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24.07.2019
Andrea Scarpellini

Pirandello e le tre corde: riflessioni su diritto penale e scienze economiche

Fascicolo 7-8/2019

«Deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d’orologio in testa:
la seria, la civile, la pazza. Soprattutto, dovendo vivere in società,
ci serve la civile;  per cui sta qua, in mezzo alla fronte.
Ci mangeremmo tutti, signora mia, l’un l’altro, come tanti cani arrabbiati.
Non si può. Io mi mangerei – per modo d’esempio – il signor Fifì.
Non si può. E che faccio allora? Do una giratina così alla corda civile
e gli vado innanzi con cera sorridente, la mano protesa:
“Oh quanto m’è grato vedervi, caro il mio signor Fifì!”. Capisce, signora?
Ma può venire il momento che le acque s’intorbidano. E allora…
allora io cerco, prima, di girare qua la corda seria, per chiarire,
rimettere le cose a posto, dare le mie ragioni, dire quattro e quattr’otto,
senza tante storie, quello che devo. Che se poi non mi riesce in nessun modo, sferro, signora,
la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio!»[1].

Abstract. Le dinamiche delle imprese, sempre più articolate e complesse, sono determinate da molteplici fattori economici e disciplinate da norme che utilizzano nozioni tecniche e linguaggi specialistici. Il diritto penale, per intervenire in modo coerente rispetto alle finalità che si prefigge, necessita di appropriarsi delle competenze e dei linguaggi propri delle scienze economico-aziendali. Si tratta di un’esigenza di tutti coloro che si muovono nell’ambito del diritto penale dell’economia: organi legislativi, pubblici ministeri, avvocati e giudici. Si rischia altrimenti di emanare norme complesse e prive di significato reale, nonché di celebrare processi dagli esiti distorti per l’incapacità di leggere correttamente le dinamiche economico-aziendali e di applicare coerentemente le categorie fondamentali del diritto penale.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Norme penali, competenze tecniche e linguaggio: l’esempio dei “fatti materiali” nel falso in bilancio. – 3. Rischio di impresa, dolo e nesso di causalità: la problematicità dell’art. 223 co. 2 n. 2 della legge fallimentare. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Le tante finzioni del diritto penale, di cui Luca Santa Maria scrive – con il coraggio, l’apertura mentale e la competenza che gli appartengono – nel contributo di apertura di questo affascinante progetto editoriale che è Diritto penale e Uomo[2], mi hanno richiamato alla memoria il monologo di Ciampa ne “Il berretto a sonagli” di Pirandello.

Intrappolato nella tensione tra le finzioni della corda civile e le derive della corda pazza, il diritto penale necessita urgentemente di un giro deciso alla corda seria.

Come farlo? Si può riflettere sul diritto penale chiusi nelle categorie dogmatiche cristallizzate e intoccabili, oppure alzare il livello e mettere tutto in discussione. Quest’ultima mi pare la strada che voglia percorrere Diritto Penale e Uomo, mostrando già nelle intenzioni un coraggio, una libertà di pensiero e una visione straordinari. Da dove partire? La scelta della rivista è (ri)partire dal centro, dal protagonista del diritto penale: l’Uomo, soggetto e oggetto della regolamentazione penale, colui che nel mondo agisce e su cui – come reo o come vittima – il diritto penale incide. È pertanto una logica conseguenza che uno dei fili conduttori di Diritto Penale e Uomo sia il coinvolgimento delle altre scienze, che come il diritto penale sono studiate e vissute dagli uomini e per gli uomini, e che con il diritto penale entrano (e dovrebbero entrare) sempre più in relazione.

Tra le scienze con cui il diritto penale dovrebbe confrontarsi vi è anche quella economica, in quanto molte delle finzioni, delle contraddizioni, delle difficoltà di cui scrive Luca Santa Maria si manifestano anche, e in termini tutt’altro che irrilevanti, nel diritto penale dell’economia. Prendo pertanto spunto da alcune delle sue pregevoli considerazioni per formulare qualche osservazione sulle relazioni tra diritto penale e scienze economiche.

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2. Norme penali, competenze tecniche e linguaggio: l’esempio dei “fatti materiali” nel falso in bilancio.

Le criticità espressive e semantiche, le finzioni che creano un vuoto tra le norme penali e la realtà che quelle norme vorrebbero (e dovrebbero) disciplinare, si manifestano già al primo livello del sistema penale, quello legislativo. Gli organi di produzione delle leggi, infatti, emanano spesso norme che contengono concetti, con un significato ben preciso nel loro contesto “economico” originario, ma che diventano oscuri (o, quanto meno, ambigui), all’interno del sottosistema “penalistico” in cui vengono inseriti. Ne deriva una delega implicita agli organi giurisdizionali per riempire quel vuoto di significato creato dal “legislatore” (semplificazione terminologica che non consente di cogliere appieno la responsabilità diffusa nel processo di produzione legislativa, dal momento che molteplici sono i soggetti che partecipano all’elaborazione delle norme giuridiche): delega che non solo è dispendiosa in termini di tempo e impegno per i giudici (che dovrebbero occuparsi dell’applicazione del diritto e non della sua produzione, specialmente in un’epoca in cui si lamentano i tempi eccessivamente lunghi per la definizione dei processi), ma che soprattutto mina i fondamenti della riserva di legge in ambito penale e della certezza del diritto.

Emblematica, in questo senso, è stata la riforma del “falso in bilancio”[3], in cui il mantenimento, nella descrizione dell’oggetto della condotta, dell’espressione «fatti materiali» e l’eliminazione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» hanno creato un vasto dibattito dottrinale[4] e giurisprudenziale circa il perimetro di applicazione delle nuove norme.

Di fronte a tali scelte legislative potremmo provocatoriamente chiederci: esistono forse fatti immateriali (spirituali?) nella vita di un ente societario? Parlando di «fatti materiali», il legislatore (peraltro confondendo i “fatti” con i “beni”) voleva forse escludere dall’oggetto della condotta la falsa esposizione di quelle voci del bilancio che riguardano i “beni immateriali” (costi di impianto, di avviamento, di sviluppo, diritti di brevetto industriale, di utilizzazione di opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi)?

L’interrogativo che ha invece maggiormente occupato dottrina e giurisprudenza è stato il seguente: l’intenzione del legislatore era punire la falsità limitatamente alle componenti del bilancio che si limitano a recepire direttamente un fatto aziendale oggettivo (i c.d. “enunciati descrittivi”), lasciando fuori dal perimetro del reato la falsa rappresentazione delle voci di bilancio che hanno una componente valutativa (frutto della “immaterialità” dell’ingegno)? Rispondere affermativamente a quest’ultima domanda avrebbe significato abrogare il c.d. “falso valutativo” e depenalizzare sostanzialmente il falso in bilancio, in antitesi alla dichiarata volontà politica di inasprirne il trattamento sanzionatorio. Dopo mesi di serrato dibattito dottrinale e di pronunce giurisprudenziali altalenanti, la Corte di Cassazione ha infine dato risposta negativa al quesito, affermando la rilevanza – a certe condizioni – del “falso valutativo”[5].

Non intendo sminuire la problematicità della questione e il sempre prezioso stimolo culturale derivante dalle autorevoli argomentazioni di giurisprudenza e dottrina nel sostenere l’una o l’altra posizione. Ritengo però fondamentale rilevare che si sarebbero potuti evitare l’incertezza interpretativa e l’intero confronto che ne è scaturito se gli attori del processo di riforma del falso in bilancio si fossero realmente confrontati con le scienze economiche ed avessero emanato una normativa più chiara ed aderente alla realtà delle dinamiche aziendali e contabili.

L’affermazione secondo cui «tutte le valutazioni possono ad un certo momento sembrare anche esposizioni di fatti materiali, come pure in ogni dichiarazione di fatti si può vedere nascosta una valutazione»[6], infatti, è verità quasi granitica nel processo di redazione dei bilanci (e delle altre comunicazioni sociali). Per avere consapevolezza che non esistono voci di bilancio che non siano frutto, in maggiore o minore misura, di un processo di valutazione (benché ancorato ai principi ed ai criteri normativamente previsti), è necessario conoscere la materia economica e le regole contabili. In tali ambiti, prima di approvare le norme, il legislatore è chiamato ad interloquire in maniera effettiva e proficua anche con gli esperti delle scienze economico-aziendali, mostrando una maggiore disponibilità a far propri i rilievi e le osservazioni da questi formulati; altrimenti l’effetto è una normativa vuota, incerta, foriera di giurisprudenza instabile e schizofrenica, di interminabili dibattiti, tanto interessanti quanto evitabili, il tutto a danno dell’Uomo che i processi subisce.

Si sarebbero potuti evitare l’incertezza interpretativa e l’intero confronto che ne è scaturito se gli attori del processo di riforma del falso in bilancio si fossero realmente confrontati con le scienze economiche ed avessero emanato una normativa più chiara ed aderente alla realtà delle dinamiche aziendali e contabili

2. La Corte di Cassazione si pronuncia sulle anomalie genetiche.

È sempre il tema del linguaggio giuridico e dei suoi significati, che per non essere finzione e ricalcare i fatti della vita necessita di un ripensamento e di un sempre più serrato confronto con le altre scienze specialistiche. Problema di linguaggio che si amplia e fuoriesce dalle considerazioni più tecniche quando il legislatore, talvolta poco attrezzato culturalmente, scivola su questioni apparentemente più banali. Il pensiero è ancora al termine “materiali” riferito ai fatti oggetto delle condotte di falso in bilancio. Alla Camera dei Deputati, nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di riforma delle false comunicazioni sociali, si è anche detto che “materiali” vuole essere la trasposizione dell’inglese “material” (che dovremmo però tradurre con “rilevante”, “significativo”)[7]: posizione che, al di là di ogni altra considerazione e rimanendo in ambito giuridico, genererebbe una formula «grottescamente ripetitiva»[8] (la parola “rilevanti” segue già l’espressione “fatti materiali” nel corpo dell’art. 2621 c.c.).

L’importanza di un confronto con le scienze economiche e dell’acquisizione di un sufficiente bagaglio conoscitivo in tale ambito non è solo di chi è chiamato a legiferare nel settore del diritto penale dell’economia. Coloro i quali devono applicare le norme ai casi concreti – i pubblici ministeri nella fase delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale, gli avvocati nell’attività difensiva, i giudici nella fase valutativa e decisoria – hanno un eguale bisogno di comprendere le dinamiche economiche e il linguaggio specialistico che è proprio della relativa scienza. Nel diritto penale dell’economia, un insufficiente livello di preparazione tecnica produce accuse confuse e spesso infondate, difese inefficaci, sentenze irrazionali e instabili.

Se accettiamo che accuse infondate possano essere contrastate da difese efficaci (la categoria degli avvocati è culturalmente più orientata alla specializzazione) è il giudice per il ruolo che ricopre ad avere una più urgente necessità di appropriarsi di un livello minimo di competenze tecniche, che non possono che derivargli da un continuo confronto con le scienze economiche. L’esperienza purtroppo non è sufficiente, in quanto rischia solo di reiterare nel tempo un’iniziale inadeguatezza conoscitiva (se comincio a giudicare senza una specifica preparazione tecnica, l’esperienza non farà altro che riprodurre le medesime lacune e gli stessi errori). Come ha efficacemente evidenziato Luca Santa Maria nel suo contributo di apertura di questa rivista, un giudice peritus peritorum non è altro che un giudice (legittimamente?) ignorante quando è costretto ad entrare in contatto con le scienze non forensi[9]. E tale situazione è aggravata dal fatto che il giudice non solo deve pronunciarsi, ma che in quanto peritus peritorum deve assumere una decisione in pressoché totale “solitudine”; il suo dovere di dar conto e di motivare i criteri seguiti per avvalorare una delle (quasi sempre opposte) tesi di accusa e difesa (attraverso le rispettive consulenze tecniche) non fa che spostare il problema, perché il giudice non ha il bagaglio di conoscenze scientifiche per operare una simile scelta (e l’eventuale perizia finisce talvolta per amplificare le difficoltà di orientarsi all’interno delle questioni tecniche, fornendo una terza valutazione dei fatti).

Nel diritto penale dell’economia, un insufficiente livello di preparazione tecnica produce accuse confuse e spesso infondate, difese inefficaci, sentenze irrazionali e instabili

Serve quindi, anche per le parti del processo, un confronto continuo con le scienze economiche che permetta loro di acquisire un adeguato livello di conoscenze e una reale capacità di comprendere il linguaggio di tali scienze. In questa direzione va l’auspicio, espresso da Paola Severino[10], di un impegno per la specializzazione dei giudici nell’ambito del diritto penale d’impresa. Evitando però il rischio dell’ennesima finzione, ossia quello di creare una “casa” (una sorta di sezione specializzata di giudici che si occupino esclusivamente di reati economici) senza solide “fondamenta” (ossia senza un’effettiva preparazione tecnico-scientifica di supporto).

3. Rischio di impresa, dolo e nesso di causalità: la problematicità dell’art. 223 co. 2 n. 2 della legge fallimentare.

La seconda riflessione condivide con la prima le considerazioni su linguaggio e tecnica legislativa nella regolamentazione penale delle dinamiche economiche, per poi calare nelle questioni del diritto penale dell’economia le pregevoli argomentazioni che Luca Santa Maria sviluppa attorno alla constatazione che oggi viviamo in una “società del rischio”, con conseguente crisi delle categorie dogmatiche tradizionali (causalità, pericolo, colpa) e dei più consolidati metodi di accertamento della responsabilità penale[11].

Prendo spunto dalla legge fallimentare[12] e, in particolare, dall’art. 223 co. 2 n. 2 che punisce alcuni soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) che «hanno cagionato con dolo» (prima condotta) «o per effetto di operazioni dolose» (seconda condotta alternativa) «il fallimento della società»[13]. Si tratta di due ipotesi residuali di bancarotta fraudolenta impropria, inserite in una norma di chiusura che vorrebbe punire condotte dolose che hanno provocato il fallimento della società, diverse da quelle specifiche previste da altri articoli della legge fallimentare (in primis quelle distrattive o dissipative contemplate dall’art. 216 e quelle da reati societari descritte nell’art. 223 co. 2 n. 1).

Prima di soffermarmi sui problemi che si manifestano nella prassi in relazione all’accertamento tanto del nesso di causalità quanto dell’elemento soggettivo (in relazione al rischio tipico di impresa), osservo che la seconda ipotesi della norma in commento suscita forti perplessità circa precisione e significato dei termini utilizzati: cosa significa cagionare il fallimento della società «per effetto di operazioni dolose»? Il dolo non è una categoria caratterizzante l’elemento soggettivo (psicologico) dell’agente? Possono avere “coscienza e volontà” delle concatenazioni di attività quali sono le “operazioni”? Si manifestano nuovamente i problemi di tecnica legislativa, di linguaggio e di significato, le finzioni lessicali che allontanano il diritto dalla realtà.

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Dal momento che il dolo non può che essere riferito alla persona (soggetto attivo del reato), la seconda parte dell’art. 223 co. 2 n. 2 l. fall. può essere così ri-articolata: sono puniti quei soggetti qualificati che hanno cagionato con dolo il fallimento della società “per effetto di operazioni”. Si tratta di una formula che, a parte quest’ultimo inciso, è sostanzialmente sovrapponibile a quella utilizzata nella prima parte dell’art. 223 co. 2 n. 2 l. fall. (che punisce quegli stessi soggetti qualificati che hanno cagionato con dolo il fallimento della società). Ma, se si escludono i comportamenti omissivi, è difficile pensare di poter cagionare il fallimento di una società senza compiere alcuna operazione. In cosa si distinguono, dunque, le due condotte previste dall’art. 223 co. 2 n. 2 l. fall.? E cos’è l’“operazione”? È il generico atto di operare (nozione peraltro poco utilizzata in diritto, che coinciderebbe sostanzialmente con l’azione, la condotta commissiva) o è nozione economica, anch’essa non univocamente definibile? È l’interazione tra progetto, decisione e realizzazione di un fatto aziendale di una certa complessità e/o straordinario, oppure qualsiasi concatenazione tra attività elementari svolte da coloro che operano all’interno dell’impresa?

A fronte di questa opacità lessicale della norma, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di definire e distinguere il contenuto precettivo delle due ipotesi dell’art. 223 co. 2 n. 2 l. fall. Non metto in discussione che il dibattito generatosi sia stato stimolante e possa aver portato a delineare con maggiore chiarezza la fisionomia di una norma dal significato originariamente equivoco. La fase più critica è, ancora una volta, quella della tecnica legislativa che sta a monte: i difetti di linguaggio creano interrogativi circa il significato da attribuire ai termini contenuti nelle norme e finiscono col generare incertezza non solo in coloro che nell’impresa operano (e che devono prendere decisioni senza sapere con chiarezza se il loro agire avrà conseguenze penali) ma anche negli organi inquirenti e giudicanti (i quali, in fondo, subiscono questa indeterminatezza e, al contempo, la alimentano).

Sarebbe stato auspicabile, quanto meno a livello di tecnica legislativa, concepire una norma più semplice e lineare, che prevedesse la responsabilità penale di coloro che abbiano dolosamente cagionato il fallimento della società, al più inserendo il requisito del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (secondo la struttura dell’art. 216 co. 1 n. 2 l. fall.). Sarebbe stata una buona partenza, ma il passo più importante e difficile è quello che rimane da fare anche rispetto all’attuale formulazione dei reati fallimentari in commento: interpretare correttamente il dolo e il nesso di causalità (tra condotta e fallimento), dovendosi l’interprete confrontare con un’attività rischiosa come quella d’impresa e con le sue dinamiche, che costituiscono l’oggetto delle scienze economico-aziendali.

Qui sta il più rilevante deficit che spesso si riscontra nell’interpretazione e applicazione dell’art. 223 co. 2 n. 2 della legge fallimentare: non rapportarsi adeguatamente con il rischio d’impresa, spostare eccessivamente il dolo verso la colpa (attraverso un ampio richiamo al “dolo eventuale”), non tenere in debita considerazione le dinamiche aziendali nell’accertamento del nesso di causalità.

Ogni iniziativa imprenditoriale privata, la cui libertà è costituzionalmente tutelata (art. 41 Cost.), è infatti attività intrinsecamente rischiosa. Il rischio di impresa può riguardare esclusivamente l’impresa stessa (incapacità di raggiungere i propri obiettivi, sino ad arrivare all’estinzione della società) ma può mettere in pericolo (anche) interessi di cui sono portatori altri soggetti che, volontariamente o non, entrano in contatto con l’attività aziendale. Tra i primi rientrano, ad esempio, i cittadini che subiscono danni da inquinamento derivanti dall’attività produttiva di un’impresa. Tra i secondi vi sono i creditori sociali, la cui garanzia, costituita dal patrimonio della società, è tutelata dal diritto penale fallimentare.

Qui sta il più rilevante deficit che spesso si riscontra nell’interpretazione e applicazione dell’art. 223 co. 2 n. 2 della legge fallimentare: non rapportarsi adeguatamente con il rischio d’impresa, spostare eccessivamente il dolo verso la colpa (attraverso un ampio richiamo al “dolo eventuale”), non tenere in debita considerazione le dinamiche aziendali nell’accertamento del nesso di causalità

Il rischio di impresa, ora inteso come eventualità di diminuire il patrimonio sociale (garanzia dei creditori), è insito in ogni attività riguardante la vita dell’impresa stessa, da quelle più ordinarie (ad esempio, l’acquisto di merce) a quelle straordinarie (ad esempio, l’affitto di un ramo di altra azienda). Si tratta di un rischio quotidiano, connaturato all’attività imprenditoriale: ogni spesa, che l’imprenditore chiamerà “investimento” e che nella sua progettualità è destinata nel tempo a generare un maggior reddito, può essere letta come diminuzione patrimoniale se considerata in modo statico nell’istante in cui essa è compiuta.

Non è mai possibile sapere con certezza se una scelta di investimento sarà positiva in termini di redditività (ossia se sarà più che compensata dal reddito futuro, con conseguente rafforzamento del patrimonio aziendale, garanzia dei creditori), o se essa genererà perdite. L’attività imprenditoriale è complessa e condizionata da così tanti fattori (capacità manageriali, qualità del personale, comunicazione al mercato, contesto micro-economico e macro-economico, ecc.) che è difficile predirne gli esiti. Tenendo fuori dalle presenti considerazioni le operazioni palesemente distrattive o dissipative del patrimonio aziendale per finalità divergenti dall’interesse sociale (in simili ipotesi non ci sarà alcuna seria contropartita – attuale o potenziale – per la società, e la diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori sarà una conseguenza certa), si tratta di capire se e come il diritto penale fallimentare si pone di fronte al rischio tipico di impresa.

Se un qualsiasi investimento della società, per quanto ex ante ponderato e valutato (i business plan sono il tipico strumento utilizzato in questo sforzo predittivo), finisce ex post per generare perdite e la società, per tale causa e/o per altri fattori, fallisce, è giusto muovere un rimprovero di natura penale agli amministratori della società che tale investimento hanno approvato? Il nodo problematico è costituito proprio dall’art. 223 co. 2 n. 2 della legge fallimentare, spesso contestato in relazione a condotte di questo tipo, che costituiscono una mera concretizzazione dell’ineliminabile rischio di impresa.

Confrontarsi con il rischio insito in ogni operazione aziendale significa punire solo le condotte dolosamente preordinate ad una lesione del patrimonio sociale (garanzia dei creditori) tale da poter cagionare il fallimento della società: l’intervento penale dovrebbe limitarsi a punire chi agisce con dolo, ossia con coscienza e volontà (art. 43 c.p.) di ledere il patrimonio sociale per finalità estranee all’interesse dell’impresa e con intensità tale da poterne provocare il fallimento. Se invece il rischio che, ad esempio, un amministratore assume nel realizzare un’operazione societaria è eccessivo rispetto a quello accettabile (livello alla cui definizione, se possibile, non possono che concorrere le scienze economico-aziendali), significa che egli ha agito con imprudenza o con imperizia o con negligenza: la sua condotta sarà meramente colposa e l’ordinamento già prevede una sua responsabilità (di natura civile e, qualora la condotta rientri tra quelle descritte dagli artt. 224 o 217 l. fall., per “bancarotta semplice”). Connotare in termini di “dolo eventuale”, come spesso accade nella prassi giurisprudenziale, l’elemento psicologico di un soggetto aziendale che ha colpevolmente creato o accettato un rischio eccessivo, significa attrarre nell’ambito del doloso ciò che è meramente colposo. Delle due l’una: se, per fini estranei agli scopi sociali, agisco in modo tale da rappresentarmi che, così facendo, il patrimonio sociale diminuirà al punto da far fallire la società, la condotta sarà dolosa (dolo diretto); se invece, nell’interesse della società, realizzo un’operazione “audace” e mi rappresento il fallimento solo come una possibile eventualità del mio agire, sto prendendo dei rischi eccessivi, sto agendo colposamente al di fuori delle regole di sana e prudente gestione aziendale che stabiliscono i limiti accettabili del rischio di impresa. Non dovrebbe esserci spazio per una terza via, quella finzione che è il dolo eventuale, costruita dalla giurisprudenza per punire a titolo di dolo situazioni meramente colpose[14].

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In sede di esercizio dell’azione penale e di accertamento giudiziale di condotte ricondotte nell’alveo dell’art. 223 co. 2 n. 2 l. fall., si riscontrano nella prassi altre criticità, riconducibili ad una poco adeguata comprensione dei fenomeni aziendali. La verifica del nesso di causalità tra condotta ed evento viene spesso effettuata in maniera statica e superficiale, limitata alla constatazione che una certa operazione ha contribuito a deprimere significativamente il patrimonio sociale e che la società, anche molti anni dopo, è fallita. Finiscono così al centro dei processi operazioni realizzate in epoca anche molto lontana dal fallimento, dopo le quali la società è stata in grado di proseguire nella propria attività, dando attuazione ad una molteplicità di altre decisioni che hanno comportato, in alcuni casi, un impiego di risorse finanziarie di impatto negativo sul patrimonio aziendale almeno pari a quello delle operazioni contestate in giudizio. Una corretta “prognosi postuma” del giudice richiederebbe in queste situazioni non solo un’effettiva e completa comprensione ed analisi dei fatti aziendali (che dovrebbe inevitabilmente passare attraverso lo studio delle scienze economiche) ma anche una più rigorosa applicazione del concorso di cause: il giudice pare spesso dimenticare, infatti, il secondo comma dell’art. 41 c.p. in tutti quei casi in cui le operazioni sopravvenute rispetto a quella contestata hanno caratteristiche tali da essere da sole sufficienti a determinare il fallimento.

4. Conclusioni.

Di fronte a fenomeni così complessi e dall’elevato contenuto tecnico come quelli caratterizzanti le dinamiche di impresa, lo studio e la comprensione delle scienze economico-aziendali sono oggi imprescindibili per tutti coloro che si occupano di diritto penale dell’economia: per il legislatore, chiamato a formulare norme di contenuto e linguaggio aderenti al mondo delle imprese e coerenti con il complessivo ordinamento giuridico; per il pubblico ministero e il giudice, che devono comprendere tali norme ed applicarle correttamente ai soli fenomeni realmente espressivi di fatti penalmente rilevanti. Soprattutto, l’esigenza che tutti coloro che operano nel sistema penale si confrontino con le scienze economiche è dell’Uomo che sta dietro ogni decisione aziendale, affinché non viva l’estrema incertezza in ogni sua iniziativa imprenditoriale o, peggio, la sofferenza causata da un processo evitabile.

L’esigenza che tutti coloro che operano nel sistema penale si confrontino con le scienze economiche è dell’Uomo che sta dietro ogni decisione aziendale

Solo così rimetteremo al centro ogni Uomo: quello che legifera, quello che agisce attraverso l’impresa, quello che accusa, quello che difende, quello che decide. E potremo dire di aver dato un giro deciso alla corda seria.

 

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Giurisprudenza.

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Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015 (dep. 12 gennaio 2016), n. 890.

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[1] L. Pirandello, Il berretto a sonagli, Mondadori, 1969, p. 14.

[2] L. Santa Maria, Il diritto penale dalla A alla Z, in questa rivista, 2 aprile 2019.

[3] Artt. 2621 e 2622 c.c., così come sostituiti dall’art. 9 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

[4] A. Alessandri, Le incerte novità del falso in bilancio, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale, 1, 2016, pp. 11 ss.; R. Bricchetti, L. Pistorelli, La lenta scomparsa del diritto penale societario italiano, in Guida al Diritto, 26, 2015, pp. 53 ss.; Id., Escluse le valutazioni dalle due nuove fattispecie, in Guida al Diritto, 26, 2015, pp. 60 ss.; I. Caraccioli, Il nuovo falso in bilancio e i rapporti con i reati tributari. Le conseguenze derivanti dalla riforma penale societaria e dall’orientamento della Cassazione, in Rivista di Diritto Tributario, 5/3, 2015, pp. 112 ss.; A. Crespi, Sentenze opache e legalità “formalistica” (I sessant’anni della Rivista delle Società), in Rivista della Società, VI, 2015, pp. 1033 ss.; A. D’Avirro, Il nuovo falso in bilancio, Giuffrè, 2015; M. Gambardella, Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cassazione penale, V, 2015, pp. 1726 ss.; A. Lanzi, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida al Diritto, 26, 2015, pp. 10 ss.; M. Lanzi, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale, politica criminale a confronto con la crisi della legalità. Rassegna della recente giurisprudenza della Sezione quinta della Corte di Cassazione in tema di rilevanza penale dei falsi valutativi, in attesa delle Sezioni Unite, in Diritto Penale Contemporaneo, 4 marzo 2016; V. Manes, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c., in G. Portale, P. Abbadessa (diretto da), Codice delle S.p.a., Giuffrè, 2016, pp. 3501 ss.; M.N. Masullo, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi, in Diritto Penale Contemporaneo, 4/2016, pp. 142 ss.; Id., Oltre il dato normativo. La ragionevole punibilità delle false valutazioni, in Cassazione Penale, 4, 2016, pp. 1429 ss.; F. Mucciarelli, “Ancorché” superfluo. Ancora un commento sparso sulle nuove comunicazioni sociali, in Diritto Penale Contemporaneo, 6 luglio 2015; A. Perini, I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”?, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 aprile 2015; C. Santoriello, Rilevanza penale della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito isterico, in Archivio Penale, II, 2015, pp. 1 ss.; M. Scoletta, Tutela dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in Le Società, XI, 2015, pp. 1301 ss.; S. Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Diritto Penale e Processo, VII, 2015, pp. 813 ss.; Id., False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio. Il difficile esordio di una riforma, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, III, 2015, pp. 1498 ss.; A. Testaguzza, Un legislatore severo, ma non troppo: la nuova riforma delle false comunicazioni sociali, in Archivio Penale, III, 2015, pp. 979 ss.

[5] Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015 (dep. 12 gennaio 2016), n. 890. La stessa Corte di Cassazione, pochi mesi prima, si era espressa in senso contrario (Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2015, dep. 30 luglio 2015, n. 33774).

[6] C. Pedrazzi, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Giuffrè, 1955, p. 243.

[7] A. D’Avirro, Il nuovo falso in bilancio, Giuffrè, 2015.

[8] F. Mucciarelli, Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in Diritto Penale Contemporaneo, 2, 2015.

[9] Sulla “legittima ignoranza” del giudice in relazione alle scienze non forensi, v., con ulteriori rinvii, F. Basile, L’utilizzo di conoscenze scientifiche nel processo penale, tra junk science e “legittima ignoranza” del giudice, in Studium Iuris, 2018, fasc. 2, pp. 172 ss.

[10] F. Massaro, Paola Severino: giustizia e imprese, sì a un tribunale penale specializzato, in Corriere della Sera, 3 settembre 2017.

[11] L. Santa Maria, Il diritto penale, cit.

[12] R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (nel prosieguo indicato anche come “legge fallimentare” o “l.fall.”).

[13] Per le procedure instauratesi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (“Codice della crisi e dell’insolvenza”), il reato in commento sarà disciplinato dall’art. 329 di tale decreto.

[14] Sulle forzature del dolo come una delle violazioni delle regole probatorie da parte della giurisprudenza, si rimanda a G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale – Parte generale, Giuffrè, 2018, pp. 24-25.

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