Commento all’Ordinanza del GIP di Tivoli in tema di misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico
Abstract. La presente nota commenta l’Ordinanza del GIP di Tivoli con la quale è stata sollevata d’ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 c.p. e dell’art. 3 ter del D.L. n. 211/2011 nelle parti in cui escludono la competenza del Ministro della Giustizia dall’esecuzione delle misure di sicurezza detentive del ricovero in REMS. L’Ordinanza critica la gestione esclusivamente sanitaria delle REMS e ricollega ad essa le inefficienze, presenti in alcune Regioni d’Italia, legate all’assenza dei posti nelle strutture e alle lunghissime liste d’attesa. Nella presente nota si affronta e non si minimizza tali problematiche, tuttavia, si ritiene che non si debba tornare ad una gestione da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria delle misure di sicurezza di tipo psichiatrico, inevitabilmente connotata dalla prevalenza di un approccio segregante-custodiale a scapito dei bisogni di cura dei pazienti ricoverati. Occorre, al contrario, difendere a gran voce i principi ispiratori della riforma in materia di misure di sicurezza, giunta a compimento con la l. 81/2014, e agire sì per migliorare l’attuale sistema, ma sempre all’interno dello stesso.
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La questione di legittimità costituzionale: la gestione esclusivamente sanitaria delle misure di sicurezza psichiatriche. – 3. Il sistema attuale: limiti, criticità e soluzioni.
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