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30.10.2019
Fabio Fiorentin

Discrezionalità giudiziale (e suoi limiti) nella “giurisdizione rieducativa”

Fascicolo 10/2019

Abstract. L’attività esercitata dalla magistratura di sorveglianza è contraddistinta da procedure giudiziali e giurisdizionali che contemplano ampi margini di apprezzamento discrezionale nella valutazione degli elementi istruttori e nelle decisioni assunte. Se, dunque, l’elevata discrezionalità è uno dei tratti più salienti che connotano la “giurisdizione rieducativa”, caratterizzandola in rapporto ad altri plessi giurisdizionali, tale peculiarità suggerisce una riflessione sui profili di elevata criticità che si evidenziano in rapporto al principio di legalità e alla prevedibilità delle decisioni del giudice di sorveglianza, alla luce dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza europea e costituzionale e della progressiva attrazione della disciplina penitenziaria nella
“materia penale”.

Questo articolo è stato sottoposto alla valutazione di due revisori esperti, con esito favorevole.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. La fine della legalità “legicentrica” e l’avvento di un mondo entropicamente disconnesso. – 1.1. La “giurisdizione rieducativa” come paradigma della funzione “giuscreativa” di matrice giurisprudenziale. – 2. La “conoscibilità” della giurisprudenza della magistratura di sorveglianza. – 3. La “prevedibilità” delle decisioni della magistratura di sorveglianza. – 3.1. La “prevedibilità” dal punto di vista europeo e il “doppio binario penitenziario”. – 3.2. Il profilo soggettivo della “prevedibilità”. – 4. “Oltre ogni ragionevole dubbio”? – 5. La corrispondenza tra il “chiesto” e il “pronunciato”. – 6. La discrezionalità nel momento esecutivo delle misure alternative. – 7. “Giuscreatività” e vincolo costituzionale – 8. Alcune considerazioni in chiusura.

 

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