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03.06.2020
Michele Passione

4 bis, the gray areas behind the change in the law

Issue 6/2020

We publish here, courtesy of the Publisher, the present article by Michele Passione, originally published on the Journal Il Dubbio,  May 29, 2020.

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Approvata la relazione in Commissione antimafia. Nella giurisprudenza (più o meno) consolidata le “zone d’ombra” sono quel che ancora non si sa e che impedisce il riconoscimento della c.d. “collaborazione impossibile o inesigibile”, che prima della storica sentenza n. 253/2019 della Consulta costituiva l’unico spazio per vicariare quella effettivamente prestata. Sappiamo com’è andata a finire; finalmente, una crepa nel muro.

Prima ancora, la Cedu, con la sentenza (quasi pilota) Viola c. Italia n. 2, in tema di ergastolo ostativo, aveva stabilito (§ 143) che «la natura della violazione accertata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di attuare, di preferenza per via legislativa, una riforma della reclusione dell’ergastolo, che garantisca la possibilità di riesame della pena».

Impone, c’è scritto. Trasmessa la sentenza al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione (ex art. 46 Cedu) dopo il rigetto della richiesta di referall, è interessante vedere che è successo. Il signor Viola è sempre in galera. Il Parlamento tace, occupato dal cigno nero. Allora ci pensano loro, quelli della Commissione Antimafia. Così, di recente è stata approvata la relazione sull’istituto di cui all’art. 4 bis e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale.

In sintesi: si legge che «occorre fissare un altro tipo di doppio binario… che preveda un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici».

Il Parlamento tace, occupato dal cigno nero. Allora ci pensano loro, quelli della Commissione Antimafia. Così, di recente è stata approvata la relazione sull’istituto di cui all’art. 4 bis e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale

Un’ossessione, che va di moda. Come già accaduto col DL 29, si cuce addosso a un gruppo ristretto di cattivissimi la maglia stretta di un’area riservata, imponendo loro oneri dimostrativi rafforzati, al contempo strozzando la valutazione dei magistrati. Si rafforzano oneri di allegazione anche per la collaborazione inesigibile o irrilevante (con ciò violando il decisum della sent. n. 32/2020 della Corte). Si ipotizza una diversa competenza sulle decisioni da assumere, profilando vari scenari, tutti perniciosi e incostituzionali.

La prossimità del Giudice all’Uomo è il tratto distintivo del Magistrato di Sorveglianza, poiché coerente con il finalismo rieducativo e l’individualizzazione della pena e del percorso di reinserimento sociale, e dunque sarebbe impensabile la competenza romana, viceversa ipotizzata «per evitare orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe» (l’Uomo sullo sfondo, al centro il suo reato!).

Un’ossessione, che va di moda. Come già accaduto col DL 29, si cuce addosso a un gruppo ristretto di cattivissimi la maglia stretta di un’area riservata, imponendo loro oneri dimostrativi rafforzati, al contempo strozzando la valutazione dei magistrati

Altrimenti impensabile pensare l’esclusione del reclamo o l’ipotesi di concentrarlo sullo stesso Tribunale romano (in diversa composizione), oppure di ricorrere a Corti di Appello (non specializzate) integrate da esperti, o, infine, diversificare la competenza in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

Infine, voce dal sen fuggita: «per i reati di cui all’art. 4 bis la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale», e non quando l’accesso alle misure «sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

Sul punto, a tacere del fatto che il recepimento di questa indicazione comporterebbe un’immediata impennata dell’overcrowding penitenziario, vi è da chiedersi quali siano i benefici insensibili al personale percorso riabilitativo. Nessuno.

«Per i reati di cui all’art. 4 bis la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato» […] Vi è da chiedersi quali siano i benefici insensibili al personale percorso riabilitativo. Nessuno

 

Allora, non pare casuale il richiamo alle sollecitazioni di un PM distrettuale, molto presente nel dibattito di questi tempi ed in certe trasmissioni televisive, che sulle pagine del “Mattino” del 10 maggio scorso aveva proposto questa soluzione, osservando come «hanno lasciato la cella anche i mafiosi, sempre grazie allo scorporo delle pene».

I mafiosi. Alla fine si torna lì.

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