Credits to Unsplash.com
29.04.2020
Carmelo Minnella

Coronavirus ed emergenza carceri

Le insufficienti misure adottate dal convertito decreto “cura Italia” e la supplenza della magistratura di sorveglianza

Fascicolo 4/2020

Abstract. All’interno delle misure per contrastare la pandemia del COVID-19, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “cura Italia”, ha previsto un ampliamento (almeno sulla carta) del perimetro dell’esecuzione della pena presso il domicilio (secondo il modello già avviato dalla legge n. 199 del 2010) e delle licenze ai semiliberi. Si tratta di misure troppo “timide”, le quali, se applicate largamente, possono costituire un primo passo, certamente non risolutivo, per proteggere i già fragili equilibri della vita penitenziaria che l’emergenza del Coronavirus rischia di far saltare. Si auspicava che, in sede di conversione del decreto legge, potessero essere apportate delle migliorie per ampliare l’accesso a misure svuota-carceri; in primis quella relativa all’eliminazione (o, al più, alla facoltatività) del braccialetto elettronico per le esecuzioni domiciliari a residui di pena superiori a sei mesi e l’ampliamento del tetto di pena per accedere alla misura. Invece, il 24 aprile 2020 la Camera ha approvato, in via definitiva, il d.l. 18 del 2020 senza apportare alcuna significativa modifica alle norme in materia. Nel frattempo, la magistratura di sorveglianza sta svolgendo un delicato ruolo di supplenza, che dovrà continuare ad esercitare in contumacia del legislatore. Bisogna però prendere atto che manca chiarezza della direzione da seguire.

Questo articolo è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di due revisori esperti, con esito favorevole.

 

SOMMARIO: 1. La prima strategia governativa: chiudiamo le carceri evitando accessi dall’esterno. – 2. “Il coraggio di osare”: la richiesta di misure di “automatica” applicazione da parte della magistratura di sorveglianza. – 3. Le raccomandazioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. – 4. Il cambiamento di rotta del governo: dalla chiusura alla “timida” apertura delle carceri. – 5. Riportare l’esecuzione presso il domicilio nel binario suo proprio di mera modalità esecutiva della pena. – 6. La nuova esecuzione della pena residua nel domicilio: presupposti applicativi. – 7. La deroga della nuova esecuzione domiciliare: scompare la valutazione del pericolo di fuga e di recidiva da parte del magistrato di sorveglianza. – 8. Il braccialetto elettronico per i condannati maggiorenni con residuo di pena superiore a sei (rectius sette) mesi. – 9. Le ipotesi ostative all’esecuzione presso il domicilio (in deroga alla l. 199 del 2010). – 10. Procedura relativa all’esecuzione domiciliare in deroga per i condannati detenuti. – 11. Procedura relativa all’esecuzione domiciliare in deroga per i condannati liberi. – 12. L’ampliamento del perimetro applicativo della licenza premio. – 13. Dimenticati i detenuti in custodia cautelare in carcere. – 14. Troppi ostacoli per l’accesso alla nuova esecuzione domiciliare. – 15. Il ruolo di supplenza della magistratura di sorveglianza. – 16. Segue: l’ampio ricorso alla detenzione domiciliare umanitaria. – 17. Il prezioso contributo della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 18. L’occasione di ripensare al carcere e uscire dalla visione carcero-centrica.

 

Per leggere l’Articolo, clicca su “apri allegato”.

Altro

Un incontro di saperi sull’uomo e sulla società
per far emergere l’inatteso e il non detto nel diritto penale

 

ISSN 2612-677X (sito web)
ISSN 2704-6516 (rivista)

 

La Rivista non impone costi di elaborazione né di pubblicazione