Credits to Unsplash.com
09.12.2020
Laura Ninni

L’ultima riforma del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.): davvero un passo avanti?

Riflessioni a margine della riforma dell’art. 416-ter c.p. operata con l. 43/2019

Fascicolo 12/2020

Abstract. A fronte di modifiche al testo dell’art. 416-ter c.p. che paiono codificare gli approdi della giurisprudenza maturata durante il testo previgente, nella breve riflessione che segue ci si interroga sulla bontà della riforma operata con la legge 43/2019. Quest’ultima, infatti, modifica in modo significativo il complessivo trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, esponendo la fattispecie incriminatrice ad obiezioni di legittimità costituzionale.

Questo articolo è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di due revisori esperti, con esito favorevole.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il delitto di scambio elettorale politico mafioso: uno sguardo all’art. 416-ter c.p. prima della riforma del 2019 – 3. L’ultima riforma del delitto di scambio elettorale politico-mafioso operata con l. 21 maggio 2019, n. 43 – 3.1. Le modifiche al trattamento sanzionatorio complessivo. – 3.1.1. Il ripristino della pena edittale per relationem. – 3.1.2. La previsione di una nuova circostanza aggravante speciale. – 3.1.3. La perpetuità dell’interdizione dai pubblici uffici. – 3.2. Le modifiche al novero dei soggetti promittenti. – 3.3. L’ampliamento dell’oggetto della promessa: la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa». – 3.4. Le altre modifiche alla disposizione: il riferimento agli “intermediari” e a “qualunque” altra utilità. – 4. Conclusioni.

 

Per leggere l’Articolo, clicca su “apri allegato”.

Altro

Un incontro di saperi sull’uomo e sulla società
per far emergere l’inatteso e il non detto nel diritto penale

 

ISSN 2612-677X (sito web)
ISSN 2704-6516 (rivista)

 

La Rivista non impone costi di elaborazione né di pubblicazione