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27.01.2021
Francesco Palazzo

Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena

Prefazione

Fascicolo 1/2021

Pubblichiamo qui, per gentile concessione editoriale, la Prefazione del volume di Daniele Piva, Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Jovene Editore, 2020, pp. XVII-XX.

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In questi ultimissimi tempi la letteratura penalistica si sta incrementando di sempre più numerosi contributi, anche monografici, dedicati allo studio delle componenti emotive o impulsive della condotta criminosa: giunge ora, ad arricchire significativamente il panorama, l’ampio e corposo volume di Daniele Piva. Ed a me pare che questa fioritura di studi costituisca un segnale culturale inconfondibile di quell’ampio fenomeno che ho chiamato “sentimentalismo sociale”, volendo con ciò alludere al fatto che, in presenza di una crescente insoddisfazione per le capacità esplicative della ragione, si tende ad accentuare la dimensione affettiva ed emotiva dei rapporti interpersonali per decifrarne il senso più autentico e profondo. Il diritto penale risente marcatamente di tale fenomeno culturale soprattutto quando si potenziano le componenti – più o meno consapevolmente – vendicative della pena mettendo in ombra le geometrie razionalistiche del vecchio diritto penale “liberale”. Ma l’indirizzo sentimentalistico, per dirlo così, ha anche una direzione di marcia quasi opposta, perché orientata all’arricchimento e all’approfondimento della conoscenza dell’uomo che delinque con lo scandagliare le aree più difficilmente decifrabili della sua psiche e, conseguentemente, del suo comportamento criminale. E certamente la monografia di Piva reca un contributo positivo in questa nuova ed affascinante direzione degli studi penalistici. Il tema è arduo non solo perché mette a dura prova le capacità di penetrazione nel più riposto senso di concetti quali volontà, libertà, responsabilità, ma anche perché l’irrinunciabile intento “scientifico” della trattazione presuppone conoscenze accurate di discipline che vanno ben oltre il recinto della riflessione penalistica, come è puntualmente dimostrato dalla imponente letteratura maneggiata dall’Autore.

Il tema è arduo non solo perché mette a dura prova le capacità di penetrazione nel più riposto senso di concetti quali volontà, libertà, responsabilità, ma anche perché l’irrinunciabile intento “scientifico” della trattazione presuppone conoscenze accurate di discipline che vanno ben oltre il recinto della riflessione penalistica

Questo meritorio lavoro di svecchiamento del nostro diritto penale era, ed è (poiché non può dirsi certo esaurito), necessario finanche nelle sue proiezioni ormai non più futuribili ma già attuali verso gli inquietanti lidi delle neuroscienze. Ed invero, nonostante qualche coraggiosa ma necessariamente circoscritta apertura della giurisprudenza, il nostro sistema normativo rimane asfitticamente stretto tra una norma compromissoria e sostanzialmente irrazionale, qual è quella sul vizio parziale di mente, e una norma di ottuso sbarramento, qual è quella sugli stati emotivi e passionali, nella convinzione di riuscire così a tener fuori dal magma della responsabilità penale tutta la complessità – certo spesso indecifrabile – del reale processo motivazionale dell’autore: un tributo pagato sull’altare della finzione di un uomo incondizionatamente “libero” perché astratto.

Nonostante qualche coraggiosa ma necessariamente circoscritta apertura della giurisprudenza, il nostro sistema normativo rimane asfitticamente stretto tra una norma compromissoria e sostanzialmente irrazionale, qual è quella sul vizio parziale di mente, e una norma di ottuso sbarramento, qual è quella sugli stati emotivi e passionali, nella convinzione di riuscire così a tener fuori dal magma della responsabilità penale tutta la complessità […] del reale processo motivazionale dell’autore

Oggi, tra i frutti positivi di quel “sentimentalismo” di cui dicevo dianzi, c’è la generosa e ormai irrefrenabile spinta a spingere lo sguardo nell’oscurità del processo motivazionale allo scopo di rendere sempre più reale la colpevolezza e, dunque, la giustificazione stessa della pena. Opere che vanno in questa direzione marciano dunque nel senso di un’umanizzazione del diritto penale, di un arricchimento umanistico delle sue categorie centrali anche a costo di correre il rischio di scuotere le rigorose e rigide architetture del passato. Ne è un esempio significativo, fra gli altri, la valorizzazione di un nuovo utile strumento concettuale: la cosiddetta “pre-colpevolezza”, quale momento in cui il soggetto possa ancora esercitare una sorta di controllo preventivo sul successivo svilupparsi o scatenarsi degli impulsi. Dunque, la valorizzazione delle componenti impulsive, così accuratamente operata da Daniele Piva, non porta necessariamente ad una sorta di generalizzato “buonismo” nei confronti del criminale impulsivo, ma ottiene invece una doverosa – perché imposta dall’art. 27 Cost. – personalizzazione della colpevolezza.

La valorizzazione delle componenti impulsive […] non porta necessariamente ad una sorta di generalizzato “buonismo” nei confronti del criminale impulsivo, ma ottiene invece una doverosa […] personalizzazione della colpevolezza

L’ampiezza dell’articolazione tematica ed argomentativa del libro è tale per cui è impossibile qui darne conto riassuntivamente, e del resto ciò sarebbe inutile oltre che inappropriato. Però, mi parrebbe necessario sottolineare alcuni punti di approdo della ricerca condotta in questo impegnativo volume. Come già detto, la valorizzazione delle componenti impulsive della condotta non significa aprire una pericolosa breccia nella colpevolezza (che, tra parentesi, viene qui autonomizzata dall’imputabilità e con ciò incarnata in una sua più ricca e propria consistenza motivazionale), poiché occorrerà pur sempre distinguere tra impulsi “normali” e “contenibili” da un lato e, dall’altro, impulsi “irresistibili”: e solo questi ultimi sono idonei a giustificare ricadute di esclusione o attenuazione della colpevolezza/responsabilità. Ora, nell’affrontare questa delicata opera di separazione e distinzione della qualità condizionante degli impulsi, Piva è del tutto consapevole della necessità di non perdere il contatto col mondo dei valori, dei giudizi normativi per non correre il rischio di annegare in quello dei fatti, immergendosi totalmente nello psichismo del processo motivazionale per cercarne una (impossibile forse) ricostruzione che, “spiegando” psicologicamente senza vuoti la decisione criminosa, conduca ad una determinismo fuori del tempo. Muovendo da questa premessa, l’attenzione si concentra dunque sugli impulsi irresistibili, preoccupandosi di fornire una serie di preziose indicazioni operative per l’accertamento – in qualche modo indiziario ma non certo arbitrario – della loro esistenza e della loro natura “normalmente” invincibile. È, infatti, elencata tutta una serie di indicatori degli impulsi irresistibili che un domani potrebbero costituire l’oggetto di ipotetiche linee guida sul modello delle codificazioni americane, nel presupposto che il legislatore si decida un giorno a inserire nel sistema norme espresse di riconoscimento di queste cause di attenuazione o esclusione della colpevolezza e ad espungere, nel contempo, il divieto di perizia psicologica. Ma questi indicatori potrebbero forse essere abbastanza agevolmente maneggiati fin d’ora dal giudice volenteroso (attraverso l’onnivalente art. 133 c.p.) sol che ci si decida a dare carne e sangue alla colpevolezza, abbandonando la strada che sempre più sembra portarci verso paradigmi e prassi di giustizia sommaria.

È […] elencata tutta una serie di indicatori degli impulsi irresistibili che un domani potrebbero costituire l’oggetto di ipotetiche linee guida sul modello delle codificazioni americane, nel presupposto che il legislatore si decida un giorno a inserire nel sistema norme espresse di riconoscimento di queste cause di attenuazione o esclusione della colpevolezza e ad espungere, nel contempo, il divieto di perizia psicologica

Nel complesso, un libro certo di frontiera ma saldamente radicato nel terreno di un diritto penale che prenda le cose sul serio: soprattutto l’uomo che infrange la legge.

Altro

Un incontro di saperi sull’uomo e sulla società
per far emergere l’inatteso e il non detto nel diritto penale

 

ISSN 2612-677X (sito web)
ISSN 2704-6516 (rivista)

 

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