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20.11.2019
Redazione

Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

Proposta di legge A.C. 1580

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1580

 

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

CANTALAMESSA, MOLINARI, BONIARDI, TURRI, BISA, DI MURO, MARCHETTI, PAOLINI, POTENTI, TATEO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SASSO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori e di pene applicabili a essi nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa

Presentata il 7 febbraio 2019

 

Onorevoli Colleghi! — In accordo con talune tra le più accreditate acquisizioni delle scienze criminologiche, nonché con le riflessioni di parte della dottrina penalistica, appare non più dilazionabile l’abbassamento del limite dell’età ai fini dell’imputabilità di soggetti minori; la risposta alla constatata capacità criminale, ampiamente desumibile dalle cronache giudiziarie, cioè la commissione di gravi reati contro la persona e contro il patrimonio, da parte di soggetti infra-quattordicenni rende necessario abbassare l’età «ufficiale» della responsabilità penale a dodici anni (soluzione peraltro in linea con l’ordinamento di Paesi particolarmente evoluti, quali il Canada).
L’abbassamento del limite di età dell’imputabilità persegue l’intento di adeguare la legislazione penale minorile alla realtà dei fatti: è importante sottolineare che utilizzare soggetti infra-quattordicenni – anche da parte della criminalità organizzata – per compiere reati, spesso gravissimi (contro la persona), è un fenomeno radicato non solo nelle aree urbane e suburbane del meridione ma anche in molte grandi città del nord (si ricordano, per fare un solo esempio relativo al territorio milanese, le realtà «extralegali» dei campi rom e la partecipazione attiva di soggetti infra-quattordicenni a reati contro il patrimonio, quali furti, compiuti con destrezza, nelle stazioni e nei luoghi affollati). È imprescindibile, quindi, una risposta di carattere generale e sistematico a questa realtà criminale (trasformatasi qualitativamente, negli ultimi anni, quanto a capacità aggressiva), una risposta che poggia, in primo luogo, sull’abbassamento dell’età dell’imputabilità, che si propone sia fissata a dodici anni.

Si aggiunga che il contrasto del fenomeno, mediaticamente identificato con la locuzione «baby gang», si ritiene possa essere perseguito, altresì, tramite il divieto di applicazione della diminuzione della pena nei confronti dei minori resisi responsabili di reati riconducibili alla fenomenologia associativa (criminalità organizzata) di cui all’articolo 416-bis del codice penale: anche in questo caso le cronache giudiziarie ci consegnano resoconti di delitti gravissimi, compiuti da soggetti infra-quattordicenni (la cui manovalanza è utilizzata con premeditata e lucida consapevolezza della certa sottrazione al processo penale e alla sanzione dei soggetti stessi).

Resta fermo, nel contesto dell’attuale sistema di giustizia penale minorile, che l’accertamento della capacità di intendere e di volere – che, secondo la presente proposta di legge, si tarerà sulla fascia di età compresa tra i dodici e i diciotto anni – necessita di una verifica, criminologico-clinica (e non solo), di contesto, cioè basata su una molteplicità di fattori (storia individuale dell’autore del reato, contesto familiare, ambito sociale e razziale di provenienza); l’onere della suddetta valutazione viene mantenuto in capo all’organo della pubblica accusa (e del consulente tecnico di cui esso si avvale), in fase di indagine, e, comunque, in capo al tribunale per i minorenni, in fase processuale.

La proposta di abbassare a dodici anni l’imputabilità è coerente con molte istanze provenienti dal mondo della giustizia penale, allineata alle esperienze di altri ordinamenti del mondo occidentale (si pensi non solo al caso già citato del Canada, ma, per soluzioni ancora più radicali, al Regno Unito e alla maggior parte degli Stati dell’Australia e alla Nuova Zelanda, dove l’età ufficiale della responsabilità penale si attesta, addirittura, sulla soglia dei dieci anni compiuti), rispettosa della necessità di un intervento generale (nell’accezione di «uguale per tutti») sul sistema della giustizia penale minorile, conforme al principio fondamentale il quale esige che la verifica della capacità di intendere e di volere venga – comunque – condotta caso per caso.

Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge, composta da tre articoli, prevede, all’articolo 1, comma 1, una nuova formulazione dell’articolo 97 del codice penale la quale – pur ricalcando la struttura della norma in vigore – contempli la riduzione del limite di età per l’imputabilità del minore a dodici anni e stabilisce, al comma 2 del medesimo articolo, quale norma di chiusura, che i riferimenti previsti in altre disposizioni del codice penale al limite di età di quattordici anni, ai fini dell’imputabilità del minore, si debbano intendere sostituiti dal limite di età di dodici anni. L’articolo 2 modifica l’articolo 98 del codice penale, eliminando la disposizione per la quale «la pena è diminuita» laddove si tratti di minori affiliati alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del medesimo codice (criminalità organizzata). Infine l’articolo 3 contempla le necessarie modifiche di raccordo con le disposizioni sul processo penale minorile, sostituendo gli articoli 8, comma 3, e 26 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Riduzione del limite di età per l’imputabilità del minore)

1. L’articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 97. – (Minore degli anni dodici) – Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i dodici anni».

2. I riferimenti, contenuti in disposizioni del codice penale, al limite di età di quattordici anni ai fini dell’imputabilità del minore si intendono sostituiti con riferimenti al limite di età di dodici anni.

 

Art. 2. (Pena applicabile a minori aderenti ad associazioni di tipo mafioso anche straniere)

  1. Al primo comma dell’articolo 98 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) le parole: «quattordici anni» sono sostitute dalle seguenti: «dodici anni»;

              b) dopo le parole: «; ma la pena è diminuita» sono aggiunte le seguenti: «, tranne che nei casi previsti dall’articolo 416-bis».

 

Art. 3. (Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni dodici»;

b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (Obbligo dell’immediata declaratoria della non imputabilità)1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni dodici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile».


 

Per scaricare il testo della proposta di legge in formato PDF, clicca su “apri allegato”.

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