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27.11.2019
Redazione - Carlo Melzi d’Eril - Giulio Enea Vigevani

End of life issues. Interview with Carlo Melzi d’Eril and Giulio Enea Vigevani

Questions regarding impunity for assisted suicide in light of the recent decision by the Constitutional Court (hearing on 25 September last)*

Issue 11/2019

We asked Giulio Enea Vigevani, Associate Professor of Constitutional Law and Information Law at the Department of Jurisprudence, Milano-Bicocca University, and Carlo Melzi d’Eril, Lawyer of the Milan bar, to give us their professional perspective on the decision by the Constitutional Court in the matter of impunity for assisted suicide under certain conditions.

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Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Consulta il 25 settembre a valle dell’udienza si legge: «la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»[1].

Dal Suo punto di vista professionale, quali sono le principali implicazioni della suddetta decisione, sia sotto il profilo teorico sia a livello pratico?

Dal punto di vista teorico, si tratta certamente di una sentenza “storica”, sia per il contenuto del dispositivo, sia per il meccanismo processuale, inedito, che ha portato ad un simile risultato.

La Corte ha ritenuto non punibile l’aiuto al suicidio della persona che prende una simile decisione, in preda a sofferenze gravi e non curabili, in piena consapevolezza e libertà.

Diciamo subito che la soluzione della Corte sembra molto equilibrata. I giudici non affermano l’esistenza di un diritto al suicidio tout court. Né quindi “certificano” la assoluta autodeterminazione dell’individuo, spinta fino a consentirgli di rinunciare alla vita liberamente quando egli ritenga, magari per motivazioni del tutto soggettive, di volervi porre termine. La sentenza, viceversa, sembra circoscrivere quasi chirurgicamente le ipotesi nelle quali l’ordinamento consente l’aiuto al suicidio, tanto da ritenere non applicabile solo ad esse l’art. 580 c.p.

La Corte, infatti, è intervenuta formulando un equilibrio parzialmente nuovo tra i beni giuridici in gioco, da un lato la vita e dall’altro la libertà di interromperla quando essa diventa non più sopportabile. Ma i giudici non si sono limitati a questo, pur dirompente, principio: fin dalle anticipazioni contenute nel comunicato stampa risulta chiaro che essi si sono premurati di dettare al legislatore la cornice entro la quale attuare più precisamente questo bilanciamento. Di più, si sono spinti fino a subordinare fin d’ora la non punibilità dell’aiuto al suicidio al rispetto delle regole già stabilite dalla legge n. 219 del 2017[2], normativa introdotta per disciplinare l’interruzione dei trattamenti vitali, che prevedono tra l’altro l’intervento del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò anche per evitare che si possa abusare di soggetti fragili, facilmente manipolati.

Venendo al meccanismo processuale, sostanzialmente inventato dalla fantasia della Corte, occorre in primo luogo riconoscere a quest’ultima una grande intelligenza istituzionale, ovvero la capacità di capire come modulare il proprio intervento, senza abdicare alla propria funzione, ma insieme evitando di sovrapporsi agli altri poteri dello Stato. L’anno scorso, rilevato un problema di costituzionalità e al contempo l’opportunità che tale contrasto fosse risolto dal Parlamento, la Consulta sospendeva il procedimento per dodici mesi. La delicatezza del caso suggerì questo strumento nuovo, una sorta di decisione di accoglimento differita nel tempo, funzionale a tenere insieme l’esigenza di tutela dell’imputato con la necessità di non usurpare le funzioni parlamentari. Trascorso invano il tempo della sospensione, la Corte è intervenuta con una pronuncia che, vista la premessa, non riteniamo abbia stupito nessuno. Nondimeno, la Corte stessa non si stanca di sottolineare il ruolo imprescindibile del Parlamento nell’individuare quantomeno le modalità attraverso le quali contemperare i beni in conflitto.

Venendo al meccanismo processuale, sostanzialmente inventato dalla fantasia della Corte, occorre in primo luogo riconoscere a quest’ultima una grande intelligenza istituzionale, ovvero la capacità di capire come modulare il proprio intervento, senza abdicare alla propria funzione, ma insieme evitando di sovrapporsi agli altri poteri dello Stato

Sotto questo profilo non si può non rilevare che si tratta di una sentenza molto legata al caso concreto, in cui la Corte costruisce le condizioni e i requisiti che debbono sussistere affinché un determinato comportamento, altrimenti punito, sia considerato lecito. Già dalle parole del comunicato stampa, si può affermare come la Corte abbia accuratamente evitato di sostituirsi al legislatore, come forse avrebbe potuto anche fare. Al contrario, essa, dopo avere stabilito il principio in base al quale in certe condizioni l’aiuto al suicidio non può essere punito, ha invocato di nuovo proprio l’intervento del legislatore, affinché definisca nel dettaglio i confini della materia.

Se tutto quanto sopra sembrano alcune delle conseguenze della decisione, dal punto di vista del sistema e dei suoi equilibri, dal punto di vista pratico può affermarsi oggi che chi si trova nelle condizioni drammatiche in cui si è trovato Fabiano Antoniani non deve più espatriare se vuole porre fine alle proprie sofferenze, né temere di far correre rischi in sede penale ai propri cari o a terzi che dovessero fornire collaborazione per la realizzazione del proposito. Sempre dal punto di vista concreto, sembra utile sottolineare che la decisione non apre la strada al suicidio assistito “in casa”; vengono individuate, infatti, modalità precise per verificare la sussistenza delle condizioni e consentire di dare corso alle effettive volontà del malato.

La decisione non apre la strada al suicidio assistito “in casa”; vengono individuate, infatti, modalità precise per verificare la sussistenza delle condizioni e consentire di dare corso alle effettive volontà del malato

Marco Cappato, a seguito della pronuncia della Consulta, ha rilasciato, tramite social network, la seguente dichiarazione: «la Consulta ha deciso […]. Da oggi siamo tutti più liberi».

Qual è la Sua opinione in merito alla suddetta affermazione? 

Si tratta di una affermazione abbastanza ovvia: se una condotta, vietata fino al giorno prima della sentenza, diventa lecita il giorno dopo, gli spazi di libertà evidentemente aumentano. La soddisfazione con cui Marco Cappato ha annunciato la sentenza e i toni quasi trionfalistici sono altrettanto ovvi, se entrambi vengono posti nella prospettiva di una persona che si trova a un passo dall’assoluzione in un processo in cui rischiava una pena severa. E, anzi, la soddisfazione probabilmente nasce, più che dallo “scampato pericolo” per la propria libertà personale, dall’avere contribuito, con la propria condotta di “disobbedienza civile”, a cambiare le regole di un ordinamento nella parte in cui non lo si riteneva coerente con i propri valori e con quelli che emergevano da un’interpretazione corretta della Costituzione. E tutto ciò nel solco della tradizione radicale, le cui battaglie per i diritti civili sono state spesso portate avanti mediante contrapposizioni, dure ma pacifiche, che spesso implicavano per i leader che se le intestavano il fatto di rischiare sulla propria pelle di subire la risposta punitiva dell’ordinamento che si voleva contestare.

Una simile affermazione, però, va contestualizzata. La Corte ha sì iniziato lo sgretolamento di una regola finora senza eccezioni nel diritto penale, ovvero quella che puniva qualsiasi aiuto al suicidio parificandolo addirittura all’istigazione. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di precisare, non ha legittimato una assoluta autodeterminazione in materia, non ha in altri termini ritenuto non punibile l’aiuto al suicidio del consenziente tout court; ha viceversa operato una prudente apertura al bilanciamento di interessi, limitato a un caso estremo, come quello valutato nel processo posto alla sua attenzione. D’altra parte, proprio i casi estremi, quelli cioè di persone estremamente sofferenti e non in grado di porre fine alle proprie sofferenze in modo autonomo, sono quelli in cui più probabilmente la disposizione di cui all’art. 580 c.p. è più applicata. Chi non è più in grado, per le condizioni di salute, di portare a termine il proprio proposito, è colui che più di frequente hanno bisogno di quell’aiuto, fino a poco fa sempre illecito.

Le […] battaglie per i diritti civili sono state spesso portate avanti mediante contrapposizioni, dure ma pacifiche, che spesso implicavano per i leader che se le intestavano il fatto di rischiare sulla propria pelle di subire la risposta punitiva dell’ordinamento che si voleva contestare

Per espressa statuizione formulata dalla Corte costituzionale nel comunicato stampa di cui sopra, la decisione in ordine alla non punibilità dell’aiuto al suicidio a determinate condizioni deve ritenersi valida «nell’attesa di un indispensabile intervento del legislatore» volto a disciplinare la materia del fine vita.

Quali sono, a Suo avviso, i principali aspetti e i profili critici sui quali l’eventuale intervento legislativo dovrebbe focalizzare maggiormente l’attenzione?

Il legislatore di domani ha davanti a sé due prospettive. La prima riguarda ciò che il legislatore può fare. La sentenza della Corte, infatti, non sembra escludere che l’aiuto al suicidio sia legittimo anche in ipotesi diverse da quelle che ricalchino le caratteristiche del caso preso in esame. Quello che il legislatore potrà fare, quindi, è ragionare sulla eventualità di un’espansione rispetto a quello che ha scritto la sentenza, sulla base ovviamente delle indicazioni della Corte che saranno più chiare con il deposito della motivazione ma che già ora parrebbero, come accennato, non escludere la possibilità che il Parlamento estenda la liceità della condotta, oltre i confini tracciati dalla Corte.

La seconda prospettiva riguarda, invece, ciò che il legislatore deve fare. Il Parlamento, infatti, dovrà senza dubbio disciplinare in modo organico la verifica delle condizioni soddisfatte le quali l’aiuto al suicidio sarà rispettoso, se non altro, del bilanciamento di interessi individuato dalla Corte. La traccia già indicata dalla sentenza è quella della legge n. 219 del 2017, le cui disposizioni sull’esame della autodeterminazione e sul consenso informato del malato potranno essere ricalcate, avendo la buona probabilità di un benestare del giudice delle leggi. Un altro punto su cui l’indicazione dei giudici di palazzo della Consulta è netta concerne il coinvolgimento del servizio sanitario nazionale, al fine di controllare i presupposti oggettivi e soggettivi della scelta di porre fine alle proprie sofferenze. Sicché uno degli aspetti su cui il legislatore, ancora una volta, dovrà intervenire sarà proprio l’organizzazione di presidi, all’interno di strutture del servizio sanitario nazionale, in grado sia di verificare le condizioni soddisfatte le quali la persona è ammessa alla possibilità di scegliere di concludere la propria ormai insopportabile esistenza, sia di aiutare concretamente la persona a realizzare il proprio proposito.

Tenuto conto di quanto appena precisato, un tema di cui, probabilmente, il legislatore sarà opportuno che si occupi è quello della – già preannunciata – obiezione di coscienza. Sulla questione, di indubbia delicatezza, ci permettiamo un paio di sintetiche osservazioni: anzitutto, se si può comprendere la contrarietà personale di alcuni medici a questo tipo di soluzione, tuttavia nel meccanismo del suicidio assistito non è mai il medico che dà la morte, il medico collabora affinché il suicida sia messo nelle condizioni di non soffrire, e perché sia adempiuta la verifica delle condizioni previste dalla legge.

Un tema di cui, probabilmente, il legislatore sarà opportuno che si occupi è quello della – già preannunciata – obiezione di coscienza

In secondo luogo, al di là del riconoscimento o meno della possibilità di sollevare in un caso come questo una obiezione di coscienza, incombe senz’altro sulla pubblica amministrazione l’obbligo di predisporre misure tali per cui non si ripetano obiezioni di massa che impediscano l’esercizio di un diritto, come accaduto in passato.

 

Eventuali considerazioni ulteriori?

L’unica ulteriore considerazione che ci sentiamo di fare è che, al di là del pessimo comportamento del Parlamento, questa è stata una buona prova della nostra democrazia, se non altro perché abbiamo avuto la conferma del fatto che esistono “contropoteri”, rispetto a quello legislativo, che sono in grado di intervenire, con quella intelligenza di cui si diceva, ma anche con successo, nel tenere in equilibrio il sistema, garantendo, in particolare, il riconoscimento dei diritti dell’uomo.


 

*Lo scorso 25 settembre, la Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.

[1] Il comunicato è accessibile a questo link.

[2] L. 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

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to bring out the unexpected and the unspoken in criminal law

 

ISSN 2612-677X (website)
ISSN 2704-6516 (journal)

 

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