici che così frequentemente si rilevano all’origine della distorsione affettiva che ha inconsapevolmente indotto l’azione antisociale.

Per questo l’intervento psicologico e/o psicoterapeutico (anche nei termini coatti richiesti dal contesto penale) ed il sostegno alla funzione genitoriali si sono sovente realizzati come fulcro dell’intervento riabilitativo, attorno al quale poter costruire ulteriori interventi – socio – educativi, formativi, lavorativi e simbolicamente riparativi – realmente funzionali al cambiamento personologico del ragazzo e alla ristrutturazione delle dinamiche familiari.

Ma, a prescindere dai casi in cui questo tipo di intervento sia appropriato e realizzabile nel caso concreto, preme rilevare la necessità di superare una visione frammentata dei bisogni, perché l’adolescente deviante va guardato e “soccorso” nella sua integralità e, correlativamente, l’intervento dei molteplici ruoli professionali chiamati in causa va concepito in termini sinergici e personalizzati, vale a dire adattati alla imprescindibile soggettività psichica del minore.

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Delle possibili proposte operative

Da quanto considerato conseguono già, a mio avviso, possibili proposte operative:

  • la realizzazione, nell’ambito dei Servizi Territoriali, di equipe psico-sociali “ad hoc”, istituzionalmente dedicate alla presa in carico dei minori autori di reato; equipe stabili, specificamente formate e motivate;
  • la realizzazione, nonostante il noto aggravio di lavoro delle UONPIA, di un accesso di “secondo livello” (accesso diretto e con carattere di priorità ai Servizi Specialistici) su mandato dalla magistratura minorile, allorché gli interventi psico-sociali già attivati esigono di essere opportunamente integrati nell’attualità della pendenza del processo penale, per non vanificare/depotenziare la qualità di una risposta istituzionale che, voglio ancora sottolinearlo, dovrebbe essere intesa come “globale”, non spettante solo a questo o a quel Servizio;
  • la realizzazione di servizi specificamente dedicati agli adolescenti (oltreché tecnicamente innovati), in merito alle dipendenze di vario tipo ed il relativo, stabile coordinamento con gli altri servizi specialistici per concordare le tipologie e le più adeguate modalità di intervento nel caso concreto.

A partire da queste premesse e proposte il processo penale – che mobilita diversi Servizi e convoca molteplici ruoli professionali in una cornice rituale, dall’alto valore simbolico e performativo – si propone come il contesto che, nella figura del Giudice, può restituire al ragazzo l’autorevolezza di un mondo adulto coeso e propositivo, che si fa garante della sua crescita, sollecitando gli aspetti più sani della sua personalità.

Una doverosa chiosa del discorso

A quest’ultimo proposito, la presenza tra noi di un’Autorità morale così significativa quale è quella di Sua Eccellenza l’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, mi induce ad esplicitare – in termini più personali – ciò che mi insegna l’esperienza quotidianamente fatta sul lavoro: vale a dire che la possibilità di intercettare e raggiungere l’adolescente nel suo bisogno dipende in termini sostanziali dallo “sguardo” che sente posato su di sé da parte dell’adulto.

In proposito le relazioni che si attivano nel processo ed intorno al processo minorile si rivelano decisive non solo in termini professionali, ma anche in termini “affettivi”

Gli adolescenti sono sensibilissimi nel cogliere l’autenticità di un interesse che sia, al fondo, per la propria persona, intesa come unicità e come destino: l’essere preferiti perché si realizzi il proprio desiderio di “soddisfazione totale” (che è poi lo stesso “motore” che, anche inconsapevolmente, muove e sostiene tutti noi nella vita di ogni giorno).

Allora, nonostante le inevitabili fatiche e cadute, iniziano a seguire “liberamente” (e non più solo per evitare una condanna, anzi perfino a dispetto di una condanna), convinti perché – nel rapporto con un adulto competente e che incarna il Valore – iniziano a sperimentare la bellezza del crescere in una relazione umana che li riconosce e ne esalta le potenzialità, svincolandoli da quell’individualismo narcisistico – così radicato e di moda – che al fondo nasconde il bisogno, rimasto inevaso, di essere realmente affermati ed accolti nella  complessità ed irriducibilità della  loro persona.

Nasce così una relazione vitale, capace di rigenerare anche colui che assume il compito di educare.

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[1] In rispetto dell’art. 3 Cost, che impone di trattare egualmente situazioni uguali e diversamente situazioni differenti.

[2] Art. 27 Cost: «le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato».

[3] P. Blos, L’ adolescenza come fase di transizione, Armando, 1966; D.W. Winnicott, La tendenza antisociale, in Il bambino deprivato, Cortina, 1986, pp. 152 ss.; Id., La delinquenza come segno di speranza, in Dal luogo delle origini, Cortina, 1995, pp. 89 ss.; D. Meltzer, Teoria psicoanalitica dell’adolescenza, in Quaderni di psicoterapia, n. 1, 1978, pp. 15 ss., e Id., Psicopatologia dell’adolescenza, in ivi, pp. 62 ss.; D. Meltzer, Il ruolo educativo della famiglia-un modello psicoanalitico dei processi di apprendimento, Centro scientifico torinese, 1986.

Altro

A meeting of knowledge on individual and society
to bring out the unexpected and the unspoken in criminal law

 

ISSN 2612-677X (website)
ISSN 2704-6516 (journal)

 

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