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13.11.2019
Redazione

Proposta di istituzione di un servizio nazionale di assistenza per le vittime di reato

Pubblichiamo in anteprima, per gentile concessione dell’Associazione Rete Dafne Italia e del suo Presidente onorario, Marco Bouchard, il testo della Proposta di istituzione di un servizio nazionale di assistenza per le vittime di reato che sarà presentata in Senato il prossimo 14 novembre.

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PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAZIONALE DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATO.

È urgente una normativa in conformità della Direttiva 2012/29/UE per assicurare alle vittime diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche ai fini di prevenire forme di vittimizzazione secondaria, da reiterazione del fatto, da ritorsione o intimidazione.

NECESSITÀ DI UN ORGANO CENTRALE

A seguito del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla Direttiva 2012/29/UE solo per gli aspetti relativi alla partecipazione al processo della vittima del reato, sono stati fatti dei tentativi da parte del Ministero della giustizia di individuare possibili modalità di realizzazione di una rete nazionale integrata di servizi per le vittime di reato.

Il 29 novembre 2018 è stato istituito presso il Ministero della giustizia un Tavolo di coordinamento interistituzionale proprio in considerazione del fatto che la Direttiva 2012/29/UE ha avuto solo parziale attuazione.

L’atto istitutivo del Tavolo si fonda, infatti, sulle seguenti premesse:

“l’Italia è dotata di una esaustiva normativa relativa alla posizione della vittima nel procedimento e nel processo penale, ma non di una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime e di un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato;

il Ministero della Giustizia ha avviato attività finalizzate al rafforzamento della tutela delle vittime di reato volte a diffondere la conoscenza delle Direttive e Convenzioni sopra indicate, ad assicurare l’adeguata e uniforme attuazione delle misure introdotte dal d. lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 in tema di salvaguardia dei diritti processuali delle vittime e a promuovere e migliorare i servizi di assistenza alle vittime”.

Tale Tavolo è attualmente costituito da: Ministero della giustizia, Ministero dell’interno, Conferenza stato-regioni, Conferenza delle regioni, Consiglio nazionale forense, Conferenza dei rettori delle Università italiane, Rete Dafne Italia.

Il Tavolo interistituzionale ha lo scopo espresso di definire le linee di azione e programmare le attività necessarie a

– creare una rete integrata territoriale “che coinvolga istituzioni con competenze specifiche, servizi sanitari, di assistenza, forze dell’ordine, uffici giudiziari, avvocatura, accademia e terzo settore, prevedere la presenza di almeno una sede di servizio in ogni regione così da consentire alla vittima di essere presa in carico, fin dal primo contatto con l’autorità, e indirizzata verso la tipologia di servizio più idonea al caso concreto, con un percorso di sostegno che l’accompagni fino alla fase risarcitoria e comunque fino all’esaurirsi delle necessità di tutela manifestate”;
– diffondere la consapevolezza e la “conoscenza da parte degli operatori e dell’opinione pubblica dei diritti delle vittime”.

È importante rafforzare e ampliare le competenze del Tavolo per assumere le caratteristiche di una vera e propria Commissione interistituzionale che costituisca non solo l’elemento di raccordo nazionale ma anche il punto di riferimento sia rispetto all’Unione europea sia rispetto ai singoli paesi membri per tutte le situazioni transnazionali. In questa prospettiva dovrebbe diventare l’organismo competente a destinare le risorse necessarie al funzionamento dei servizi locali di assistenza, approvare annualmente una relazione contenente i dati e i modi in cui le vittime hanno avuto accesso ai servizi e, ogni tre anni, – tramite il Ministero della giustizia – trasmettere alla Commissione europea una relazione in adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 28 della Direttiva 2012/29/UE.

COMPITI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

LINEE GENERALI

L’esperienza maturata in questi anni consiglia l’istituzione di un servizio di assistenza in ogni comune sede di Tribunale le cui caratteristiche e i cui compiti sono peraltro descritti compiutamente dalla Direttiva 2012/29/UE agli artt. 8 e ss.

Il servizio deve essere riservato e gratuito e deve poter offrire:

a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi con particolare riguardo a quei servizi che si occupano di vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, di vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione, di vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato;

c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;

e) invio presso servizi di giustizia riparativa e di mediazione penale;

f) salvo diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

GLI ORGANI LOCALI

LINEE GENERALI

In ogni sede il servizio dovrebbe essere erogato sulla base di intese che coinvolgono gli enti locali, l’autorità giudiziaria, i servizi sociali e sanitari, l’avvocatura e enti del terzo settore.

1. Alla luce dell’esperienza maturata è fortemente consigliabile la creazione nel Comune sede di Tribunale di un Consiglio per l’assistenza alle vittime di reato composto dal Sindaco, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, (eventualmente) dal Prefetto, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale o da ente equiparato, dalla Rete Dafne o da altro ente del terzo settore che persegua lo scopo di assistenza alle vittime di reato.

Il Consiglio per l’assistenza alle vittime di reato:

– si riunisce almeno una volta l’anno;
– analizza annualmente i dati relativi alle notizie di reato e alle richieste di assistenza di vittime di reato sul territorio corrispondente al circondario del Tribunale;
– individua le azioni necessarie ad assicurare adeguata informazione sul diritto delle vittime di reato a ricevere la dovuta assistenza e le risorse utili per garantirla prima, durante e dopo il processo penale;
– nomina un Comitato esecutivo composto da magistrati, avvocati, medici, psicologi, forze dell’ordine e operatori del terzo settore scelti sulla base di comprovate attitudini e competenze vittimologiche.

2. Il braccio operativo del Consiglio è costituito dal Comitato esecutivo che:

– sovrintende al funzionamento del servizio di assistenza alle vittime di reato;
– redige una relazione annuale a preventivo e consuntivo dell’attività svolta dal servizio;
– nomina il responsabile dell’équipe degli operatori del servizio;
– seleziona gli operatori del servizio;
– individua gli esperti per la supervisione delle attività dell’équipe.

3. Il funzionamento e l’erogazione del servizio è garantito da un’équipe per l’assistenza alle vittime di reato, composta da un responsabile e da operatori che svolgono attività a titolo volontario o retribuita.

4. L’operatore del servizio – anche se volontario – deve possedere requisiti di formazione e specializzazione che saranno definiti mediante regolamento di attuazione su indicazione della Commissione interistituzionale.

SOSTENIBILITÀ

LINEE GENERALI

La materia dell’assistenza alle vittime di reato involge diverse competenze: l’assistenza sociale, la sanità, la sicurezza, la giurisdizione, il volontariato. Dal punto di vista normativo si tratta di una materia a legislazione concorrente che, a rigore, richiederebbe una legge quadro sulle vittime.

Tuttavia ci si chiede se la strada migliore da percorrere non sia quella di un piano poliennale dotato di un minimo di consistenza finanziaria.

Il nostro proposito è quello di sollecitare le massime istituzioni nazionali e le forze politiche che le animano a inserire nell’agenda tra le priorità per il resto della legislatura l’impegno per la costituzione di servizi generalisti in favore delle vittime di reato.

Questo investimento pubblico potrebbe fare leva su un’importante apertura dei bandi indetti per il 2019 dalla Cassa Ammende in favore dei servizi di giustizia riparativa e dei servizi per l’assistenza alle vittime di reato. In futuro la dotazione della Cassa Ammende potrebbe essere aumentata in funzione delle erogazioni necessarie per la nascita e il mantenimento dei servizi territoriali di assistenza alle vittime. L’allocazione delle risorse economiche potrebbe essere stabilita proprio dalla Commissione interistituzionale presso il Ministero della giustizia. A tale organismo dovrebbero essere attribuiti – come si è detto – compiti di elaborazione di linee programmatiche, di organizzazione della rete integrata, di coordinamento nazionale tra i servizi e di rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea e con gli organismi dell’Unione europea stessa.

Questa è la strada che consente di unire le esigenze di sicurezza dei cittadini e quelle di cura delle vittime in una prospettiva dove alla giustizia (purtroppo a volte gli autori restano ignoti o per vari motivi non si giunge all’accertamento dei fatti) si affianchi un’opera riparativa e ricostruttiva di chi ha patito un danno criminale.

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