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In un sistema di produzione pre-capitalistico il carcere come pena non esiste

Questa affermazione è storicamente verificabile con l’avvertenza che non è tanto il carcere come istituzione ad essere ignorato dalla realtà feudale, quanto la pena dell’internamento come privazione della libertà.

Per la società feudale si può correttamente parlare […] di carcere preventivo e di carcere per debiti, ma non si può altrettanto correttamente affermare che La semplice privazione della libertà, protratta per un periodo determinato di tempo e non accompagnata da alcuna sofferenza ulteriore, fosse conosciuta e quindi prevista come pena autonoma e ordinaria […].

II passaggio dalla vendetta privata alla pena come retribuzione, il passaggio, cioè, da fenomeno quasi «biologico» a categoria giuridica impone, quale presupposto necessario, la dominanza culturale del concetto di equivalente, come scambio misurato sul valore

La pena medioevale certamente conserva questa natura di equivalente, anche se il concetto di retribuzione non viene più direttamente connesso al danno subito dalla vittima del reato, ma all’offesa a Dio; da qui la pena assume sempre più la natura di espiatio, di castigo divino […].

Sul versante […] della natura di espiatio […], la pena non poteva che esaurirsi in finalità meramente satisfattorie.

Attraverso la pena si operava, così, la rimozione della paura collettiva del contagio, originariamente provocato dalla violazione del precetto […]

Da qui discendeva la necessità di reprimere il trasgressore perché solo in questo modo si poteva prevenire una calamità futura che sovrasta il consorzio sociale; e sempre per questa paura di una minaccia futura, il castigo doveva essere spettacolare, crudele, così da provocare per sempre negli spettatori l’inibizione ad imitarlo.

Se la giustizia divina doveva poi costituire il modello a cui andavano commisurate queste sanzioni, se la sofferenza era socialmente considerata mezzo efficace di espilazione e di catarsi spirituale come insegnava la religione, nessun limite poteva più sussistere all’esecuzione della pena

D. Melossi, M. Pavarini, Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario, Il Mulino, 2018, pp. 57 ss.

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