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27.11.2019
Redazione - Marina Lalatta Costerbosa

Questioni di fine vita. Intervista a Marina Lalatta Costerbosa

Domande in tema di non punibilità dell’aiuto al suicidio alla luce della recente decisione della Corte costituzionale (udienza del 25 settembre u.s.)*

Fascicolo 11/2019

Abbiamo chiesto a Marina Lalatta Costerbosa, Professoressa Ordinaria di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione e Membro del Comitato di Bioetica dell’Università di Bologna, di illustrarci il suo punto di vista professionale sulla recente statuizione della Consulta in materia di non punibilità dell’aiuto al suicidio a determinate condizioni.

***

Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Consulta il 25 settembre a valle dell’udienza si legge: «la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»[1].

Dal Suo punto di vista professionale, quali sono le principali implicazioni della suddetta decisione, sia sotto il profilo teorico sia a livello pratico?

La posizione assunta dalla Corte sull’aiuto al suicidio nell’ambito del fine vita rivela la condivisione di una indispensabile prospettiva “larga” che rifletta la seria complessità di talune condizioni di vita e, su tutto, la presa in considerazione del significato e della valenza che esse assumono per il paziente. In coerenza con i principi fondamentali della Costituzione, implicitamente chiede che non si assuma uno sguardo esteriore e formale, bensì “interno” e soggettivamente filtrato, perché tali situazioni esistenziali di confine possano essere affrontate, da Stato e istituzioni, in modo adeguato alle esigenze di tutela e di rispetto di soggetti che versano in condizioni di estrema vulnerabilità e sofferenza.

La posizione assunta dalla Corte […], in coerenza con i principi fondamentali della Costituzione, implicitamente chiede che non si assuma uno sguardo esteriore e formale, bensì “interno” e soggettivamente filtrato, perché tali situazioni esistenziali di confine possano essere affrontate, da Stato e istituzioni, in modo adeguato

Sotto questo profilo, la Corte manifesta la consapevolezza della persistenza di una lacuna legislativa che ad oggi lascia il terreno della pratica del suicidio assistito privo di una regolamentazione specifica, in una insidiosa anomia. Suggerisce dunque una limpida assunzione di responsabilità da parte del legislatore, perché si possa giungere a una norma in materia di suicidio assistito sempre più urgente e indispensabile, alla luce dell’obiettiva peculiarità e drammaticità di alcune condizioni di vita di confine. Evidente, sotto questo rispetto, l’irriducibilità di esse alle fattispecie giuridiche attualmente rintracciabili nel Codice penale; ove a queste si continui meccanicamente a richiamarsi infatti si reitererebbero sussunzioni semplificatrici, forzature, come tali lesive dei beni primari in gioco e dei diritti dei coinvolti.

 

Marco Cappato, a seguito della pronuncia della Consulta, ha rilasciato, tramite social network, la seguente dichiarazione: «la Consulta ha deciso […]. Da oggi siamo tutti più liberi».

Qual è la Sua opinione in merito alla suddetta affermazione? 

Condivido senza riserve l’affermazione di Marco Cappato e ritengo sia fedele ai principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, a un dettato normativo che nella piena accettazione del pluralismo delle prospettive morali individuali – prerequisito indispensabile per ogni società che voglia presentarsi come democratica –, nel riconoscimento del principio della libertà individuale, ovvero dell’autonomia dell’individuo rispetto alla propria storia di vita, prevede la tutela dell’autodeterminazione di ciascuno, indipendentemente dalla prospettiva etica assunta. Consentirne l’esercizio significa garantire la condizione basica e primaria di possibilità per l’attuazione di ogni individuale progettualità (entro il perimetro della legge) reciprocamente riconosciuta.

Più libertà appunto per ciascuno, libertà di poter scegliere di continuare la propria esistenza in ogni condizione, libertà di poterla vivere affrancandosi da trattamenti medici e tecnologie mediche, nel momento in cui esse non dovessero essere più volute.

Condivido senza riserve l’affermazione di Marco Cappato e ritengo sia fedele ai principi costituzionali del nostro ordinamento giuridico, a un dettato normativo […] prevede la tutela dell’autodeterminazione di ciascuno, indipendentemente dalla prospettiva etica assunta

Per espressa statuizione formulata dalla Corte costituzionale nel comunicato stampa di cui sopra, la decisione in ordine alla non punibilità dell’aiuto al suicidio a determinate condizioni deve ritenersi valida «nell’attesa di un indispensabile intervento del legislatore» volto a disciplinare la materia del fine vita.

Quali sono, a Suo avviso, i principali aspetti e i profili critici sui quali l’eventuale intervento legislativo dovrebbe focalizzare maggiormente l’attenzione?

Il primo gesto teorico e culturale da compiere è quello di contestare validità e credibilità alla propagandistica e ideologica rappresentazione del problema del suicidio assistito come problema riconducibile a una supposta “cultura della morte”. Senza alcuna remora in merito al giudizio così implicitamente espresso nei riguardi di pazienti che provano una quotidiana sofferenza sorda e profonda, troppe volte il dibattito nel nostro Paese è stato così impostato, non da ultimo in occasione della pronuncia della Consulta del 25 settembre scorso. Ma questo è un terreno non solo sterile, è persino un terreno inquinato.

È un terreno sbagliato; che se ne sia consapevoli o meno. Solo espropriando l’individuo dalla sovranità decisionale sulla propria storia di vita, solo trasferendola ad altri o a una fonte trascendente di senso, ciò potrebbe essere comprensibile. Ma questo porterebbe fuori, nettamente e totalmente, da ogni scenario democratico e costituzionale, nel quale nessuna autorità morale viene riconosciuta se non quella coincidente con i principi di libertà individuale e uguaglianza di tutti e di ciascuno (per l’Italia secondo il combinato degli art. 13, 3 e 32 c.2 della Carta costituzionale).

In gioco sono le scelte importanti relative alla propria vita, in gioco c’è la vita, non la morte, non l’esercizio di un presunto e ambiguo “diritto di morire”.

Si tratta piuttosto di prendere finalmente sul serio il diritto di vivere.

Il primo gesto teorico e culturale da compiere è quello di contestare validità e credibilità alla propagandistica e ideologica rappresentazione del problema del suicidio assistito come problema riconducibile a una supposta “cultura della morte” […]. Solo espropriando l’individuo dalla sovranità decisionale sulla propria storia di vita, solo trasferendola ad altri o a una fonte trascendente di senso, ciò potrebbe essere comprensibile […]. In gioco c’è la vita, non la morte, non l’esercizio di un presunto e ambiguo “diritto di morire”.

Si tratta di consentire giuridicamente e di garantire fattivamente l’esercizio dell’universale diritto di vivere nel rispetto della propria e dell’altrui autonomia.

Per essere più diretta e sintetica sul punto, concluderei evidenziando come l’eventuale scelta di ricorrere o di non ricorrere al suicidio assistito, nelle situazioni esistenziali estreme alle quali esclusivamente ci si riferisce in questo contesto di discorso, corrisponde, in entrambi i casi, all’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione, al doveroso riconoscimento del diritto a vivere una vita propria. In questa prospettiva solo una regolamentazione all’altezza dei beni e dei valori in gioco potrebbe tutelare dall’abuso – preoccupazione esplicitata dalla Camera di consiglio della Consulta a settembre –, potrebbe prevenire una indotta accelerazione di decisioni che il paziente potrebbe voler posticipare il più possibile, potrebbe cioè consentire che la vita alla fine non venga trasferita nelle mani di strumenti e poteri, bensì resti nelle mani del suo unico legittimo sovrano.

 

 


*Lo scorso 25 settembre, la Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.

[1] Il comunicato è accessibile a questo link.

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