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11.11.2020
Susanna Arcieri - Fabio Basile

Antiriciclaggio e obblighi posti dall’Unione europea. L’Italia tra ritardi e inadempienze

È stato istituito un registro nazionale dei titolari effettivi delle società? questo registro è pubblico e accessibile? 
Il “doppio no” dell’Italia

Fascicolo 11/2020

L’Italia è rimasta uno dei pochi paesi dell’Unione europea che non si sono ancora dotati di un registro dei titolari effettivi delle società e degli altri enti giuridici[1], secondo quanto prescritto, ormai già dal 2015, dalla normativa europea in materia di antiriciclaggio[2].

La centralità di tale strumento ai fini della prevenzione e della lotta alla criminalità finanziaria è stata ribadita più volte dal legislatore europeo, ad esempio nel 2018:

«gli Stati membri devono assicurare che le società e gli altri soggetti giuridici costituiti nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è possibile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo, e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente»[3].

Con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è possibile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo, e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente

È per questa ragione – chiarisce ancora il legislatore europeo nel 2018 – che i registri nazionali che contengono le informazioni chiave in ordine ai soggetti titolari delle imprese devono «in ogni caso» essere accessibili al pubblico[4].

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, assieme al Ministero dello Sviluppo Economico, aveva tempo fino al 3 luglio scorso per emanare il decreto per l’istituzione del registro nazionale dei titolari effettivi[5].

Nondimeno, e nonostante le richieste avanzate a gran voce (anche a mezzo di petizioni parlamentari)[6] dalle associazioni impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro, lo schema del suddetto decreto[7] non è ancora stato approvato[8].

Ormai l’Italia è uno dei pochi Stati rimasti inadempienti.

Come anticipato, quasi tutti gli altri Stati dell’Unione europea si sono man mano attivati, negli anni, per dare seguito alle prescrizioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE.

A metà dello scorso giugno, infatti – come emerge dall’indagine condotta da Transparent Data, un’azienda tecnologica polacca –  dei 27 paesi membri dell’UE, erano solo quattro quelli ancora sprovvisti del registro dei titolari effettivi: accanto all’Italia, anche la Lituania, la Romania e l’Ungheria[9].

C’è da dire, tuttavia, che il mero fatto di aver provveduto all’istituzione del registro, come prescritto dalle Direttive europee, non basta a concludere nel senso della piena osservanza, da parte di quei 23 paesi, degli obblighi imposti dalle Direttive antiriciclaggio.

A metà dello scorso giugno […]  dei 27 paesi membri dell’UE, erano solo quattro quelli ancora sprovvisti del registro dei titolari effettivi

Come emerge ancora dall’indagine di Transparent Data, infatti, molto spesso i registri nazionali non sono affatto pubblici come dovrebbero, posto che – dicono i dati – solo 13 Stati avrebbero preso sul serio il principio della massima trasparenza del contenuto dei registri, rendendo effettivamente accessibili a tutti, senza limitazioni, le informazioni ivi raccolte.

Al contrario, gli altri 10 Stati, pur provvisti di registro, hanno posto svariate restrizioni all’accesso alle informazioni, consentendone l’acquisizione, ad esempio, solo da parte delle istituzioni finanziarie e dei propri organismi di controllo, oppure (come nel caso della Francia, della Grecia e dell’Estonia), subordinando la possibilità di consultare e fare copia dei documenti al pagamento di una somma di denaro (da 1 a 3 euro per ciascuna copia, o 20 euro ogni dieci consultazioni).

Molto spesso i registri nazionali non sono affatto pubblici come dovrebbero, posto che […] solo 13 Stati avrebbero preso sul serio il principio della massima trasparenza del contenuto dei registri, rendendo effettivamente accessibili a tutti, senza limitazioni, le informazioni ivi raccolte

Purtroppo in questo caso non possiamo certo dire “mal comune, mezzo gaudio”: vero è che solo 23 Paesi su 27 hanno istituito il registro; vero altresì che solo 13 lo hanno reso effettivamente accessibile al pubblico. Solo l’Italia, tuttavia – assieme ad altri tre Stati – non ha fatto né l’una, né l’altra cosa: un doppio “no” che pesa come un macigno sul sistema di contrasto alla criminalità finanziaria (e ai suoi perniciosi indotti, tra cui terrorismo e criminalità organizzata) del nostro Paese, e che crea una pericolosa falla in tale sistema anche a livello eurounitario[10].

 

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[1] Secondo la definizione data dalla normativa italiana, il titolare effettivo è «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita» (art. 1, comma 2, lettera u del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). E ancora: «Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b)del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata […], sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica» (art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

[2] Il riferimento è, in particolare, all’articolo 30, paragrafo 1, della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015), recepita nel nostro paese a mezzo del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , la quale richiede a tutti gli Stati membri di prevedere disposizioni di legge nazionali per imporre alle persone giuridiche e alle società di ottenere e conservare «informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti», informazioni che devono essere «custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro».

[3] Si veda il Considerando n. 25 della V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018) recepita con d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

[4] Si veda l’art. 1, n. 15, lett. c), della V Direttiva antiriciclaggio.

[5] Infatti, ai sensi del d.lgs. n. 125/2019 citato (si veda in particolare l’art. 5), il provvedimento ministeriale istitutivo del registro avrebbe dovuto essere emanato «entro 36 mesi» dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, che era, appunto, il 4 luglio 2017.

[6] F. Colamartino, Un Registro dei Titolari di società e trust contro il crimine organizzato: arriva la petizione, in Citywire, 7 agosto 2020.

[7] Lo schema del decreto è stato posto in consultazione pubblica dal 23 dicembre 2019 fino al successivo 28 febbraio.

[8] Cfr. L. De Angelis, Slitta il registro dei titolari effettivi, in Italia Oggi, 3 luglio 2020.

[9] Cfr. Ultimate Beneficial Owners Registers in the EU 2020, in Medium, 17 giugno 2020.

[10] Si veda il doppio no che compare accanto al nostro Paese nella tabella predisposta da Transparent Data.

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