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16.06.2021
Adelmo Manna

Il diritto penale tra impianto codicistico di carattere oggettivo e nuove tendenze di tipo soggettivistico*

Fascicolo 6/2021

Abstract. L’Autore, in occasione della presentazione del recente volume di Daniele Piva, analizza le modalità ed i sentieri attraverso i quali il diritto penale italiano, basato, con il codice penale del 1930, su di un’impronta nettamente oggettivistica, si sia poi orientato, anche per l’influenza della dottrina d’Oltralpe, verso un approccio più di carattere soggettivistico, a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale in tema di error iuris. Da ciò anche lo sviluppo graduale, seppur ancora embrionale, di una serie di scusanti, come l’eccesso nella legittima difesa, l’art. 384 c.p. esteso ai conviventi more uxorio e lo stesso stato di necessità, anche di recente inteso come scusante. Uno dei temi più ostici resta l’eliminazione dell’irrilevanza degli stati emotivi e passionali attraverso il concetto di pre-colpevolezza, anch’esso di origine d’Oltralpe, tuttavia di notevole difficoltà applicativa, per cui l’Autore conclude il suo saggio ritenendo che questi nuovi campi di materia arati di recente nel diritto penale sostantivo abbiano bisogno di una implementazione con il codice di procedura penale e, in particolare, mediante l’introduzione, non certo di facile attuazione, sia della perizia criminologica, o personologica, sia anche della trasformazione del processo penale secondo il modello bifasico di stampo nord-americano.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione: il passaggio dall’oggettivismo al “soggettivismo”.  – 2. Il significato e la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988. – 3. L’influenza delle c.d. neuroscienze nell’affrontare e risolvere i problemi attinenti ad un diritto penale più soggettivisticamente orientato. – 4. Lo sviluppo graduale, seppure ancor assai timido, di una serie di scusanti, peraltro assenti da un punto di vista sistematico nel codice penale del 1930: il caso dell’eccesso nella legittima difesa. – 5. I necessari rimedi della perizia criminologica, o personologica, da introdurre anche nel giudizio di cognizione e l’adozione del c.d. “processo bifasico”.

 

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* Testo, riveduto, ampliato e con l’aggiunta delle note, dell’intervento al Convegno: “A proposito di… le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena”, Iovene, 2020 (di Daniele Piva), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre, 5 maggio 2021.  Il video completo del convegno può essere visionato al presente link.

 

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