Credits to Unsplash.com
03.06.2020
Simona Raffaele

Delitto di epidemia: l’affaire Coronavirus

La prassi applicativa del delitto di epidemia: riflessioni de iure condito e prospettive de iure condendo sulla rilevanza penale della diffusione del virus Covid-19

Fascicolo 6/2020

Abstract. L’attenzione dell’opinione pubblica e l’attività di Governo sono attualmente concentrate sul rischio di contagio del Covid-19 (c.d. Coronavirus). L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato il fenomeno come pandemia, riconoscendo al virus una capacità di diffusione molto rapida tra vastissimi territori e/o continenti. L’interesse alla contagiosità del virus è motivato dalle conseguenze nefaste sulla salute pubblica. Il presente articolo analizza la configurabilità del delitto di epidemia nei confronti di chi, pur consapevole di aver (anche solo potenzialmente) contratto il virus, abbia continuato ad interagire con terzi senza osservare le norme precauzionali imposte dalla legge. Da qui, la necessità di esaminare le fattispecie di cui agli artt. 438 e 452 c.p., valutandone limiti strutturali e profili di opportunità politico-criminale. L’aspetto maggiormente problematico della configurazione del delitto di epidemia in queste ipotesi concerne la corretta individuazione del profilo psicologico del reato e l’accertamento del nesso di causalità che deve sussistere tra la condotta dell’autore e l’evento dannoso per un numero elevato di persone, unitamente all’estensione territoriale del fenomeno. De iure condendo, ciò induce a suggerire al legislatore il ricorso a fattispecie delittuose ad hoc, costruite tenendo conto della pericolosità di determinate condotte per la salute pubblica..

Questo articolo è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di due revisori esperti, con esito favorevole.

 

SOMMARIO: 1. La diffusione dell’epidemia da Covid-19. – 2. Ipotesi di responsabilità penale per il contagio da epidemia. – 3. La responsabilità penale per il contagio da Covid-19: a) la nozione di epidemia ed il requisito della “diffusione di germi patogeni” di cui all’art. 438 c.p. – 4. (Segue): b) la rilevanza delle condotte omissive. – 5. (Segue): c) l’elemento psicologico. – 6. Gli orientamenti della prassi applicativa sul delitto di epidemia: a) la trasmissione del virus HIV per via sessuale a partner non informato. – 7. (Segue): b) la contaminazione dell’acqua pubblica. – 8. La concreta configurabilità del reato di epidemia colposa nel caso di comportamento omissivo del sanitario. – 9. Considerazioni conclusive sulla configurabilità del delitto di epidemia nei confronti dei c.d. “untori”.

 

Per leggere l’Articolo, clicca su “apri allegato”.

Altro

Un incontro di saperi sull’uomo e sulla società
per far emergere l’inatteso e il non detto nel diritto penale

 

ISSN 2612-677X (sito web)
ISSN 2704-6516 (rivista)

 

La Rivista non impone costi di elaborazione né di pubblicazione