La responsabilità penale del mercante d’arte alla luce del mancato completamento dell’iter di esame del disegno di legge (DDL S. 882)
Abstract. L’articolo affronta la questione del traffico illecito di opere d’arte. In particolare, dopo aver inquadrato la problematica in termini generali, si prenderà in considerazione la posizione del mercante d’arte, mettendo in luce i delitti di cui potrebbe essere chiamato a rispondere a causa dell’attività illecita espletata e le conseguenze del mancato recepimento del disegno di legge (DDL S. 882).
Questo articolo è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di due revisori esperti, con esito favorevole.
SOMMARIO: 1. Traffico illecito di opere d’arte: la distruzione dell’identità storico-culturale di un popolo ad opera delle c.d. “archeomafie”. – 2. La responsabilità penale del mercante d’arte che agisce in qualità di intermediario della criminalità organizzata. – 3. La responsabilità penale del mercante d’arte che, agendo uti singulus, immette sul mercato un bene di provenienza illecita occultandone la provenienza – 4. La natura del rapporto tra l’art. 648 c.p. e l’art. 176 Codice beni culturali e del paesaggio. – 5. Conclusioni.
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