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06.11.2019
Redazione - Chiara Scivoletto

L’imputabilità del minorenne. Intervista a Chiara Scivoletto

Domande in tema di imputabilità minorile alla luce della recente proposta di legge (A.C. 1580 – Cantalamessa ed altri)*

Fascicolo 11/2019

Abbiamo chiesto a Chiara Scivoletto, Professore Associato di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l’Università di Parma, di illustrarci il suo punto di vista professionale sul tema dell’imputabilità del minore, a partire dagli spunti offerti dalle recenti iniziative legislative volte ad abbassare l’attuale soglia di età – 14 anni – prevista per l’imputabilità penale.

Dal Suo punto vista professionale, ritiene che sia sensato abbassare la soglia di imputabilità penale del minorenne autore di reato da 14 anni (soglia attuale) a 12 anni? Perché?

Ritengo che non sia sensato, per due ordini di motivi: a) per motivi sistematici, in quanto tale abbassamento contraddice a tutti i principi su cui è costruita la cultura giuridica minorile italiana (Palomba, 1991) che ha dato vita a un apparato normativo di indiscusso valore (mi riferisco innanzitutto al D.P.R. 448/88, che ha recepito gli indirizzi espressi in sede internazionale, tramite le c.d. Regole Minime di Pechino, ONU, 1985; e la Convenzione sui Children Rights, ONU, 1989) (Van Bueren, 2007); b) per motivi sostanziali, perché l’abbassamento della soglia provocherebbe una anticipazione degli effetti distorti del controllo formale.

Quanto al primo ordine di motivi, l’Italia può giovarsi di una “cassetta degli attrezzi” ben fornita: il D.P.R. 448/88 ha reso possibile al giudice minorile non solo il ricorso ai tradizionali strumenti (la perizia, il colloquio, le indagini sociali degli USSM, in collaborazione con i servizi degli enti locali), ma anche di assumere ogni altra informazione, nella più duttile ed ampia informalità, rispondendo così al criterio di celerità che deve connotare il transito del minorenne nel “circuito penale”, nell’intenzione di assicurare il rispetto dei criteri di adeguatezza, minima offensività e de-stigmatizzazione che devono caratterizzare l’implementazione del processo penale minorile (Ricciotti, 2007).

Rispetto al secondo ordine di ragioni, è noto in letteratura, sin dagli studi degli anni ‘30 del secolo scorso, che tra i fattori più pregnanti nella determinazione della recidiva e quindi nel consolidamento delle c.d. «carriere criminali» (Lemert, 1951; Goffman, 1961), vi sia il contatto precoce con gli apparati del controllo e con il c.d. circuito penale (Sutherland, 1947).

L’anticipazione della soglia della minore età non gioverebbe ad alcuno degli attori del campo del penale minorile: né al minorenne, per le ragioni sopra descritte; né all’apparato formale, che avrebbe necessità di diverse e maggiori risorse per il trattamento di una fascia di popolazione di età ancor più giovane rispetto a quella con cui tradizionalmente è abituato a operare.

L’anticipazione della soglia della minore età non gioverebbe ad alcuno degli attori del campo del penale minorile: né al minorenne […], né all’apparato formale, che avrebbe necessità di diverse e maggiori risorse per il trattamento di una fascia di popolazione di età ancor più giovane rispetto a quella con cui tradizionalmente è abituato a operare

È pur vero che il canone dell’imputabilità si pone al crocevia tra il sapere giuridico e quello scientifico (Astrologo, 2014) e determina una nozione che è stata «traslitterata» dalla giurisprudenza minorile (Scivoletto, 2012) nel concetto di «maturità», che a sua volta è stato definito «un costrutto da riempire» (Amisano, 2005), «di difficile definizione» (Lanza, 2013).

Di recente, le neuroscienze esercitano un forte fascino su questo campo; se certo esse contribuiscono alla crescita del sapere scientifico, non evitano che i costrutti di età/imputabilità/maturità restino ancora invischiati nel loro noto dilemma, cui le nuove acquisizioni non portano rilevanti novità (Gulotta, Zara, 2009).

Il criterio del discernimento e la necessità dell’accertamento caso per caso, prevista dalla norma di legge, a carico del giudice sono quindi le chiavi ancora valide (sebbene forse un poco arrugginite?) per gestire il «deficit di tassatività» di cui si connota la risposta penale al fatto commesso dal minorenne (Vigoni, 2016).

Non va tralasciato il fatto che in Italia manchino pene minorili e che – sino a pochi mesi fa – abbiamo sofferto anche della mancanza di un “ordinamento penitenziario minorile”, sebbene il legislatore abbia vincolato il giudice minorile all’obiettivo della residualità del carcere.

Si comprende allora perché il tema dell’imputabilità del minore intercetti ciclicamente quello della soglia (anagrafica) dell’età, nonostante tutta la letteratura specialistica, non solo giuridica, ma anche psico-sociale, rinneghi la «soluzione-manifesto» che sarebbe fornita dall’abbassamento dell’età imputabile (Pazè, 1982).

Non si tralasci di considerare la connessione esplicita (semplificatoria?) – operata dalla proposta di legge n. 1580 del 2019 – tra i fatti ascrivibili al minore e la sua “affiliazione” a organizzazioni criminali con riferimenti generici alla etnia rom, nonché l’accostamento altrettanto generico con le c.d. “baby gang”, che rappresentano un richiamo per il «senso comune penale» (Wacquant, 2004) e per la trasposizione del tema in ambiti extra-scientifici ed extra-giuridici. Non è da sottovalutare inoltre la connotazione non del tutto precisa che viene esposta nel prologo alla proposta, in cui si assume di presentare una risposta «di carattere generale e sistematico» capace di far fronte ad una realtà criminale «trasformatasi qualitativamente, negli ultimi anni, quanto a capacità aggressiva».

Il criterio del discernimento e la necessità dell’accertamento caso per caso, prevista dalla norma di legge, a carico del giudice sono quindi le chiavi ancora valide (sebbene forse un poco arrugginite?) per gestire il «deficit di tassatività» di cui si connota la risposta penale al fatto commesso dal minorenne

Nel caso in cui la proposta dovesse tradursi in legge, quali sono, dal punto di vista scientifico, i possibili rischi o, viceversa, i vantaggi della sua entrata in vigore?

I rischi sono appunto quello dell’allargamento della rete del controllo (Abel, 1982) e della correlata «costruzione sociale della devianza» a carico di soggetti assai giovani, ancora non caratterizzati in senso identitario (Erikson, 1959). Ulteriore rischio, in senso sistematico, sarebbe quello dettato dalla mancanza di coerenza e di adeguatezza di una siffatta riforma rispetto ai canoni generali più sopra indicati (Giostra, 2005).

 

Eventuali suggerimenti in proposito?

Il tema dell’imputabilità del minorenne, pur nella sua schietta connotazione giuridico-penalistica (Ciannavei, 2009), non può prescindere dalla considerazione della dimensione extra-giuridica della cosiddetta minore età, che si compone di elementi e variabili diversificati e sfuggenti, legati sia all’essenza stessa della persona minorenne e della sua personalità, in evoluzione, sia alla considerazione sociale assegnata all’età “minorile” (Belloni,2009; Magli, 2015).

In chiave sociologico-giuridica, la questione è legata alle rappresentazioni sociali che siamo in grado di indirizzare alla dimensione del bambino e dell’adolescente, nel nostro tempo odierno. La «storia sociale dell’infanzia» (Ariés, 1968) descrive una progressiva polarizzazione, tra culture del nord e del sud Europa; possiamo parlare di una distinzione tra la sfera privata-familiare e la sfera pubblica-istituzionale (Parsons, 1951) che rende possibile sia il ricorso a forme pubbliche di controllo e sorveglianza (Foucault, 1976) che una più recente spinta alla privatizzazione dell’infanzia.

Oggi qualcuno parla ormai di una «scomparsa dell’infanzia» (Amato, 2014), per negazione o sopraffazione, ossia per una paradossale ambivalenza: ad effetto di una sua precoce adultizzazione o per una sua esasperata difesa. Fuori dalla dimensione estremizzante, una simile tensione si ritrovava anche nella Convenzione ONU del 1989, che poggia sui tre pilastri della protection, della provision e della participation (Ronfani, 1995).

Paradossalmente, dal punto di vista scientifico, abbiamo assistito di contro ad una «scoperta dell’infanzia» (Saraceno, 1972) da parte di discipline che per lungo tempo si erano disinteressate all’infanzia e all’adolescenza e che oggi rendono possibile quindi trattare dell’agency dei minorenni, della loro “soggettività”, financo della loro cittadinanza (Moro, 1991), anche quando siano autori di condotte che la legge definisce reati.

Tutte queste tensioni possono ritrovarsi – con coloriture, lunghezze, dimensioni diverse – nella stessa evoluzione della c.d. giustizia minorile (Tomaselli, 2015); il giudice minorile ha assunto nel tempo diversi volti: dalla fisionomia di controllore (RDL1934); di educatore (riforma del1956), di promotore (anni ‘60); ha poi assunto i tratti di un giudice onnipotente o addirittura indifferente (anni ‘70 e ‘80) (Fadiga, 2010).

Ciò che più interessa, ai nostri fini, è notare che tutte le modulazioni della costruzione sociale della minore età (essendo essa stessa un costrutto sociale) rendono possibile ridefinire il registro della incapacità e della imputabilità legale con quello più ampio della responsabilità e della soggettività psico-sociale (Ceretti, 1996).

Tutte le modulazioni della costruzione sociale della minore età (essendo essa stessa un costrutto sociale) rendono possibile ridefinire il registro della incapacità e della imputabilità legale con quello più ampio della responsabilità e della soggettività psico-sociale

Occorre quindi lavorare molto, nella consapevolezza che la risposta al reato minorile rimane polarizzata tra politiche di vario segno (Cipriani,2009), tutte da focalizzare sul piano sociale e relazionale più che su quello della connotazione giuridico-criminale.

 

Riferimenti bibliografici.

R. Abel, The Politics of Informal Justice, Academic Press, 1982.

M. Amato, Ci siamo persi i bambini, Laterza, 2014.

M. Amisano, Maturità del minore infradiciottenne: fra nominalismo e uso effettuale, in Critica del diritto, fasc. 1, 2005, pp. 115 ss.

P. Aries, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Laterza, 1968.

A. Astrologo, Il “gruppo” come fattore incidente sulla valutazione dell’imputabilità del minore ultraquattordicenne, in Archivio Penale, fasc. 1, 2014, pp. 12 ss.

C. Belloni, in R. Carriero, Bambini, ed. Aracne, 2009.

A. Ceretti, Come pensa il Tribunale per i minorenni, Franco Angeli, 1996.

A. Ciannavei, L’imputabilità del minore, UNI service, 2009.

D. Cipriani, Children’s rights and the minimum age of criminal responsibility: a global perspective, Aldershot, 2009.

E.H. Erikcson, Identity and the life cycle: Selected papers, Psychological Issues, 1, 1959.

L. Fadiga, Il giudice dei minori, Il Mulino, 2010.

M. Foucault, Sorvegliare e punire, Einaudi, 1976.

G. Giostra, Prime riflessioni per uno statuto europeo dell’imputato minorenne, in Cassazione penale, fasc. 12, 2005, pp. 4059 ss.

E. Goffman, Asylums, Einaudi, 1968.

L. Gulotta, G. Zara, La neuropsicologia criminale e dell’imputabilità minorile, in A. Bianchi, e al., Giuffrè, 2009.

E. Lanza, L’imputabilità del minorenne: la difficoltà di interpretare la nozione di maturità e i possibili sviluppi in materia di responsabilità penale, in L’Indice penale, fasc. 2, 2013, pp. 349 ss.

E. Lemert, Social Pathology, McGraw-Hill, 1951.

I. Magli, Figli dell’uomo. Duemila anni di mito dell’infanzia, BUR, 2015.

A.C. Moro, Il bambino è un cittadino, Mursia, 1991.

F. Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, 1991.

P.C. Pazè, L’imputabilità minorile, in G. Barbarico, L. Lanza, P. Vercellone, P.C. Pazè, M. Morello, A. Vaccaio, Risposte giudiziarie alla criminalità minorile, Unicopli, 1982.

R. Ricciotti, La giustizia penale minorile, terza ed., CEDAM, 2007.

P. Ronfani, I diritti dei minori, Giappichelli, 1995.

C. Saraceno, Alla scoperta dell’infanzia. La socializzazione del bambino: esperienza e teoria delle comuni infantili, De Donato, 1972.

C. Scivoletto, Sistema penale e minori, Carocci, 2012.

E. Sutherland, Principles of criminology, Lippincott, 1947.

E. Tomaselli, Giustizia e ingiustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi, Franco Angeli, 2015.

G. Van Bueren, Child rights in Europe: convergence and divergence in judicial protection, Council of Europe, 2007.

D. Vigoni, Il difetto d’imputabilità del minorenne, Giappichelli, 2016.

L. Wacquant, Punire i poveri. Il nuovo governo dell’insicurezza sociale, Derive e approdi, 2006.

 


*Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori e di pene applicabili a essi nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa” (1580).

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