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02.10.2019
Emanuele Paniz

La prova balistica e gli esperti nominati dal Tribunale: un problema aperto

Fascicolo 10/2019

Abstract. Quando avviene un crimine consumato con le armi da fuoco, nel processo penale e civile può emergere la necessità di nominare un esperto balistico al fine di ottenere elementi di prova spesso essenziali per definire i fatti del procedimento in essere. L’attuale assetto ordinativo prevede che tale esperto debba essere attinto da un apposito Albo del Tribunale, ovvero da persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Ma chi garantisce che gli esperti balistici nominati siano proprio così esperti? Questo è un problema tuttora aperto con riflessi negativi sull’efficienza del sistema giudiziario nazionale.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Situazione attuale. – 3. Criticità. – 4. Il modello anglosassone, un esempio da considerare. – 5. Considerazioni finali.

1. Premessa.

La prova scientifica, attualmente, riveste un ruolo rilevante nel processo penale e nel processo civile e, da anni, incide sempre di più sull’esito giudiziario.

Per questo motivo, la preparazione e la qualificazione dei periti e dei consulenti tecnici di ufficio (ossia di coloro che sono chiamati dal giudice ad effettuare accertamenti e valutazioni tecniche in diversi campi del sapere), è una questione di estrema importanza e di immensa delicatezza, soprattutto quando questi devono effettuare considerazioni scientifiche complesse, come ad esempio identificare una traccia di DNA o un’impronta digitale e attribuirne l’origine. In genere, le persone che effettuano questo tipo di valutazioni si formano, almeno in parte, in ambito accademico, poiché effettuano percorsi formativi ad hoc (ad esempio, un biologo forense, dopo un corso di laurea di biologia, partecipa a corsi post-laurea e/o di alta formazione “tarati” in funzione dell’attività peritale). Tuttavia, non è così per tutti i consulenti tecnici. Ad esempio, l’esperto balistico differisce dagli altri operatori delle scienze forensi (periti, CTU o CTP) per varie ragioni, tra cui il fatto che: a) non esistono, in Italia, corsi formativi dedicati (non esiste, infatti, un percorso accademico riconosciuto in scienze balistiche); b) siffatto professionista deve conoscere e padroneggiare una pluralità di materie scientifiche.

Per essere espliciti, il perito balistico deve avere ampia conoscenza della storia e della meccanica delle armi, della resistenza dei materiali, della chimica degli esplodenti e dei fenomeni connessi alla deflagrazione della polvere da sparo; deve avere piena contezza della fisica e della chimica dei residui di sparo, della balistica esterna e terminale, degli aspetti di medicina legale relativi alle ferite derivanti da armi da fuoco; inoltre, deve essere sempre aggiornato sul mercato delle armi e delle munizioni; deve saper  utilizzare, smontare e rimontare armi di ogni genere; deve dotarsi di un laboratorio attrezzato; deve essere in grado di utilizzare al meglio strumentazioni di vario genere.

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2. Situazione attuale.

Purtroppo, come si è detto, per la balistica forense manca del tutto, a livello nazionale, un percorso di formazione adeguato e, soprattutto, un sistema di controllo e di verifica della professionalità degli esperti balistici ad oggi operanti. L’unica forma di controllo professionale – se tale può definirsi – è costituito dai c.d. albi dei periti e dei consulenti tecnici di ufficio presenti presso ogni tribunale, ma è evidente che tale forma di controllo è del tutto inadeguata.

Come è noto, infatti, presso ogni tribunale è istituito l’albo dei consulenti tecnici di ufficio (che possono operare nell’ambito dei procedimenti civili) e l’albo dei periti (che possono operare nell’ambito dei procedimenti penali), suddivisi in categorie professionali, all’interno dei quali possono essere iscritti per legge i nomi delle persone dotate di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l’incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.

L’albo è tenuto dal Presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell’Ordine Forense, da un rappresentante dell’Ordine professionale competente o, per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e quindi non sono provviste di albi professionali, della Camera di Commercio.

L’unica azione di controllo sugli albi consiste nell’attività di vigilanza del Presidente del tribunale che può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto un’adeguata condotta morale e professionale[1].

Nel caso di specie, ad esempio, l’esperto balistico forense è una figura non rappresentata da un Ordine professionale e, pertanto, per poter essere iscritto agli albi del tribunale è sufficiente che autocertifichi la propria competenza in materia e che sia iscritto a ruolo nella locale Camera di Commercio quale perito estimatore.

In realtà, il codice di procedura penale prevede che i magistrati possano anche conferire incarichi a periti e consulenti che non siano iscritti ai relativi albi purché motivino tale scelta, ritenendole, ai sensi dell’art. 221 co. 1 c.p.p., «persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina».

3. Criticità.

Ciò detto, la selezione dei periti e dei consulenti tecnici di ufficio, effettuata attingendo dagli albi del tribunale o per scelta autonoma dei magistrati, non risulta basata su una rigorosa ed obiettiva verifica della comprovata professionalità (in ambito forense) dell’esperto nominato… e questo è, indubbiamente, un problema serio.

Del resto, nello scenario nazionale, manca del tutto un metodo di selezione dei CTU o dei periti forensi e le varie iniziative di formazione nel settore che talvolta esistono, forniscono degli attestati di partecipazione che non garantiscono, o meglio non certificano a pieno, il grado di professionalità raggiunto.

Nello scenario nazionale, manca del tutto un metodo di selezione dei CTU o dei periti forensi e le varie iniziative di formazione nel settore che talvolta esistono, forniscono degli attestati di partecipazione che non garantiscono, o meglio non certificano a pieno, il grado di professionalità raggiunto

Il meccanismo di selezione dei periti e dei consulenti tecnici di ufficio non tiene poi conto del fatto che gli iscritti agli albi del tribunale, al momento del conferimento dell’incarico, siano: a) sufficientemente aggiornati a livello tecnico-scientifico; b) adeguatamente capaci e competenti a rispondere al quesito posto dal magistrato; c) scevri da addebiti professionali, magari per fatti accaduti presso altri Tribunali.

Alcuni laboratori nazionali, in particolare quelli delle Forze dell’Ordine (Polizia Scientifica, Carabinieri Investigazioni Scientifiche), sono accreditati con sistemi di qualità ISO 9001 e ISO 17025[2]. Ma la presenza di tali accreditamenti non risolve appieno la problematica suddetta. Le direttive di accreditamento, infatti, sono tese principalmente a verificare il rispetto delle corrette procedure di svolgimento degli accertamenti, demandando il vaglio della professionalità dell’operatore ai titoli di studio e alle qualifiche previste.

L’accreditamento di qualità ISO, dunque, non garantisce in realtà quell’attività di effettivo e periodico controllo da parte di un superiore organismo tecnico che sarebbe necessaria per comprovare la professionalità dell’operatore, e questo in particolare nel settore della balistica forense, anche alla luce del fatto che non risulta esserci, allo stato attuale, alcun laboratorio di balistica forense accreditato, né privato, né pubblico.

La mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori del settore delle scienze forensi arreca gravi conseguenze sulla giustizia del nostro Paese. Con riferimento alla balistica forense, non è sporadico avere notizia di “problemi” giudiziari causati da gravi errori commessi da esperti balistici o da presunti tali. È accaduto spesso, infatti, che alcune identificazioni dell’arma del delitto, effettuate grazie al confronto dei bossoli e proiettili rinvenuti sulla scena del crimine con quelli ottenuti con l’arma sospettata, siano state totalmente confutate nei successivi gradi di giudizio (si rammenta, ad esempio, un caso in cui la comparazione positiva, poi confutata, è stata fatta su di un’arma che al momento del delitto era depositata presso una caserma dei Carabinieri!). Oppure, è avvenuto più volte che le ricostruzioni della dinamica di svolgimento dell’azione di fuoco non reggessero l’esame dibattimentale, in quanto rivelatesi illogiche ed in contrasto con il complessivo impianto probatorio.

Il quadro che ne deriva, purtroppo, è vario e lascia inevitabilmente spazio allo sconforto, soprattutto per le gravi ripercussioni che si riversano sui singoli e sulla collettività[3].

La mancanza di un sistema di qualificazione degli operatori del settore delle scienze forensi arreca gravi conseguenze sulla giustizia del nostro Paese. Con riferimento alla balistica forense, non è sporadico avere notizia di “problemi” giudiziari causati da gravi errori commessi da esperti balistici o da presunti tali

4. Il modello anglosassone, un esempio da considerare.

Per ovviare a tali “inconvenienti” sarebbe opportuno intervenire al più presto, prendendo ispirazione, ad esempio, dal modello anglosassone.

L’Inghilterra, infatti, da anni gestisce questa problematica in modo semplice ed efficace[4]. Ad esempio, se in un processo si scoprisse che un perito ha commesso degli errori, d’ufficio si andrebbero a rivedere le perizie precedenti effettuate dallo stesso consulente e, se vi si scoprisse qualche errore, si procederebbe – sempre d’ufficio – alla revisione del processo.

Esemplare appare inoltre la funzione svolta dal Forensic Sciences Regulator (FSR), un’organizzazione governativa, sottoposta al controllo parlamentare, che raccoglie i maggiori esperti di ogni settore e che fornisce, all’Autorità Giudiziaria ma anche al privato qualora lo richiedesse, assistenza di tipo scientifico[5]. Accanto al FSR vi è anche la Forensic Science Society, un ente che organizza a cadenza annuale esami rigorosi per gli aspiranti periti, controlla periodicamente l’attività svolta dai periti inglesi, accerta il loro stato di aggiornamento professionale, verifica l’assenza di errori negli elaborati peritali, ed effettua revisioni e comparazioni valutative alla luce delle migliori e delle più recenti metodiche scientifiche.

5. Considerazioni finali.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene auspicabile un intervento ordinativo teso ad affrontare la problematica della qualificazione professionale degli esperti balistici. A tal fine, si ritiene fondamentale, al pari di come avviene in Inghilterra, l’intervento di un organo nazionale regolato che permetta di effettuare in modo imparziale l’attività di verifica e qualificazione degli operatori che intendono esercitare l’attività di esperto balistico.

Si ritiene auspicabile un intervento ordinativo teso ad affrontare la problematica della qualificazione professionale degli esperti balistici. A tal fine, si ritiene fondamentale, al pari di come avviene in Inghilterra, l’intervento di un organo nazionale regolato che permetta di effettuare in modo imparziale l’attività di verifica e qualificazione degli operatori

Una possibile soluzione potrebbe essere costituita dall’istituzione di un corso di alta formazione in balistica forense accreditato dal MIUR con finalità di formazione e di aggiornamento professionale degli esperti balistici. Il corso (se non addirittura una scuola) di alta formazione dovrebbe ospitare al suo interno una commissione composta da rappresentanti delle istituzioni (Magistrati, esponenti della Polizia Scientifica e dei Carabinieri delle Investigazioni Scientifiche, docenti universitari) e delle Associazioni di categoria con finalità di gestione dell’albo nazionale specifico dei professionisti, della verifica periodica dei requisiti professionali per l’appartenenza all’albo, nonché dell’istruzione di procedimenti disciplinari su segnalazione dei tribunali.

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[1] Per approfondimenti cfr. gli articoli di legge a ciò dedicati, quali, ad esempio, gli artt. 314 e ss., 366, 373, e 377 e ss. c.p.p. (per i periti); nonché gli artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c. (per i CTU).

[2] Per i dettagli, si vedano i testi delle norme norma internazionali ISO 9001:2015 – Quality Management Systems — Requirements e ISO 17025:2017 – General Requirements For The Competence Of Testing And Calibration Laboratories, entrambe sul sito dell’ISO (International Organization for Standardization), www.iso.org

[3] Per chi volesse approfondire l’argomento o avere ulteriori esemplificazioni casistiche cfr. ampiamente www.earmi.it/varie/periti.htm.

[4] Promossa ed annunciata il 10 gennaio 2008 dal deputato del Parlamento britannico Meg Hillier.

[5] Regolata da Statuto dell’8 novembre 2013.

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