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Fascicolo 1/2022

Abstract. Il regime detentivo, in particolare quello di cui all’art. 41 bis L. n. 354/1975, si scontra oggi con la prorompente (ri-)affermazione della sfera individuale e dei diritti di coloro che sono ristretti. Quello dell’esecuzione della pena in conformità alle esigenze elementari della persona umana è un passaggio fondamentale in cui si misura il grado di tensione dell’ordinamento giuridico verso i valori costituzionali e sovranazionali cui lo stesso aderisce. Ed infatti, la centralità della persona del detenuto nel percorso rieducativo non assolve solo ad esigenze di prevenzione speciale, ma soddisfa anche l’interesse generale ad un graduale reinserimento del detenuto nella comunità di riferimento, così valorizzando anche le potenzialità del trattamento. Ciò emerge, in modo evidente, quando si discute della relazione tra la tutela, anche minima, dei diritti fondamentali dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale e l’adozione dei provvedimenti limitativi da parte dell’autorità amministrativa competente. Lo studio di questa relazione permette di analizzare il grado di proporzionalità con cui l’autorità statale incide sul godimento e sull’esercizio dei diritti, tra cui quello alla sessualità.

SOMMARIO: 1. Il diritto alla sessualità del detenuto: quale disciplina? – 2. Il diritto alla sessualità e l’esercizio del potere amministrativo. – 3. Il decisum della Corte e le implicazioni giuridiche: l’esercizio del potere amministrativo. – 3.1. Segue: l’accertamento sulla illegittimità della condotta dell’Amministrazione Penitenziaria. – 4. Diritto alla sessualità e rapporto con il regime detentivo speciale (ex art. 41 bis o.p.): esiste una soluzione al paradosso?

 

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