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13.01.2021
Susanna Arcieri

Experience teaches us: steps forward in the USA (too) towards corporate transparency to counter international money laundering

Issue 1/2021

Anche a seguito dei numerosi recenti scandali finanziari, che hanno portato alla luce l’esistenza di operazioni sospette di trasferimenti di denaro su scala mondiale dell’ordine di migliaia di miliardi di dollari [1], alla fine dello scorso anno, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Corporate Transparency Act (S. 1978 e H.R. 2513), una nuova normativa in materia di trasparenza societaria che impone alle imprese statunitensi di comunicare i dati propri titolari effettivi (Ultimate Beneficial Owner – UBO) al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’autorità antiriciclaggio istituita presso il Dipartimento del Tesoro USA[2].

La normativa – proposta per la prima volta oltre dieci anni fa da un gruppo di senatori, tra cui Barack Obama[3] – è stata infatti inclusa al interno del National Defense Authorization Act (cd. Defense Bill), il disegno di legge per l’anno fiscale 2021, approvato dal Senato l’11 dicembre 2020, dopo il voto favorevole espresso dalla Camera.

Il 1 gennaio 2021 il Defence Bill è definitivamente entrato in vigore, nonostante il veto posto dal Presidente Trump poco prima di Natale e prontamente annullato – per la prima volta nel corso del mandato dell’attuale Presidente – dal Congresso stesso, con  335 voti a favore alla Camera e 81 al Senato.

Ai sensi del Corporate Transparency Act, tutte le società per azioni o società a responsabilità limitata che presentano i requisiti indicati dalla legge[4] saranno tenute a trasmettere annualmente a FinCEN una relazione scritta che identifichi i propri titolare effettivi[5] (comunicandone, in particolare, il nome e cognome, la data di nascita, l’indirizzo di residenza o domicilio e il numero di carta d’identità, passaporto o patente di guida)[6].

Ai sensi del Corporate Transparency Act, tutte le società per azioni o società a responsabilità limitata che presentano i requisiti indicati dalla legge saranno tenute a trasmettere annualmente a FinCEN una relazione scritta che identifichi i propri titolare effettivi (comunicandone, in particolare, il nome e cognome, la data di nascita, l’indirizzo di residenza o domicilio e il numero di carta d’identità, passaporto o patente di guida)

I dati raccolti da FinCEN sui singoli UBO non saranno diffusi pubblicamente, ma dovranno essere comunicati alle istituzioni finanziarie e ai membri delle forze dell’ordine federali e statali che ne facciano richiesta.

Si tratta senza dubbio di un importante passo in avanti, per la legislazione degli Stati Uniti, verso una più efficace e concreta strategia di contrasto alle condotte di riciclaggio di denaro e alla criminalità economica in generale, che consente altresì di ridurre la distanza tra gli USA e molti paesi dell’Unione europea, la stragrande maggioranza dei quali – non però l’Italia, una delle pochissime eccezioni rimaste[7] – hanno infatti già adeguato le proprie disposizioni interne alle prescrizioni della UE relative all’istituzione di un registro nazionale dei titolari effettivi delle società e degli altri enti giuridici.

Accogliendo favorevolmente la repressione, il direttore degli Stati Uniti di Transparency International (TI)[8] International Gary Kalman ha dichiarato: «È raro che una misura così semplice prometta un impatto così dirompente»[9].

Auspichiamo che il prossimo passo – quello a nostro avviso realmente decisivo per assicurare pienezza ed effettività al principio della trasparenza societaria ai fini della lotta al riciclaggio, tanto per gli Stati Uniti quanto per l’Europa[10] – possa essere quello di garantire la piena pubblicità dei registri, le cui informazioni potranno cioè essere acquisite, senza limitazione e a fronte della semplice richiesta, da tutti gli interessati.

Auspichiamo che il prossimo passo – quello a nostro avviso realmente decisivo per assicurare pienezza ed effettività al principio della trasparenza societaria ai fini della lotta al riciclaggio, tanto per gli Stati Uniti quanto per l’Europa – possa essere quello di garantire la piena pubblicità dei registri, le cui informazioni potranno cioè essere acquisite, senza limitazione e a fronte della semplice richiesta, da tutti gli interessati

Per scaricare il testo del Corporate Transparency Act, clicca su “apri allegato”.

 

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[1] Si tratta della nota inchiesta giornalistica nota come “FinCEN Files“, della quale abbiamo ampiamente parlato sia in questa rivista (cfr. E. Padoan, G. Marcolongo, Soldi sporchi. Intervista a Giovanna Marcolongo – pt. 1, 9 dicembre 2020; S. Arcieri, Reati finanziari e responsabilità dei vertici di banca (ovvero: quando le dimensioni contano), 7 ottobre 2020; S. Arcieri, R. Bianchetti, «Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese», 30 settembre 2020), sia su DPU – il blog (Verso la creazione di un’autorità di vigilanza europea contro il riciclaggio di denaro, 4 dicembre 2020; Sei proposte urgenti per il contrasto al riciclaggio internazionale di denaro, 23 ottobre 2020; Fincen Files: i numeri della maxi-inchiesta, 9 ottobre 2020; Abusi fiscali, riciclaggio di denaro e corruzione: le piaghe della finanza globale, 30 settembre 2020).

[2] A. Mustafa, Advocates celebrate major US anti-money laundering victory, in icij.org, 11 dicembre 2020.

[3] Cfr. l’articolo Levin-Coleman-Obama Bill Introduced to Stop Misuse of U.S. Companies, pubblicato sul sito del Committee on Homeland Security and Governmental Affairs del Senato statunitense il 1 maggio 2008.

[4] Precisati al par. 1 della Sezione 3 del Corporate Transparency Act; i casi di esenzione dagli obblighi di comunicazione sono specificati al successivo par. 3 della medesima Sezione.

[5] Per “titolare effettivo” s’intende in particolare, ai sensi della nuova legge, il soggetto che, direttamente o indirettamente: (i) esercita un controllo sostanziale su una società per azioni o su una società a responsabilità limitata; (ii) detiene il 25% o più delle partecipazioni di detta società; (iii) consegue vantaggi economici significativi in virtù delle attività condotte dalla società (cfr. il par. 5 della Sezione 3)

[6] V. il par. 1 della Sezione 3.

[7] Cfr. S. Arcieri, F. Basile, Antiriciclaggio e obblighi posti dall’Unione europea. L’Italia tra ritardi e inadempienze¸ in questa rivista, 11 novembre 2020.

[8] Si tratta di una organizzazione internazionale non governativa, nata nel 1993 e da allora impegnata nella lotta ai fenomeni di corruzione a livello politico, economico e sociale.

[9] A. Mustafa, Advocates celebrate, cit.

[10] Al momento, infatti, su un totale 23 Stati della UE provvisti di registro dei UBO, sono solo 13 quelli la cui normativa prevede la piena accessibilità da parte del pubblico, senza limitazioni, alle informazioni ivi raccolte (cfr. S. Arcieri, F. Basile, Antiriciclaggio, cit.).

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