04 Novembre 2020
Alessandra Ferrazzi Portalupi

CBD e diritto penale: una situazione in stand-by

I recenti decreti del Ministro della salute in tema di preparazioni a base di CBD

Ottobre è stato un mese di indecisioni per il cannabidiolo, comunemente definito CBD, cioè il principio attivo senza effetti psicoattivi, contenuto nelle piante sia di cannabis sia di canapa, seppure in quantità differenti. Nelle prime, infatti, è presente una concentrazione di THC (acronimo per tetraidrocannabinolo, anch’esso appartenente alla famiglia dei cannabinoidi ma, a differenza del CBD, produttivo di effetti psicoattivi) più elevata; nella canapa, invece, il contenuto di THC è inferiore, lasciando maggiore spazio al CBD.

Ebbene, nell’arco di 30 giorni, il Ministro della Salute ha firmato due decreti che hanno generato non poca confusione sulla legalità delle composizioni per somministrazione ad uso orale a base di CBD.

Ad oggi infatti, i prodotti a base di CBD sono commercializzati sotto varie forme e per scopi differenti: ad esempio, il CBD viene anche utilizzato nelle terapie antiepilettiche, per ridurre sia la frequenza sia l’intensità delle crisi, in particolare nei minori[1].

Proprio questo pare il punto di partenza del decreto del 1 ottobre 2020, recante “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 15 ottobre 2020.

Nelle premesse, infatti, il Ministro della Salute faceva esplicito riferimento ad una «valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco[2] (AIFA) [riguardo a] una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale, in soluzione orale contenente cannabidiolo», giustificando così la necessità di inserire tali composizioni nella tabella dei medicinali soggetti a prescrizione medica, non ripetibile.

Questa operazione avrebbe avuto, come ovvia conseguenza, l’impossibilità di continuare a commercializzare i prodotti a base di CBD, quali gli oli, per tutte quelle aziende e piccole entità che fanno parte del settore.

Questo decreto sarebbe dovuto entrare in vigore il 30 ottobre u.s., con logico allarme da parte sia di coloro che fanno parte della filiera industriale sia di tutti quei soggetti, malati, che impiegano le sostanze a base di CBD come terapia per il trattamento della propria condizione.

Tuttavia, il successivo 28 ottobre il Ministro della salute Speranza ha firmato un nuovo decreto[3], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, che, con immediata efficacia, sospende l’entrata in vigore del precedente provvedimento.

Pare peraltro che le ragioni alla base del provvedimento non possano essere individuate in un dietrofront del Ministero con riguardo al merito della questione, vale a dire lo status giuridico delle preparazioni a base di CBD.

Al contrario, l’effetto del nuovo decreto è piuttosto quello di rinviare, a data da destinarsi, il dibattito sul tema e l’eventuale entrata in vigore della disposizione, stante la necessità – come si legge in premessa – di disporre «ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica», i quali dovranno pervenire al Ministero in forma di «pareri […] richiesti all’Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità», senza i quali l’inserimento nella tabella B delle suddette sostanze non potrà essere disposto.

[1] CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy, pubblicato in Seizure – European Journal of Epilepsy, 1 febbraio 2016. Si veda anche Cannabidiol for treatment of refractory childhood epilepsies: Experience from a single tertiary epilepsy center in Slovenia, pubblicato in National Center for Biotechnology Information, 8 marzo 2018.

[2] Il riferimento parrebbe essere al farmaco “Epidiolex”, prodotto dalla GW Pharmaceuticals, già sul mercato statunitense dal 2018 e approvato dall’Unione Europea nel settembre 2019.

[3] Denominato “Sospensione dell’entrata in vigore del decreto 1° ottobre 2020, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis»”.

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