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15.07.2020
Vittoria Drosi

Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007

Fascicolo 7-8/2020

Riceviamo e pubblichiamo volentieri il capitolo finale della tesi di laurea dell’Autrice, intitolata La responsabilità amministrativa da reato degli enti. La salute e sicurezza del lavoro come campo privilegiato di indagine in una prospettiva nazionale e comparata (a.a. 2018/2019, Relatore: Prof.ssa Anna Maria Maugeri) nel quale l’Autrice prende in esame il paradigma della responsabilità da reato dell’ente adottato nel Regno Unito, oggetto di disciplina da parte del Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, il quale fa perno sulla costruzione di un modello di reato (di omicidio colposo) ascrivibile all’ente, diverso e autonomo rispetto a quello della persona fisica.

Riportiamo di seguito il sommario del suddetto capitolo, unitamente ai paragrafi dell’introduzione della tesi a esso dedicati.

Per scaricare il testo del capitolo, clicca su “apri allegato”.

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SOMMARIO: 1. I criteri di imputazione della corporate criminal liability nel Regno Unito. – 2. La vicarious liability come prima forma di responsabilità dell’ente. – 3. Dalla vicarious liability all’identification theory. La svolta del 1944. – 4. Il caso Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass del 1972. – 5. I limiti dell’identification test. – 6. Il Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007 (CMCHA). Introduzione. – 7. L’ Health and Safety Work Act 1974. – 8. Il coordinamento del CMCHA con l’ Health and Safety at Work Act. – 9.1. Analisi della fattispecie di Corporate Killing. Il dovere di diligenza. – 9.2. L’elemento del gross breach of a relevant duty of care. – 9.3. Il Senior management test e le sue criticità. – 9.4. Ruolo del giudice e della giuria. – 9.5. La commisurazione della pena.10. Breve digressione: i Deferred Prosecution Agreement. Dalla tradizione nord-americana all’approdo in Gran Bretagna. – 11. Breve digressione: il Bribery Act 2010. – 12. Il corporate killing: un modello da seguire?

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Nel presente capitolo si è tentato un paragone con il modello imputativo della responsabilità agli enti, che allo stato, almeno nel nostro continente, è ritenuto il più raffinato: si tratta del Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 (CMCHA). La comparazione con la forma di responsabilità di cui all’art. 25-septies è giustificata dalla circostanza che campo elettivo di applicazione di questo corpo normativo è proprio la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui disciplina è contenuta all’interno dell’Health and Safety Work Act 1974.

Per poter giungere allo studio del CHCMA si prenderà il via con un preliminare excursus storico sui criteri elaborati dalla giurisprudenza al fine di ascrivere una responsabilità penale dell’ente: la vicarious liability e l’identification theory, entrambi, più o meno manifestamente, basati su un paradigma di responsabilità dell’ente di tipo oggettivo. Individuati i limiti strutturali dei due paradigmi si passerà all’analisi dell’CMCHA.

Per comprendere le caratteristiche del sistema della responsabilità degli enti in Gran Bretagna ci si è concessi due brevi digressioni. La prima sull’opportunità di procedimenti alternativi di definizione del processo se imputato è l’ente, nello specifico si tratterà dei Deferred Prosecution Agreements; la seconda attinente invece alla validità di un modello di responsabilità dell’ente all’interno del quale quest’ultimo è responsabile per non avere impedito la realizzazione del reato individuali dotandosi di adeguato protocolli a tal fine: Bribery Act 2010 in ambito anticorruzione.

In ossequio all’obiettivo del CMCHA di volere superare le concezioni tradizionali della vicarious liability e l’identification theory si è cercato di predisporre legislativamente un autonomo modello di responsabilità che prescindesse dall’individuazione della persona fisica.

Sarà esposto come quest’obiettivo sia rimasto non realizzato a causa della “sfortunata” scelta di circoscrivere la responsabilità dell’ente solo ai difetti organizzativi causati dal senior management. Questo requisito è stato causa di difficoltà applicative e facili elusioni.

Un ulteriore elemento ci porta a non sopravvalutare la compiutezza del sistema della responsabilità delle persone giuridiche in Gran Bretagna: un paradigma ascrittivo di responsabilità colpevole, allo stato attuale, è previsto solo rispetto all’omicidio colposo, e, dal 2010, rispetto ai reati di corruzione, mentre per tutti gli altri reati valgono i rudimentali criteri della vicarius liability e dell’identification theory.

Invece il nostro paradigma di responsabilità colpevole, per quanto ancora non compiutamente realizzato, quantomeno, riguarda tutti i reati-presupposto ascrivibili all’ente.

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