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22.04.2020
Susanna Arcieri - Pietro Pietrini

The challenge of neuroscientific evidence. Interview with Pietro Pietrini

Guarda il video dell’intervista al Prof. Pietrini

Issue 4/2020

È ampiamente noto il suo coinvolgimento, in qualità di perito o consulente tecnico di parte, nell’ambito di alcuni processi penali del nostro paese, spesso definiti “storici”, nei quali ha fatto ingresso la cd. prova neuroscientifica.

Possiamo pensare, ad esempio, al celebre caso di Trieste del 2009 (nel quale il giudice d’appello, chiamato a valutare la correttezza della condanna per omicidio inflitta in primo grado a un cittadino Algerino, ha ritenuto, sulla base di una perizia redatta da Lei e dallo psicologo Giuseppe Sartori, di applicare la riduzione massima di pena prevista per il vizio parziale di mente), o alla vicenda di Como di due anni successiva (nell’ambito della quale, sempre assieme al Prof. Sartori, ha prodotto una perizia nella quale si sosteneva che la ragazza, al momento del delitto, non era capace di intendere e di volere in ragione di un deficit cerebrale rilevato nel corso delle indagini diagnostiche).

A partire dalla sua esperienza nelle aule di tribunale, e alla luce dei suoi studi, quali conclusioni ritiene si possano trarre, oggi, in merito al rapporto tra neuroscienze, responsabilità penale e imputabilità?

Mi pare che questa sia la domanda centrale dell’intera questione. La potremmo affrontare in questo modo: che cosa le neuroscienze sono in grado di offrire in più rispetto alle altre metodologie che sono state utilizzate fino a questo momento – e che ancora oggi vengono utilizzate –, per determinare la capacità di intendere e di volere e il grado di responsabilità di un individuo nel processo penale?

A tal proposito, partirei da una considerazione: molto spesso, e ormai da tempo, nell’ambito del processo penale si assiste a un fenomeno che ricorda l’antico adagio ebraico secondo cui «se ci sono due ebrei nella stanza, avrai almeno tre opinioni». Volendo tradurre il proverbio in chiave moderna, potremmo dire che «se in aula ci sono quattro periti, avremo almeno cinque opinioni diverse».

Il punto è che, nell’ambito della valutazione eseguita in sede di procedimento penale, i pareri espressi da periti e consulenti differiscono enormemente; si passa letteralmente dal bianco al nero e, anche quando le opinioni sono, per così dire, “dello stesso colore”, non di rado lo sono sulla base di motivazioni diverse, alcune delle quali appaiono anche palesemente infondate. Si spazia infatti da affermazioni non molto distanti dal: «è così perché lo dico io» a ragionamenti pretestuosi o, addirittura, del tutto illogici, che non supererebbero il vaglio della critica scientifica.

In un simile scenario, sono convinto che il primo e principale scopo dell’introduzione delle tecnologie neuroscientifiche in sede processuale sia quello di limitare il più possibile la soggettività.

Nell’ambito della valutazione eseguita in sede di procedimento penale, i pareri espressi da periti e consulenti differiscono enormemente […]. Si spazia infatti da affermazioni non molto distanti dal: «è così perché lo dico io» a ragionamenti pretestuosi o, addirittura, del tutto illogici, che non supererebbero il vaglio della critica scientifica

Quello della soggettività individuale, infatti, è un problema fondamentale, specie nel campo della psichiatria (e della psichiatria forense ancora di più). E questo perché, a differenza di quanto accade nelle altre branche della medicina, in ambito psichiatrico non possiamo beneficiare del supporto offerto dai test di laboratorio o dalle misure strumentali. Diagnosticare un disturbo psichico è cosa ben diversa – volendo proporre un esempio comune – dal determinare se un individuo sia affetto da diabete. Nel primo caso mancano, infatti, tutti quei dati quantificabili e verificabili, scientificamente validati (come i livelli di glicemia, i valori di glucosio nelle urine, e così via), riconosciuti come oggettivi dalla comunità internazionale, che permettono di effettuare una diagnosi di malattia attendibile e ragionevolmente certa. In psichiatria, è quasi impossibile parlare di dati incontrovertibili e intrinsecamente affidabili. Non possiamo, ad oggi, misurare la capacità di intendere e di volere, il libero arbitrio o la capacità di autodeterminazione, come misuriamo la glicemia.

Questa, a ben vedere, è la vera sfida: arrivare in futuro a misurare, non tanto il libero arbitrio in sé – concetto estremamente vago e altrettanto complesso da definire –, quanto alcuni dei parametri indicativi della capacità dell’individuo di comprendere la natura e il significato delle proprie azioni e della sua facoltà di agire diversamente, che sono i pilastri centrali dell’imputabilità penale, la cosiddetta “capacità di intendere e di volere”.

La domanda diventa, allora, qual è il contributo che le neuroscienze possono dare per misurare quei parametri potenzialmente indicativi della capacità di autodeterminarsi?

Si badi bene, non a caso parliamo di contributo da parte delle neuroscienze. A mio avviso, infatti, esse non potrebbero né dovrebbero in ogni caso arrivare a sostituirsi agli altri sistemi tradizionali usati per l’indagine clinica diagnostica in ambito forense – il colloquio clinico, l’uso di test psicometrici, la raccolta di dati amnestici –. Al contrario, le neuroscienze potrebbero utilmente integrare le tecniche ordinarie, contribuendo al processo diagnostico e riducendo la variabilità soggettiva di giudizio dei singoli esperti.

Questa, a ben vedere, è la vera sfida: arrivare in futuro a misurare […] alcuni dei parametri indicativi della capacità dell’individuo di comprendere la natura e il significato delle proprie azioni e della sua facoltà di agire diversamente, che sono i pilastri centrali dell’imputabilità penale

Il problema della soggettività del giudizio di periti e consulenti si traduce spesso in un problema anche per il giudice, che è chiamato a stabilire quale, tra le diverse opinioni espresse dai vari esperti in merito all’imputabilità del reo, debba essere considerata ai fini della decisione. Sulla base di quali criteri il giudice compie questa valutazione?

Si dice che il giudice è peritus peritorum, il che implica che spetta a lui l’ultima parola in merito al contenuto delle perizie. Non di rado, peraltro, il giudice penale ritiene di discostarsi dai risultati delle valutazioni degli esperti in sede di decisione, anche nel caso in cui siano state prodotte nel processo più perizie tutte concordanti tra loro.

Ricordo un caso in particolare, una vicenda molto nota – anche per la particolare brutalità dei fatti –, a cui ho preso parte personalmente alcuni anni fa. In quel processo erano stati nominati diversi esperti, tre periti del giudice e almeno quattro consulenti tecnici di parte, e tutti concordavano sul fatto che l’imputato avesse un disturbo di personalità.

La convergenza di opinioni, però, non sempre risolve tutti i problemi. In quel processo, infatti, si trattava di stabilire se quel disturbo di personalità, dato di per sé pacifico, fosse rilevante o meno ai fini della valutazione dell’imputabilità del reo, vale a dire – secondo la formulazione usata nella famosa sentenza Raso[1] –, se quel disturbo di personalità fosse “grave”. Su questo punto, infatti, le opinioni di periti e consulenti erano estremamente divergenti l’una dall’altra.

Ciò accade proprio perché, come dicevo, in ambito psichiatrico mancano i parametri oggettivi disponibili in altri settori della medicina e questo, purtroppo, apre le porte a una grande variabilità di giudizi. Se avessimo a disposizione indicatori certi non solo dell’esistenza di un disturbo mentale, ma anche della sua gravità, in termini di relativa incidenza sulla capacità di intendere e di volere, i tassi di soggettività del processo penale – sia per quanto riguarda periti e consulenti, sia con riferimento al giudice – diminuirebbero notevolmente.

Un altro esempio. Oggi, grazie alle moderne tecniche neuroradiologiche, abbiamo la possibilità di misurare la densità neuronale in aree del cervello che sono cruciali per il controllo degli impulsi. Una simile informazione rileva o non rileva ai fini del giudizio di imputabilità? Alcuni studi condotti su ampie popolazioni di soggetti psicopatici autori di reato hanno mostrato che questi soggetti hanno – in una zona della corteccia prefrontale che è fondamentale per il controllo degli impulsi, per la pianificazione e per il comportamento sociale – un 20% di neuroni in meno rispetto alle altre persone. Questo dato sopravvive alle correzioni statistiche legate a fattori cosiddetti di covarianza, vale a dire quei fattori che potrebbero fornire una spiegazione alternativa del fenomeno osservato, quali ad esempio: abuso di sostanze o alcool, traumi cranici, scarsa istruzione, contesto sociale e di vita disfunzionale, ecc. Sappiamo quindi che non è l’abuso di sostanze o altro a rendere questi individui quello che sono e sappiamo anche che lesioni grossolane, clinicamente rilevanti, in alcune aree del cervello comportano alterazioni del modo in cui l’individuo agisce. Tutto questo dice qualcosa in merito all’imputabilità di quella persona, oppure non dice nulla?

In ambito psichiatrico mancano i parametri oggettivi […]. Se avessimo a disposizione indicatori certi non solo dell’esistenza di un disturbo mentale, ma anche della sua gravità, in termini di relativa incidenza sulla capacità di intendere e di volere, i tassi di soggettività del processo penale – sia per quanto riguarda periti e consulenti, sia con riferimento al giudice – diminuirebbero notevolmente

Una delle maggiori sfide delle moderne neuroscienze è proprio questa, cercare di utilizzare i metodi neuroscientifici al fine di ridurre la soggettività individuale, ottenere dati oggettivi e riproducibili, che possano contribuire a ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica in ambito psichiatrico-forense.

 

Se potessimo effettivamente ridurre la soggettività dei giudizi di periti e consulenti, ciò comporterebbe a suo avviso anche una minore variabilità delle decisioni del giudice? In particolare, ritiene che il giudice disponga delle competenze sufficienti a consentirgli di operare una valutazione oggettiva e razionale in questo campo?

Posto che uno dei pilastri del procedimento penale è il libero arbitrio, ossia la capacità dell’individuo di autodeterminarsi, più saremo in grado di rendere “oggettiva” la valutazione di questa capacità, di renderla misurabile, minore sarà la discrezionalità soggettiva di tutti gli attori del processo penale, giudice compreso.

 

Lei pensa che il problema della diminuzione dell’imputabilità – o “riduzione del libero arbitrio”, potremmo dire – sia un problema che si pone solo con riferimento a individui affetti da una patologia psichiatrica o che, viceversa, può interessare tutte le persone in quanto tali?

Un noto neuroscienziato americano, David Eagleman, ha affermato a tal proposito che, via via che le nostre tecniche di indagine miglioreranno nel corso degli anni, saremo sempre più capaci di spiegare le cause dei comportamenti umani, così assottigliando sempre più il confine tra ciò che oggi definiamo “fisiologico” e “patologico”[2].

 La domanda è molto interessante e mi offre anche la possibilità di chiarire alcuni aspetti. Nei casi di patologia conclamata, come ad esempio un tumore in una certa area del cervello, o una demenza frontale – ci sono casi processuali molto famosi a tale proposito –, è certamente più semplice stabilire l’esistenza di una relazione causale tra la patologia e il comportamento tenuto dal soggetto. Tuttavia, anche in simili ipotesi, non sempre il giudice penale ritiene che la presenza della patologia abbia esercitato un ruolo causale rilevante sulla condotta criminosa. Così è stato stabilito, ad esempio, dal giudice del noto caso del pediatra di Venezia, al quale ho preso parte personalmente in qualità di consulente tecnico di parte. Si tratta di un caso interessante perché si sono viste alcune fallacie del processo logico seguito dagli esperti in sede di discussione.

In particolare, i periti del giudice non concordavano con quanto affermato nella nostra consulenza tecnica, vale a dire che il tumore al cervello da cui era affetto l’imputato, che comprimeva dal basso verso l’alto la corteccia prefrontale, aveva avuto un ruolo chiave nella manifestazione dei suoi comportamenti pedofili[3]. Il problema era che le ragioni poste dai periti alla base delle proprie critiche erano, per la gran parte, prive di riscontro scientifico e contrastanti con la clinica. A solo titolo di esempio, il periziando presentava una riduzione a tunnel del campo visivo[4]. Questo dato era pacifico, essendo stato rilevato anche dai periti stessi nel corso dell’esame dell’imputato e dimostrato all’esito della visita oculistica specialistica con esame campimetrico. Quello che invece è stato oggetto di contrapposizione tra noi consulenti e i periti in sede di discussione in udienza riguardava la genesi di tale riduzione del campo visivo. Per noi la causa era la compressione che il tumore esercitava sui nervi ottici che, per l’appunto, passano subito al di sotto della corteccia prefrontale, a contatto con la stessa. Tale spiegazione era perfettamente in linea con il riscontro neuroradiologico del tumore che, come abbiamo già detto, si espandeva dal basso verso l’alto arrivando a comprimere la corteccia prefrontale e quindi inevitabilmente anche i nervi ottici alla base della stessa.

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Per i periti del giudice, per contro, il tumore non aveva alcun ruolo e la riduzione del campo visivo sarebbe stata invece di natura isterica. Conclusione inaccettabile sul piano clinico, visto che per definizione si considera la possibilità dell’origine isterica di un fenomeno solo e soltanto quando tutti gli accertamenti sono negativi e dunque non si riscontra alcuna alterazione in grado di spiegare il deficit[5]! Per non parlare poi del fatto che il periziando non aveva alcuna storia di disturbi d’ansia o di fenomenica psicopatologica compatibile con l’ipotesi di un disturbo di conversione, terminologia con la quale si indicano oggi le manifestazioni isteriche. Parimenti, i periti affermarono che era assurdo parlare di pedofilia e tanto meno di pedofilia acquisita; al contrario, l’interesse sessuale del periziando nei confronti dei piccoli pazienti era dovuto al fatto che egli «aveva una sessualità quantomeno in fase di declino […] e ciò favorisce senz’altro le manifestazioni erotiche “stravaganti”»[6].

C’è poi un altro caso recente negli Stati Uniti, molto simile a quello del pediatra di Venezia. L’imputato era un giovane insegnante di educazione fisica che, a un certo punto della sua vita, ha iniziato a manifestare un comportamento inopportuno, estremamente disinibito nei confronti prima delle colleghe e, poi, anche dei suoi giovani allievi. La situazione si fece preoccupante al punto che l’insegnante fu ricoverato presso una clinica per il trattamento dei disturbi sessuali. Il suo comportamento, però, non fece che peggiorare, così come i suoi sintomi: poco prima di arrivare a giudizio dinanzi al giudice penale, infatti, il reo fu colpito da una crisi epilettica. Fu quindi portato immediatamente in ospedale e sottoposto a risonanza magnetica, la quale mise in evidenza la presenza di un emangioma intracranico, cioè un tumore dei vasi sanguigni, che comprimeva gran parte dei lobi frontali. Tolto il tumore, il paziente riprese una vita normale e anche il suo comportamento tornò quello di un tempo. Rifece i test a cui fu sottoposto mentre si trovava in clinica e i risultati tornarono ad essere normali.

Tolto il tumore, il paziente riprese una vita normale e anche il suo comportamento tornò quello di un tempo

Non accadde nulla per un paio di anni, finché un giorno si ripresentarono i medesimi sintomi e i medesimi atteggiamenti sessualmente molesti nei confronti di colleghe e studenti. Contestualmente, gli esami rivelarono una recrudescenza del tumore. In ambito scientifico, questo si chiama “esperimento perfetto”, o test-retest. Quando vogliamo dimostrare che tra A e B c’è un nesso di causa, si guarda innanzitutto se, in presenza di A, B compare; poi si toglie A e si vede se anche B viene meno; infine, si mette nuovamente A e si verifica se anche B ricompare. Il verificarsi di questa condizione consente di stabilire il rapporto eziologico tra i due fattori con certezza pressoché assoluta.

Nonostante tutto ciò, simili circostanze non sempre hanno un impatto significativo in sede giuridica, probabilmente perché, semplicemente, non siamo ancora pronti ad accettare queste cose. Tornando al processo veneziano, forse, se non si fosse trattato di un processo mediatico, se non avesse coinvolto minori, l’esito avrebbe potuto essere differente. Forse sarebbe stato accettabile ritenere che le alterazioni comportamentali dell’imputato fossero causate, o quantomeno facilitate, dal tumore che premeva sulla corteccia cerebrale[7].

Nonostante tutto ciò, simili circostanze non sempre hanno un impatto significativo in sede giuridica, probabilmente perché, semplicemente, non siamo ancora pronti ad accettare queste cose

Cosa dire, però, dei casi in cui non sono ravvisabili alterazioni clinicamente rilevanti nel paziente? Questa è proprio la linea di ricerca che in questo momento ci interessa. Posto che ciascun individuo è diverso, la nostra attuale linea di ricerca si focalizza sul cercare di mettere insieme fattori diversi – genetici, di morfologia cerebrale, di funzionamento cerebrale, di abuso di sostanze, di deprivazione di sonno, ecc. – che, secondo la migliore letteratura disponibile, risultano essere coinvolti nella nostra capacità di controllare il comportamento.

La nostra ipotesi di lavoro intende verificare se esista quella che abbiamo definito una Functional Frontal Fragility Syndrome, che si può tradurre con “Sindrome di Fragilità Funzionale Frontale”. In estrema sintesi, stiamo cercando di isolare una serie di fattori che, se presenti (non necessariamente tutti contemporaneamente), possono determinare una riduzione della capacità del soggetto di controllare i propri impulsi. In questo campo di studi, peraltro, la variabilità è altissima, a livello sia interindividuale – tra individui diversi – sia intraindividuale – rispetto al medesimo soggetto. Ciò comporta che, ad esempio, di fronte allo stesso stimolo ambientale, due soggetti reagiranno in modo differente. Ma comporta altresì che una stessa persona, in condizioni diverse o in momenti diversi della sua vita, risponderà in maniera differente a quel medesimo stimolo. È qualcosa di cui facciamo esperienza continuamente. Se siamo in condizioni di particolare rilassamento, se siamo di buon umore e abbiamo dormito a sufficienza, facciamo meno fatica a controllare le nostre reazioni rispetto a quando siamo sotto stress. Penso che sia capitato a tutti noi, in un momento di rabbia, di dire qualcosa di cui subito dopo ci siamo pentiti, di rompere qualcosa di proposito o di dare un pugno sul muro. Una percentuale molto piccola di noi, invece, può reagire allo stress o alla rabbia arrivando anche a commettere un omicidio o un altro crimine violento.

 

Lei ha fondato e guida il gruppo di ricerca del Molecular Mind Laboratory (MoMi Lab) della Scuola IMT Alti Studi Lucca, che ha recentemente pubblicato lo studio “Emotionotopy in the Human Right Temporo-Parietal Cortex” (in Nature Communications, 10, 5 dicembre 2019), nel quale si dà conto della possibilità di localizzare topograficamente le principali emozioni umane – gioia, sorpresa, paura, tristezza, rabbia e disgusto – all’interno di un’unica particolare area del cervello. Nello studio si afferma che il meccanismo di funzionamento delle emozioni da voi osservato sarebbe sostanzialmente lo stesso che governa le percezioni sensoriali – vista, udito, olfatto, gusto, tatto –. Ci racconta qualcosa in più su questo studio? Quali sono a suo avviso le maggiori ripercussioni delle Sue scoperte?

Emozione e ragione sono i due aspetti principali che modulano il nostro comportamento. Al di là di quello che ci piace credere, noi non siamo esseri puramente razionali. L’emozione gioca un ruolo fondamentale; prova ne è il fatto che tre anni fa, nel 2017, è stato assegnato il premio Nobel per l’economia a Richard Thaler, il quale ha scoperto, per l’appunto, che l’economia non è affatto una scienza basata sul comportamento razionale e che le scelte economiche sono dettate più spesso dalle emozioni che dal ragionamento. Ci sono giochi economici, ben noti in psicologia e in economia comportamentale, come ad esempio l’Ultimatum Game, che mettono chiaramente in luce quanto noi non siamo esseri razionali.

Emozione e ragione sono le due braccia delle scelte comportamentali e perfino nella legge giocano un ruolo. C’è un famoso studio[8], condotto da un gruppo di ricercatori israeliani, che hanno esaminato l’effetto dell’ego depletion, cioè dell’affaticamento, della stanchezza mentale, e che hanno osservato come la probabilità degli imputati di ottenere sentenze favorevoli aumentassero significativamente subito dopo le pause dall’udienza, vale a dire quando i giudici erano più riposati e avevano avuto modo di mangiare qualcosa.

Emozione e ragione sono le due braccia delle scelte comportamentali e perfino nella legge giocano un ruolo

Quello pubblicato lo scorso dicembre è l’ultimo studio, in ordine di tempo, condotto dal gruppo del MoMiLab nell’ambito di un progetto di ricerca nato oltre 25 anni fa, per indagare le basi cerebrali della vita emotiva e del comportamento umano. Con questo studio, in particolare, abbiamo cercato di individuare le zone del cervello nelle quali le emozioni vengono percepite e scomposte nei loro gradienti fondamentali. Abbiamo così isolato un specifica area cerebrale, denominata giunzione temporo-parietale destra, in corrispondenza della quale è possibile vedere tutti i gradienti delle emozioni. Lo studio è a mio avviso interessante in quanto propone per la prima volta una “mappa” chiara e oggettiva di dove vengono modulate le componenti fondamentali delle emozioni nel cervello, aprendo la strada a una maggiore comprensione – appunto, più oggettiva – delle alterazioni patologiche.

 

È quindi possibile immaginare anche nuove possibilità diagnostiche, per il futuro?

 In un certo senso sì. Come ho già detto più volte, in psichiatria, contrariamente a quanto accade in molti altri campi della medicina, non disponiamo di marcatori oggettivi, che ci consentono di formulare diagnosi certe e incontestabili. Pensiamo al caso della depressione: per stabilire che un paziente è affetto da depressione, devo basarmi su ciò che posso osservare – il linguaggio del corpo, l’atteggiamento complessivo, le affermazioni del paziente. Non posso prescrivere un esame del sangue, o un altro tipo di analisi finalizzato a verificare se un certo parametro – indicativo della presenza della malattia – presenta valori anomali. Certo, in realtà questo tipo di esami viene prescritto comunque, in quanto consente di escludere che vi siano altre componenti (ad esempio, una condizione di ipotiroidismo) in grado di contribuire allo stato depressivo. Questi test, però, non ci permettono di affermare che il paziente è depresso e se la depressione è grave. In psichiatria, purtroppo, ancora non esiste nulla di tutto ciò. Questo lascia ampio spazio alla discrezionalità, che si riflette in tassi di concordanza diagnostica piuttosto bassi.

Ecco che, allora, torniamo alla domanda di poco fa: potranno le neuroscienze, in un prossimo futuro, arrivare a fornire una fisiopatologia dei disturbi mentali in ambito clinico? E fornire dei dati oggettivi di misurazione in psichiatria forense?

Potranno le neuroscienze, in un prossimo futuro, arrivare a fornire una fisiopatologia dei disturbi mentali in ambito clinico? E fornire dei dati oggettivi di misurazione in psichiatria forense?

A questo proposito, peraltro, bisogna tenere presente alcune differenze fondamentali tra la psichiatria clinica e la psichiatria forense. Nel primo caso – almeno tendenzialmente – il paziente si rivolge allo specialista perché ha realmente bisogno di aiuto; non simula e, se simula, questo atteggiamento – il più delle volte – può comunque essere interpretato dal medico come una particolare forma di richiesta d’aiuto. In ambito psichiatrico-forense, al contrario, il paziente autore di reato ha spesso tutto l’interesse a simulare l’esistenza di una malattia mentale, come uno stato di profonda depressione (il che gli consentirebbe, ad esempio, di ottenere una dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute).

 

È a conoscenza di altre vicende processuali italiane, diverse da quelle di cui abbiamo parlato – Como, Trieste, Venezia ­–, nelle quali l’evidenza neuroscientifica si è rivelata decisiva ai fini del giudizio sull’imputabilità del reo?

Credo che si tratti di una questione d’interpretazione. Mi spiego: i casi processuali nei quali fanno ingresso e vengono presi in considerazione elementi di prova quali esami genetici, di risonanza magnetica, di elettroencefalografia o di psicofisiologia sono molti; ve ne sono anche di recentissimi.

Ad esempio, non più tardi dello scorso ottobre ho partecipato a un procedimento penale a carico di un padre accusato dell’omicidio del figlio di un anno; la vicenda ha avuto una certa eco, era su tutti i giornali. In quel caso, proprio sulla base delle evidenze portate in aula dai periti e dai consulenti, tra cui il Prof. Sartori ed io, il giudice ha riconosciuto la semi-infermità mentale.

Tuttavia la questione è: in questo caso, come in altri analoghi, le neuroscienze contano o non contano? In quel processo dello scorso ottobre, si può dire che i risultati delle prove neuroscientifiche abbiano avuto un ruolo nella decisione finale?

Sulla base della mia esperienza personale in tribunale, posso dire che i casi in cui sono state portate davanti al giudice evidenze neuroscientifiche, anche al fine di sostenere o di confutare l’impressione diagnostica, sono molto più numerosi di quanto è possibile apprendere leggendo i giornali. Non sempre, infatti, queste vicende “fanno notizia”, ma si tratta di processi tutt’altro che rari.

 


[1] Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in Cass. pen., 2005, p. 1851.

[2] D. Eagleman, In incognito. La vita segreta della mente, Mondadori, 2012, p. 196 («più diventeremo abili nello specificare in che modo il comportamento derivi da microscopici dettagli del cervello, più gli avvocati difensori potranno fare appello ad attenuanti biologiche e più le giurie, di conseguenza, porranno gli imputati dal lato “non colpevole” della linea di faglia»).

[3] Il caso in questione è stato riportato nella seguente pubblicazione scientifica internazionale: G. Sartori, C. Scarpazza, S. Codognotto, P. Pietrini, An unusual case of acquired pedophilic behavior following compression of orbitofrontal cortex and hypothalamus by a Clivus Chordoma, in J Neurol, 263(7), 2016, pp. 1454-1455.

[4] La riduzione a tunnel del campo visivo è la perdita dell’ampiezza della visione laterale. Il paziente vede solo ciò che si trova in un angolo ristretto di visuale di fronte a sé, appunto come se fosse all’interno di una galleria.

[5] Il confutare qualsiasi ruolo causale del tumore nella genesi delle alterazioni comportamentali del periziando implicava necessariamente negare che la riduzione a tunnel del campo visivo fosse dovuta all’effetto di compressione del tumore sui nervi ottici, essendo essi immediatamente sottostanti alla corteccia prefrontale.

[6] Dalla Relazione di perizia.

[7] Sul tema vedasi anche C. Scarpazza S. Pellegrini, P. Pietrini, G.  Sartori, The Role of Neuroscience in the Evaluation of Mental Insanity: on the Controversies in Italy: Comment on “on the Stand. Another Episode of Neuroscience and Law Discussion from Italy”, in Neuroethics, Vol 11, Issue 1, 2018, pp. 83 ss.

[8] S. Danziger, J. Levav, L. Avnaim-Pesso, Extraneous factors in judicial decisions, in PNAS, vol. 108, n. 17, 2011, p. 6889, oggetto di commento da parte di S. Arcieri, La giustizia è ciò che il giudice ha mangiato a colazione?, in questa rivista, Fascicolo 4/2019, pp. 265 ss.

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