Nota a Cass. Pen., Sez. III, sent. 30 gennaio 2020 (dep. 7 aprile 2020), n. 11570, Pres. Ramacci, Est. Reynaud
Abstract. La terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, riaccende i riflettori sul dibattuto e delicato tema della linea di discrimen tra il reato di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato. Il Supremo Collegio affronta il tema mettendo in luce, ancora una volta, come, facendo buon uso dei principi che governano la materia in esame, la linea di confine tra la condotta dell’“associato” e quella del “concorrente”, non risulti poi così sottile e incerta.
SOMMARIO: 1. Riflessioni introduttive. – 2. Il caso di specie e la sentenza della terza Sezione. – 3. L’associazione per delinquere: disamina – 3.1. Il vincolo stabile come sostrato dell’accordo associativo. – 3.2. L’organizzazione di uomini e di mezzi. – 3.3. L’indefettibile indeterminatezza del programma criminoso. 4. Il concorso di persone: tratti essenziali. – 5. I correi uniti da un medesimo disegno criminoso: l’annosa questione del concorso di persone nel reato continuato. 6. Dalla teoria alla pratica. – 7. Conseguenze processuali di un’errata qualificazione: brevi considerazioni – 8. Sul rapporto tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato: conclusioni.
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