Credits to Pixabay.com
17.02.2021
Elisa Padoan - Piergiorgio Valente

Troppi soldi in paradiso? A proposito di riciclaggio, evasione fiscale e ricchezze nascoste

Conversazione con Piergiorgio Valente

Fascicolo 2/2021

Continuiamo il nostro ciclo di interviste nato per riflettere – prendendo spunto anche da recenti fatti di cronaca[1] – sugli enormi trasferimenti di denaro, in molti casi legati ad attività illecite, che sempre sottraggono denaro al benessere della collettività. Parliamo dunque di riciclaggio, di paradisi fiscali e di tutti quei metodi di sottrazione della ricchezza al bene comune, che spesso vanno a finanziare attività criminose.

Sul tema abbiamo coinvolto Piergiorgio Valente, dottore commercialista, fondatore e managing partner di Valente Associati GEB Partners, presidente dal 2017 della CFE Tax Advisers Europe (Confédération Fiscale Européenne), associazione che rappresenta i fiscalisti europei.

Presidente del Corso di laurea triennale in Economia Aziendale Internazionale, docente di fiscalità comunitaria, pianificazione fiscale e transfer pricing presso la Link Campus University a Roma, Valente è autore di numerose pubblicazioni sul riciclaggio e l’evasione fiscale.

Guarda il video dell’intervista a Piergiorgio Valente, effettuata il 17 dicembre 2020

Professor Valente, secondo le ultime stime del Tax Justice Network[2], ogni anno in Italia il mancato incasso fiscale causato dal trasferimento di fondi nei paradisi fiscali è pari a oltre 10 miliardi di euro: lo stesso TJN ha calcolato che, con quella cifra, avremmo potuto assumere e pagare un anno di stipendio a 379.380 infermieri. Quali sono le dimensioni del fenomeno?

La domanda di fondo che dobbiamo porci è la seguente: si tratta di un problema di legge o di applicazione della legge? Mancano le disposizioni legislative, oppure quello che avviene è sostanzialmente ritenuto legittimo in Italia e non solo?

La fiscalità delle relazioni internazionali è nata tra la prima e la seconda guerra mondiale, in un mondo bilaterale orientato a regolare un’economia di natura industriale e commerciale. Da molti anni si è compreso[3] che siffatta impostazione non è più attuale né coerente con un mondo globalizzato. I principi internazionali cardine di questo sistema – la residenza, l’organizzazione di uomini e mezzi, ecc. – i quali fanno riferimento ad elementi di collegamento oggettivo con il territorio degli Stati, non sono più efficaci e non sono stati adeguatamente aggiornati.

La domanda di fondo che dobbiamo porci è la seguente: si tratta di un problema di legge o di applicazione della legge? Mancano le disposizioni legislative, oppure quello che avviene è sostanzialmente ritenuto legittimo in Italia e non solo?

Quindi, il punto centrale è di natura legislativa e su questo bisogna lavorare. Negli ultimi anni gli Stati hanno iniziato ad adottare nuovi principi e regole (ad esempio, con riferimento all’economia digitale), ma la strada è ancora lunga.

 

Quanto è stretto il legame tra i trasferimenti di denaro nei paradisi fiscali e finanziari e le organizzazioni criminali volte al traffico di armi, a commercio della droga, alla messa in atto di azioni terroristiche, ecc.?

È un argomento che spesso non viene ben compreso dal grande pubblico. Di solito, quando si pensa ai paradisi fiscali, vengono alla mente soggetti che vi collocano i loro fondi per beneficiare della totale esenzione fiscale e dell’intoccabilità garantite dall’opacità del sistema finanziario e bancario dei Paesi a fiscalità privilegiata; non bisogna dimenticare, tuttavia, che l’anonimato – e la conseguente impunità di chi opera in siffatti contesti – sono particolarmente appetibili per le organizzazioni criminali impegnate a nascondere i profitti illeciti.

Ne deriva che la lotta ai paradisi fiscali deve essere vista innanzitutto come una lotta alla criminalità, da indirizzarsi verso quegli Stati che beneficiano dell’appartenenza alla comunità internazionale per comportarsi in modo parassitario, favorendo in ottica finanziaria la collocazione sul loro territorio – in senso legale, ma non sempre sostanziale – di attività che vengono svolte offshore, vale a dire al di fuori dello Stato stesso.

Questo fenomeno, soprattutto in Internet, diventa potenzialmente diabolico. Mentre, in passato, il ricorso al paradiso fiscale richiedeva il movimento fisico di una persona, che spostandosi lasciava “tracce” legate, almeno in parte, a documenti di natura cartacea, oggi non è più così: tutto il cyber spazio, se non ben disciplinato, rischia di diventare un immenso paradiso fiscale. Di conseguenza, tutte le operazioni che sfuggono alla comprensione ed al monitoraggio dei singoli Stati può essere fonte di opacità, nella quale possono operare le organizzazioni – soprattutto quelle criminali – che dell’assenza di trasparenza hanno bisogno.

la lotta ai paradisi fiscali deve essere vista innanzitutto come una lotta alla criminalità, da indirizzarsi verso quegli Stati che beneficiano dell’appartenenza alla comunità internazionale per comportarsi in modo parassitario

Lei è presidente della CFE Tax Advisers Europe (Confédération Fiscale Européenne), associazione che rappresenta i consulenti fiscali dei Paesi europei. Come valuta le azioni dell’UE[4] e dell’OCSE per contrastare elusione, evasione e riciclaggio e per uniformare le normative dei vari Stati?

Molto è stato fatto negli anni in termini di trasparenza, ma esistono ancora, come ci racconta l’attualità, enormi sacche di impunità. Quali stimoli e suggerimenti voi esperti fiscalisti vi sentite di dare?

In ambito europeo sono state intraprese numerose iniziative di contrasto ai fenomeni elusione, evasione e riciclaggio e per uniformare le normative dei vari Stati membri dell’UE. Occorre, tuttavia, continuare a fornire stimoli al legislatore comunitario, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione di un codice di regolamentazione – vale a dire uno Statuto del contribuente europeo – che garantisca certezza ed equilibrio nei rapporti tra fisco e contribuente. Il contribuente deve conoscere i contenuti delle norme e i principi che le informano in ogni singolo Paese, in un’ottica internazionale. Ciò significa anche che deve essere contrastato il fenomeno di retroattività dell’applicazione delle leggi. L’importante è che ci sia un codice di applicazione – lo Statuto del contribuente, appunto – per far sì che, in ambito comunitario, tutti i contribuenti (sia persone fisiche che società) abbiano un sistema di riferimento il quale garantisca la certezza del diritto tributario ed al quale potersi conformare.

Far sì che un sistema equo sia effettivamente applicato dipende dalla politica più che dalla tecnica, la quale rappresenta uno strumento per applicare le decisioni politiche.

In ambito europeo è importante convergere verso l’impiego di modelli di riferimento condivisi, quali basi di riferimento per l’introduzione di norme certe ed indispensabili in un mondo sempre più unito dalla tecnologia.

Far sì che un sistema equo sia effettivamente applicato dipende dalla politica più che dalla tecnica, la quale rappresenta uno strumento per applicare le decisioni politiche

La cooperazione tra Stati ed il coordinamento delle politiche fiscali appaiono dunque fondamentali per combattere la concorrenza fiscale dannosa, perché le differenze tra i sistemi tributari dei vari Paesi influenzano spesso in modo decisivo le decisioni di allocazione di capitali e di attività imprenditoriali: a che punto siamo? Il fatto che alcuni Stati abbastanza noti non siano collaborativi compromette lo sforzo di tutti gli altri?

La cooperazione a livello internazionale e sovranazionale richiede convergenza verso modelli condivisi, forme di coordinamento legislativo e scambio di informazioni in materia fiscale, alla base dei quali dovrebbero esserci principi e disposizioni comuni. In ambito europeo, ad esempio, è essenziale garantire parità di trattamento fiscale – quantomeno a livello di applicazione normativa – in attuazione del principio di non discriminazione, anche se le aliquote di imposta possono essere diverse. In assenza di tale coordinamento nei principi, il rischio è che ogni Stato attui strategie di politica fiscale per sottrarre materia imponibile ad altri Stati.

 

È piuttosto probabile – nei Paesi sviluppati e, ancora di più, in quelli poveri – che l’élite politica coincida almeno in parte con l’élite economico-finanziaria, o che sia a essa strettamente legata: non è questo un ostacolo insuperabile all’adozione di soluzioni efficaci contro il proliferare dell’elusione e dei paradisi fiscali? Il rischio è che si rimanga «nel campo delle parole»[5] buone solo per fare campagna elettorale.

Dobbiamo concludere che la politica non ha davvero intenzione di risolvere il problema? Che dovremo continuare ad assistere ad un doppio binario di giustizia, penalizzante per le fasce meno abbienti della società?

Si tratta di un tema estremamente delicato. Sotto il profilo tecnico, è possibile osservare che il fenomeno dell’evasione fiscale non sembra esser stato adeguatamente affrontato, al di là dei programmi politici. è opportuno che questo argomento sia da tenere ben presente, soprattutto oggi, in periodo di pandemia.

Occorre definire in modo chiaro e puntale, sulla base di affidabili dati economici e statistici, le diverse fasce reddituali dei contribuenti, a partire da quella di «sussistenza»[6], per poter porre gli ogni contribuente – ivi comprese le imprese – nelle condizioni per poter assolvere correttamente agli obblighi tributari.

Come scritto in un recente volume[7], il tema dell’evasione fiscale può essere efficacemente affrontato, sussistendo nella realtà tutti gli opportuni strumenti giuridici.

In un mondo globale, dove persone e aziende possono spostare la loro residenza/sede con grande facilità, dove la ricchezza viene prodotta dall’intangibile, prima che dal tangibile, è necessario cambiare i paradigmi di analisi e di azione, al fine di eliminare gli attuali disequilibri. Si pensi ai colossi del web, i quali riescono a creare un plus di valore aggiunto con l’impiego di risorse minime, mentre le imprese “tradizionali” la creazione di un valore minimo aggiunto[8] richiede significativi investimenti.

Ecco dunque che, quando un soggetto può scegliere i propri lavoratori e può decidere con relativa facilità di investire in un’area geografica invece che in un’altra, è molto importante che le condizioni del mondo del lavoro siano adeguate, altrimenti si rischia una progressiva diminuzione degli investimenti, sia stranieri sia italiani, nel nostro Paese, con rilevanti impatti sulla crescita economica. Nel ventennio scorso le imprese hanno spostato stabilimenti e manodopera all’estero: oggi il vero rischio è che si trasferiscano all’estero le società capogruppo di multinazionali italiane e gli stessi imprenditori.

È evidente come la preoccupazione non sia solo di natura fiscale: la base imponibile, infatti, si sposta all’estero come effetto della delocalizzazione dell’economia, che ne rappresenta il fondamento. E se l’economia si sposta all’estero, si trasferirà, di conseguenza, anche la finanza a essa collegata.

Ne deriva che nel nostro Paese occorre creare le concrete condizioni affinché l’impresa italiana resti tale, con la possibilità di investire in mercati esteri sulla base di regole certe. Nel contempo, è essenziale preparare condizioni attrattive per le imprese estere interessate ad investire ed operare in Italia. Tutto questo, in un mondo multilaterale, è non solo auspicabile, ma anche assolutamente necessario.

 

L’Italia è rimasta uno dei pochi paesi dell’Unione europea a non essersi ancora dotata di un registro dei titolari effettivi delle società e degli altri enti giuridici[9], secondo quanto prescritto, già dal 2015, dalla normativa europea in materia di antiriciclaggio. Quali sono i motivi e le conseguenze di questo ritardo?

Occorre rilevare che il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza, attualmente in consultazione pubblica[10], di decreto attuativo delle disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e dal più recente decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in vigore dall’11 novembre u.s.

Il Registro della titolarità effettiva – se utilizzato in modo sostanziale e non solo formale, con applicazione delle sanzioni previste per chi non si adegua – potrà rappresentare un nuovo strumento di controllo a disposizione delle amministrazioni finanziarie, con valenza dissuasiva per il compimento, ad esempio, di operazioni illecite.

Il Registro della titolarità effettiva – se utilizzato in modo sostanziale e non solo formale, con applicazione delle sanzioni previste per chi non si adegua – potrà rappresentare un nuovo strumento di controllo a disposizione delle amministrazioni finanziarie […]

Occorre, inoltre, tener presente che l’individuazione del titolare effettivo è tema significativamente rilevante soprattutto per le banche e le istituzioni finanziarie, nell’ambito del contrasto al riciclaggio e, dunque, alla criminalità ad esso sottesa.

 

___________

 

[1] Sul tema si vedano, con particolare riferimento al recente scandalo noto come “FinCEN Files”, i seguenti materiali pubblicati in questa rivista: E. Padoan, G. Marcolongo, Soldi sporchi. Intervista a Giovanna Marcolongo – pt. 1, in questa rivista, 9 dicembre 2020; S. Arcieri, R. Bianchetti, «Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese», 30 settembre 2020; S. Arcieri, Reati finanziari e responsabilità dei vertici di banca (ovvero: quando le dimensioni contano), 7 ottobre 2020. Sullo stesso tema si rinvia altresì ai seguenti articoli pubblicati su DPU – il blog: Sei proposte urgenti per il contrasto al riciclaggio internazionale di denaro, del 23 ottobre 2020, Fincen Files: i numeri della maxi-inchiesta, del 9 ottobre 2020 e Abusi fiscali, riciclaggio di denaro e corruzione: le piaghe della finanza globale, del 30 settembre 2020.

[2] Per i dettagli, v. S. Arcieri, La cifra oscura della frode fiscale in Italia, in questa rivista, 2 dicembre 2020.

[3] P. Valente, L’impresa invisibile. Net economy e strategie fiscali, Il Sole 24 Ore, 2001.

[4] P. Valente, I. Caraccioli, G. Ianni, M. Vidoni, Riciclaggio e criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli Organismi Sovranazionali, Eurilink University Press, 2017. «Quando i conflitti vengono moralizzati invece di venir limitati divengono assoluti, nella forma della lotta senza limite tra il Bene e il Male. La capacità globale di combattere le predazioni anti-civiche […] dei paradisi fiscali, si fonderà sulla capacità dell’Europa di dire il nuovo: di salire in alto sull’albero di prua del diritto, nelle altissime regioni della sua tradizione giuridica, per annunciare in mezzo al mare una nuova terra di libertà». L’immagine del mare è utilizzata per simboleggiare la globalizzazione che diventa terra di nessuno del diritto, ove risulta particolarmente facile, per i potenti, trovare delle scappatoie.

[5] P. Valente, I. Caraccioli, G. Campana, M. Pisani, Evasione e anti-evasione. Achille e la Tartaruga tra Paradossi e Parassiti nel Mare Oscuro d’Italia, Eurilink University Press, 2018.

[6] Sul tema, si veda anche la conversazione con Maurizio Franzini, in corso di pubblicazione in questa rivista.

[7] P. Valente, I. Caraccioli, G. Campana, M. Pisani, Evasione e anti-evasione, cit.

[8] Sul concetto di creazione ed estrazione del valore nel sistema economico, con particolare riferimento ai giganti del web, si veda anche M. Mazzucato, Il valore di tutto. Chi lo produce e chi lo sottrae nell’economia globale, Laterza, 2018, pp. 206 ss.

[9] Si veda, sul tema, S. Arcieri, F. Basile, Antiriciclaggio e obblighi posti dall’Unione europea. L’Italia tra ritardi e inadempienze, in questa rivista, 11 novembre 2020.

[10] Il testo dello schema di decreto è disponibile a questo indirizzo.

Altro

Un incontro di saperi sull’uomo e sulla società
per far emergere l’inatteso e il non detto nel diritto penale

 

ISSN 2612-677X (sito web)
ISSN 2704-6516 (rivista)