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Fascicolo 9/2021

Abstract. La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 giugno 2021 nel caso Galan c. Italia è molto importante, perché esamina la problematica della ineleggibilità o decadenza da cariche elettive con specifico riferimento alla normativa vigente in Italia, e conferma, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, che tali misure non sono assimilabili a sanzioni penali e, quindi, non soggiacciono al principio della irretroattività della legge penale.
Ciò in perfetta sintonia con la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, ormai consolidata nel senso che le misure in causa, compresa quella cautelare della sospensione dal mandato, «ancorché collegate alla commissione di un illecito, non hanno carattere sanzionatorio e rappresentano solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche pubbliche» in uno Stato democratico di diritto.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare le sentenze n. 236 del 2015, n. 276 del 2016, n. 35 del 2021. – 3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare la decisione del 17 giugno 2021, Galan c. Italia. – 4. Considerazioni conclusive.

 

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